Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21739 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 15/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6414/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 04/14/11 depositata il 19 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Fuzio Riccardo, che ha concluso chiedendo per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Fisco ha emesso, per l’anno di imposta 2003, un avviso di accertamento ai fini Irper, Irap e Iva nei confronti di B.A. esercente attività di macelleria. In particolare l’Amministrazione ha determinato i maggiori ricavi sulla base del confronto fra i prezzi indicati nei listini di vendita e i costi risultanti dalle fatture passive, diversificando il metodo di ricostruzione in relazione alle diverse categorie dei prodotti venduti.

I metodi seguiti furono oggetto di censura da parte del contribuente, che ne ha denunciato la non attendibilità sia con riguardo alle carni, perchè non fu tenuto conto della effettiva misura degli scarti e del diverso pregio in relazione ai tagli, nè degli accordi con alcuni operatori per la vendita a prezzi inferiori rispetto a quelli di listino; sia con riguardo al settore caseario, là dove non fu considerato che alcune parti dei salumi, essendo meno pregiate, erano vendute a prezzo inferiore.

L’Amministrazione finanziaria non aveva poi tenuto nel dovuto conto l’età avanzata del titolare, che, appena dopo nove mesi dell’accertamento, aveva cessato la propria attività.

La decisione di primo grado, favorevole per il contribuente, è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr).

Contro la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, art. 54 con riferimento all’art. 2697 cod. civ..

Secondo la ricorrente la Ctr, nella valutazione della fattispecie, è incorsa in un duplice errore di diritto, per aver posto l’accento, in favore del contribuente, sulla regolare tenuta della contabilità; per avere ipotizzato che la misura dei maggiori ricavi avrebbe dovuto essere suffragata da indagine bancarie.

Il motivo è fondato. Costituisce orientamento oramai consolidato che la tenuta formalmente regolare della contabilità non è di ostacolo a un accertamento induttivo del reddito, in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di desumerne la loro inattendibilità sostanziale (Cass. n. 20060/2014; n. 26036/2015).

Sotto il profilo normativo le disposizioni di riferimento sono rinvenibili nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2. Inoltre tale tipo di accertamento (c.d. analitico induttivo) si fonda sul D.L. n. 331 del 1993: l’art. 62-sexies, comma 3, stabilisce infatti che gli accertamenti di cui al D.P.R. n. 633 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 “possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62 bis del presente decreto”.

In particolare la giurisprudenza è stata più volte chiamata a pronunciarsi se il ricorso alle percentuali di ricarico possa integrare presunzione idonea ai fini della ricostruzione induttiva del reddito.

A tal fine occorre porre in rilievo una importante differenza secondo che la percentuale di ricarico utilizzata per l’accertamento sia quella mediamente applicata nel settore di appartenenza ovvero quella desunta dalla contabilità aziendali.

Nel primo caso l’attenzione della giurisprudenza è stata soprattutto finalizzata a circoscrivere le condizioni che debbono ricorrere perchè la percentuale media del settore di appartenenza possa assurgere al rango della presunzione, richiedendo a tal fine che “risulti qualche elemento ulteriore, e, in ispecie, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione” (Cass. n. 20201/2010; Cass. n. 27488/2013). Nel secondo invece, proprio perchè le percentuali sono calcolate sulla base della contabilità, l’attenzione della giurisprudenza si è soprattutto focalizzata sul metodo usato per lo sviluppo del calcolo.

Sul punto la giurisprudenza è pervenuta a conclusioni che si ispirano a una logica unitaria. Non è sufficiente che l’ufficio determini la percentuale mediante il confronto fra prezzi di acquisto e di vendita di alcuni beni, ma deve estendere il raffronto a tutti o quanto meno alla maggior parte dei beni commercializzati. In pratica l’ufficio dovrà definite la base del calcolo sulla base di un paniere che comprenda i prodotti commercializzati più significativi; e nell’ipotesi che l’azienda tratti prodotti notevolmente differenti, per calcolare la percentuale non può utilizzare la media aritmetica semplice, ma deve avvalersi di quella ponderale (Cass. n. 4312/2015; Cass. n. 13319/2011).

Nel caso in esame l’Agenzia ha operato la ricostruzione presuntiva dei ricavi sulla base di due diversi metodi, in relazione alla diversa tipologia della merce venduta: per il settore dei bovini, suini e ovini da ogni singola fattura di acquisto sono state estrapolate le quantità di merce, quindi il ricavo è stato determinato moltiplicando il prezzo di vendita, rilevato in sede di accesso, per il peso di ogni taglio di carne ottenuto dalla selezionatura del bestiame, depurato dagli scarti e delle rimanenze finali; b) per il settore caseario dei salumi e del pollame è stato applicato il metodo dei ricarico medio ponderale, sempre desunto dalla contabilità aziendale.

Il complesso di tali elementi, in linea di principio idonei secondo la giurisprudenza di questa Suprema corte a fondare un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) sono stati svalutati dalla Ctr sulla base di generiche e superficiali considerazioni di principio (quelle sulle conoscenze tecniche di cui l’interprete dovrebbe essere munito per orientarsi in una materia in cui si discuteva di “tagli” e di “scarti” di animali) o palesemente fuori luogo (le considerazione della sentenza con cui fu rilevato che la ricostruzione dei ricavi non trovava conforto in indagini bancarie). Analogamente sono estranee ai requisiti dell’accertamento induttivo le considerazioni della sentenza riguardanti i costi dell’impresa, prive di qualsiasi idoneità, già sul piano della pura logica, a elidere o attutire il significato delle presunzioni fatte valere dall’ufficio. E’ priva poi di qualsiasi valore la considerazione fondata sulla prossimità fra l’accertamento e la chiusura dell’impresa, riferendosi la ricostruzione presuntiva ad annualità di imposta precedente.

Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la ricostruzione dei maggiori ricavi.

Esso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Si giustifica quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria di Milano in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi ai principi di cui sopra.

PQM

 

accoglie primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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