Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4303-2014 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARI FABIO MARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3106/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/07/2013;

– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. CAPRIOLI MAURA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

Ritenuto che:

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 3106/2013, accoglieva l’appello proposto dal Ministero dei Beni Culturali nei confronti del Comune di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ritenendo non dovuta da parte dell’appellante la tassa di occupazione del suolo pubblico in presenza delle condizioni di esenzione previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49.

Norma questa, ad avviso del giudice del gravame, rimasta in vigore anche dopo l’introduzione del D.Lgs. n. 446 del 1997 che ha consentito ai Comuni di privatizzare alcuni tributi di carattere corrispettivo e di trasformali in tasse nel quadro della loro potestà regolamentare, ma pur sempre nel rispetto della disciplina statale.

Avverso tale sentenza il Comune di Napoli propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo cui resiste con controricorso il Ministero dei Beni Culturali.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

Considerato che:

Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e 63, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica, in particolare, la conclusione raggiunta dalla Corte di appello la quale avrebbe erroneamente trasposto la norma tributaria di cui al D.Lgs. n. 597 del 1993, art. 49, nell’ambito della disciplina dell’entrata patrimoniale prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63.

Sostiene infatti, sulla scorta di precedenti espressi dalla Suprema Corte, che la Cosap e la Tosap costituiscono entrate aventi, fondamento e finalità totalmente diverse non condividendo entrambe alcun presupposto impositivo.

Da qui, secondo il ricorrente, discenderebbe la reciproca incompatibilità funzionale delle rispettive norme istitutive e delle fonti regolamentari.

Il motivo è infondato.

In punto di diritto, va osservato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (c.d. canone Osap) è stato istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 (come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31), che, al comma 1, prevede che: “i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggetta in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo alto di concessione in base a tariffa (…)”.

Detta norma stabilisce infatti che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il citato articolo attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di escludere, nell’ambito dei rispettivi territori, l’applicazione della TOSAP e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che – in sostituzione di detta tassa l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sia soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa COSAP.

La potestà regolamentare, come è stato correttamente sottolineato dalla Corte di appello, deve essere esercitata nei limiti fissati dalla normativa statale in relazione ai presupposti di fatto, ai soggetti passivi ed all’aliquota massima ivi comprese l’esenzioni soggettive ed oggettive in essa previste.

Il riferimento è al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49 che stabilisce l’esenzione dalla tassa per ” le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.

In questo quadro correttamente la Corte di appello ha escluso l’assoggettamento alla Cosap in relazione all’occupazione da parte del Ministero dei Beni culturali di uno spazio comunale per finalità istituzionali. L’occupazione, che nella specie è posta in essere direttamente dal soggetto esente non già per conseguire un vantaggio particolare di detto spazio ma per gli scopi sopra menzionati,fa venir meno il presupposto applicativo della Cosap concepita dal legislatore come corrispettivo fondato su di un uso particolare del bene di proprietà pubblica nella specie mancante.

Il ricorso va rigettato.

Le spese di legittimità vanno poste a carico della ricorrente

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dei beni ‘culturali delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre ad accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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