Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21741 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 08/10/2020), n.21741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19975-2015 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO

D’AQUINO 104, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DE BERARDINIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA SAPORITO;

– ricorrente –

contro

ASL SALERNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 806/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/08/2014 R.G.N. 899/2011;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.con sentenza in data 11 giugno- 4 agosto 2014 n. 806 la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva respinto la domanda proposta da G.L., direttore amministrativo della ASL SALERNO (OMISSIS) nel periodo 21.9.1995 – 24.10.2006, in forza di due contratti, per il pagamento delle differenze dovute sul compenso pattuito.

2. La Corte territoriale esponeva che a fondamento della domanda il G. sosteneva che ai sensi D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 2, comma 5, coordinato con il D.P.C.M. n. 319 del 2001, il trattamento economico concordato doveva essere adeguato alle dinamiche salariali di cui ai contratti collettivi dei dirigenti apicali del SSN.

3. Per il primo periodo del rapporto di causa la disciplina era quella del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 mentre per il periodo successivo era applicabile il D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

4.Non era condivisibile l’assunto del G. secondo cui la violazione dei minimi del compenso derivava dal mancato allineamento al trattamento previsto per i dirigenti apicali sanitari del SSN. Il raffronto, anche a voler condividere la tesi della inderogabilità dei minimi, doveva essere operato rispetto al trattamento economico goduto dai dirigenti apicali amministrativi del SSN.

5. Ciò trovava riscontro nella previsione introdotta dal D.P.C.M. n. 319 del 2001, che distingueva, nel raffronto del trattamento economico, le posizioni apicali della dirigenza medica da quelle della dirigenza amministrativa.

6. Il gravame era infondato anche laddove fossero emerse differenze tra i compensi erogati e quelli previsti per i dirigenti amministrativi, in quanto la comparazione doveva essere effettuata tra quanto complessivamente erogato e quanto dovuto ai dirigenti amministrativi limitatamente alle voci stipendio iniziale lordo, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed indennità di direzione.

7. Alcuna specifica deduzione era stata articolata per dimostrare la violazione di tale limite minimo.

8. Analoghe considerazioni valevano per il periodo di vigenza del D.P.C.M. n. 319 del 2001.

9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza G.L., articolato in due motivi; la ASL SALERNO è rimasta intimata.

10. Il PM ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

11. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 20 febbraio 2020.

Diritto

CONSIDERATO

1. L’intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di specifico mandato, determina la estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.c., comma 2.

2.Nulla per le spese, per la mancata costituzione della ASL intimata.

3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA