Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.27/01/2017),  n. 2174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28891-2015 proposto da:

COMUNE SAN GIUSEPPE VESUVIANO, (P.I. (OMISSIS)) in persona del

Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE MARCIANO, VINCENZO

ANDREOLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMIDDIO IERVOLINO E LIBERATO MAFFETTONE, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2325/2015 del 12/05/2015 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 22/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato, Nicola Bultrini (per delega dell’avvocato Marciano)

per il ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere relatore dott. S.E. ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c. Sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni. Il Collegio non condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore.

M.M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Nola il Comune di San Giuseppe Vesuviano chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad inciampo in insidia stradale. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Comune di San Giuseppe Vesuviano. Si costituì la parte appellata eccependo l’inammissibilità dell’appello per vizio della notificazione. Con sentenza di data 22 maggio 2015 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibile l’appello. Motivò la corte territoriale nel senso che la notifica dell’appello in data 26 settembre 2014 presso lo studio del difensore all’indirizzo errato di Piazza Margherita 22 in San Giuseppe Vesuviano, anzichè a quello di Piazza Margherita 22 in San Gennaro Vesuviano, era inesistente e non nulla e che tardiva era la notifica di secondo atto di appello avvenuta il 12/14 novembre 2014, considerato che la sentenza era stata notificata ai fini del decorso del termine breve in data 22 luglio 2014 (peraltro la parte non aveva proposto istanza di rimessione in termini); concluse nel senso dell’inammissibilità dell’appello, non sanata dalla costituzione dell’appellata, avendo la tardività dell’appello comportato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi il Comune di San Giuseppe Vesuviano e resiste con controricorso la parte intimata.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 160, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la notifica, frutto di errore determinato da erronea indicazione nell’epigrafe della sentenza impugnata (senza che peraltro la parte avesse attivato il procedimento di correzione dell’errore materiale), era nulla e non inesistente, e perciò suscettibile di sanatoria. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 bis e 153 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva il ricorrente che priva di senso era l’ulteriore notifica per la quale si sarebbe dovuta proporre l’istanza di rimessione in termini e che grazie alla copia di cortesia notificata, successiva alla prima notifica, la controparte era venuta a conoscenza dell’appello.

Il primo motivo è fondato. Ha affermato Cass. 20 luglio 2016, n. 14916 che l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Il giudice di merito ha accertato che l’atto di appello non è stato notificato “per irreperibilità del destinatario”, come risulta dall’avviso di accertamento. La mancata esecuzione della consegna per irreperibilità integra una notificazione compiuta, in quanto il processo notificatorio risulta ultimato anche se con l’attestazione di irreperibilità del destinatario. La notificazione è dunque nulla e non inesistente. Trattandosi di notificazione meramente nulla la costituzione della parte appellata determina la sanatoria della nullità.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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