Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2174 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 26980-2012 proposto da:
SRL GIULIA INVEST UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
(07915390582) in persona del Liquidatore legale rappresentante pro
tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 41,
presso lo studio dell’avvocato PIERI ALESSANDRO (Studio Legale
Insabato), rappresentata e difesa dall’avvocato COVIELLO
GIOVAMBATTISTA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD SPA – Direzione e Coordinamento di Equitalia
SpA ed appartenente al Gruppo Equitalia -Agente della Riscossione
per le Province di Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Campobasso,
Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Frosinone, Isernia,
Latina, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma,

)008e

Data pubblicazione: 31/01/2014

Salerno, Taranto, Vibo Valentia e Viterbo in persona del Direttore
Regionale del Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che la rappresenta e

– controricorrente contro
FALLIMENTO N. 35/12 DELLA GIULIA INVEST SRL in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato GALLETTI
ANTONINO (Studio GALLETTI), rappresentato e difeso
dall’avvocato RAIMONDI GIUSEPPE, giusta procura speciale in
calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4048/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.8.2012, depositata il 30/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

.,—•- -Th

Ric. 2012 n. 26980 sez. M1 – ud. 17-12-2013
-2-

difende, giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 26980/12 proposto dalla Giulia
Invest srl nei confronti del Fallimento Giulia Invest srl , Equitalia
sud spa, il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis

” Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La Giulia Invest srl ha proposto ricorso per cassazione sulla
base di due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di
Roma n. 4048/12 con cui veniva respintq l ‘impugnazione dalla
medesima propostq avverso la sentenza n. 35/12 emessa dal
tribunale di Velletri che ne aveva dichiarato il fallimento .
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
sussistenza dello stato d’insolvenza sotto il profilo dell’omessa
motivazione, con particolare riferimento al fatto che il credito
vantato da Equitalia sud era stato rateizzato e che tale

cpc, la relazione che segue.

rateizzazione non si riferiva solo alla condebitrice solidale ( SA
Immobiliare srl ) ma anche ad essa ricorrente.
Con il secondo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione di

di solidarietà passiva, si estendono al condebitore gli effetti
vantaggiosi ottenuti dall’altro condebitorel ie i7 gli effetti della
rateizzazione si sarebbero dovuti applicare anche ad essa
ricorrente con esclusione dello stato d’insolvenza.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in
quanto tra loro connessi, e si rivelano inammissibili, come
eccepito dalla resistente Equitalia .
L’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., oltre a richiedere
la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a
fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti
prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove
sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art.
369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia

legge, che comunque in virtù del principio secondo cui, in caso

prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso
di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie

avverso un provvedimento di sospensione del processo). (Cass
20535/09; Cass sez un 7161/10)
Nel caso di specie, non risulta indicato dove i documenti relativi
alla rateizzazione siano rinvenibili nel fascicolo di parte.
Tale carenza non può ritenersi supplita dal fatto che la società
ricorrente abbia inserito la fotocopia delle rateizzazioni nel
ricorso.
Tale inclusione è del tutto irrituale.
L ‘art 369 n. 4 cpc impone infatti che insieme al ricorso devono
essere prodotti i documenti su cui esso si fonda.
Ciò non vuol dire che i documenti debbano essere inseriti nel
ricorso bensì che gli stessi siano separatamente prodotti al fine di
consentire a questa Corte di valutare, ove necessario e ove
consentito, l ‘effettiva esattezza e consistenza di quanto le parti
devono riportare nel ricorso in rispetto del principio di

relativo alla proposizione di un regolamento di competenza

autosufficienza e ,cioè, il testo integrale del brano dello scritto
difensivo o del documento che si intende far valere ai fini del
decidere ,o, quanto meno della parte di esso rilevante ed

documenti siano rinvenibili tra gli atti di causa.
L’inserimento di una fotocopia di un documento all’interno del
ricorso, oltre che violare l’art 366 comma 1 ,in particolare nn. 3
e 4 cpc, che non prevedono l’inserimento di documenti nel
ricorso, tende a proporre una surrettizia rivalutazione del merito
della controversia.
A parte ciò, va osservato che la Corte d’appello non ha affatto
escluso la circostanza che la ricorrente abbia ottenuto la
rateizzazione del proprio debito nei confronti del Fisco ma ha
fornito una diversa motivazione , riferita anche alla questione
della estensione ,in caso di solidarietà passiva, agli altri
coobbligati degli effetti positivi intervenuti per uno dei
coobbligati
La Corte d’appello ha, cioè, ritenuto che la rateizzazione non
costituisse transazione e non avesse quindi effetti estintivi

esaustiva, nonché l’indicazione — come già rilevato — di dove i

dell ‘obbligazione

ma soltanto una semplice dilazione

dell’adempimento che in quanto tale non escludeva la sussistenza
dello stato d’insolvenza.

Tale decisiva (rado decidendi\ ( giusta o errata che sia) non
risulta specificatamente impugnata dalla Giulia Immobiliare
che solo incidentalmente, in riferimento ad una censura di
omessa valutazione di un documento trasmesso da essa ricorrente
alla S.A Immobiliare srl ( anche in questo caso con mancanza di
indicazione di dove tra gli atti di causa sia rinvenibile il detto
documento) , deduce che la rateizzazione aveva escluso lo stato
d ‘insolvenza.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 18.8.13
11 Cons relatore”

(

Vista la memoria della ricorrente

conclusioni dét quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti come
da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti in euro 1500,00 oltre
euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 17.12.13

Il P esidente

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse

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