Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 01/02/2021), n.2174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8493/2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati EMILIA FAVATA, e LUCIANA ROMEO, che

lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MORRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1590/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/01/2015 R.G.N. 1505/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO

Alessandro, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’8.1.2015, la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INAIL a pagare a M.G. l’indennità temporanea assoluta pretesa in conseguenza dell’infortunio occorsogli il (OMISSIS);

che avverso tale pronuncia l’INAIL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che M.G. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia violazione degli artt. 113,115,116 e 416 c.p.c., in relazione al T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2, 101, 102, 103 e 104, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto provati i fatti relativi all’infortunio per cui è causa per non essere stati specificamente contestati nè nel corso del processo nè nella pregressa fase amministrativa; che il motivo è fondato, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità (cfr. Cass. n. 14652 del 2016 e, da ult., Cass. n. 87 del 2019), come logicamente deve ritenersi per l’ente previdenziale il fatto costitutivo della domanda di prestazione, traendo esso origine dal rapporto di lavoro al quale l’ente è appunto estraneo;

che a non diverse conclusioni induce l’ulteriore rilievo della sentenza secondo cui i fatti relativi all’infortunio “erano stati riportati negli stessi esatti termini nella denuncia di infortunio inviata all’INAIL dal datore di lavoro (…) e neppure in sede amministrativa l’INAIL aveva contestato la dinamica ivi descritta” (così la sentenza impugnata, pag. 3), dovendo ribadirsi il principio secondo cui l’attribuzione di efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale (quale, nella specie, la denuncia d’infortunio) verrebbe ad interrompere la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e art. 416 c.p.c. (così da ult. Cass. n. 31704 del 2019);

che, non essendosi la Corte di merito attenuta agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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