Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21741 del 26/10/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21741 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Edil Consul Service
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.
11/2013/2 depositata il 5/2/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/9/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
.zr
La controversia promossa da Edil Consul Service s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate ha
ad oggetto l’impugnativa da cartella di pagamento n. 13920070003272600000 per recupero
credito d’imposta 2003. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia
Jir
contro [a sentenza della CTP di Vibo Valentia n. 24/2/8 che aveva
accolto il ricorso della contribuente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società contribuente. A seguito di relazione ex art. 380
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 7224/2014
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 26/10/2015
bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 22/9/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 36 bis del dpr 600/73, in relazione all’art. 360 n.
3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto che l’omesso invio della preventivo avviso di irregolari-
Il ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza non risultando trascritto il contenuto della cartella oggetto di impugnazione. Ed invero la CTR ha ritenuto la nullità della
cartella per la presenza di “rilievi che investono aspetti rilevanti della dichiarazione” onde
“la l’A.F. avrebbe dovuto necessariamente interpellare la contribuente”.
Orbene pur confermando il principio secondo cui in tema di riscossione delle imposte, l’art.
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non impone l’obbligo del contraddittorio
preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella
dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla
liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione” ( Sez. 6 5, Ordinanza n. 7536 del 31/03/2011 (Rv. 617565) ; va rilevato che, nel caso in esame, la
mancata trascrizione del contenuto della cartella non consente a questa Corte di valutare le
motivazioni a fondamento della cartella e, conseguentemente, la sussumibilità o meno degli
elementi nella stessa riportati alle fattispecie di cui all’art. 36 bis cit..
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 22/9/2015
Il Preidnte est.
tà determinasse la nullità della cartella.