Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21740 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21740
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, selettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Raimondo Angela e
Federica Guglielmi, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e sul ricorso R.G. N. 6931/08 proposto da:
Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Casperia 30, presso l’avv. Guido Rinaldi, che la rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Angela Raimondo e
Federica Guglielmi, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 01, n. 434/01/06 del 5 dicembre 2006, depositata il 10
gennaio 2007, non notificata;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Raffaele
Botta;
Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la Società contribuente;
Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex
art. 380-bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
Rilevato che il Comune di Roma – Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della Delib. Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011