Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 29/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2174 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 6780-2017 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO
GIORDANO;
– ricorrenti contro
FASANO MAURIZIO, COMUNE DI NAPOLI, REGIONE
CAMPANIA;
– intimati avverso la sentenza n. 7085/482016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 19/07/2016;

CU

1- cl

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

R.G. 6780/17
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la
parte contribuente non ha spiegato difese scritte, il concessionario della
riscossione impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa
all’impugnativa di un preavviso di fermo le cui sottostanti cartelle
riguardavano il mancato pagamento della tassa automobilistica per il
periodo 2003-2008 e il mancato pagamento della tarsu per il periodo 20072011.
Il concessionario della riscossione ha dedotto il vizio di violazione di legge,
in particolare, dell’art. 37 comma 27 del D.L. n. 223/06, in relazione all’art.
360 primo comma n. 3 c.p.c., e la contrarietà della sentenza impugnata al
principio richiamato dall’ordinanza della S.C. n. 12181/13 nonché ha
dedotto il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio,
in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., in quanto, erroneamente,
i giudici d’appello hanno ritenuto invalida la notifica delle cartelle meglio
indicate in ricorso perché notificate a mani del portiere dello stabile, in
assenza della seconda raccomandata informativa, benché l’invio diretto per
posta ordinaria non richiedesse tale incombente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il ricorso è fondato.
Infatti, per quanto riguarda la necessità dell’invio della seconda
raccomandata informativa, per le cartelle notificate a mezzo posta
ordinaria, ex art. 26 del DPR n. 602/73, “Questa Corte è ferma nel ritenere
che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta
ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al
contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di
tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si
applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle
della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012;
Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con
specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del
1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale
risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere
notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente
dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le
modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole
leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e
per quel che qui interessa alla società concessionaria – di utilizzare le forme
semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento
all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art.
39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di
notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa
direzione, del resto, depone anche del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,
comma 1 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere
alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si
considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da
quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n.
600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso

Ric. 2017 n. 06780 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

*Funzionario Gítidbroìo
r)Drffig

articolo” (Cass. ord. n. 3254/16, 12083/16, 23341/15, 6959/15, 16949/14,
9111/12, 17598/10).
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione
tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra
esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q. M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania,
in diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 21.12.2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA