Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21738 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 29/07/2021), n.21738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4984-2018 proposto da:

PIN GUSTO GENOVA S.a.S., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

NASUTI ROBERTO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1035/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’11/7/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Pin Gusto Genova S.a.S. (già Pin Gusto S.r.L.) propone ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 538/20/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova in rigetto del ricorso avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla sentenza emessa dal Tribunale di Genova nel processo civile promosso dal Ristorante Cinese – Pizzeria Nuova Stella S.a.S. in liquidazione contro Pin Gusto Genova S.a.S.;

in particolare, la ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’imposizione a suo carico per non aver assunto nel processo civile la veste di parte sostanziale, cosicché avrebbe dovuto essere applicata nei suoi confronti soltanto l’imposta di registro in misura fissa;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione de D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 sostenendo che avevano errato i giudici di appello a ritenere la contribuente solidalmente obbligata al pagamento dell’imposta di registro con riferimento alla sentenza del Tribunale di Genova, indicata in premessa, emessa nel giudizio vertente tra altre parti (Ristorante Cinese – Pizzeria Nuova Stella S.a.S. in liquidazione ed i convenuti PGA S.a.S. e Eredi A.D.M.) ed in cui parte attrice aveva proposto nei confronti della stessa unicamente una domanda di pronuncia di sentenza dichiarativa di opponibilità del contratto simulato o di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di cessione di azienda intercorso tra le parti dianzi indicate, senza avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, giudizio che si era quindi concluso con la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna dei convenuti PGA S.a.S. e Eredi A.D.M. al risarcimento del danno in favore di parte attrice ed il rigetto delle domande proposte nei confronti dell’odierna ricorrente, che aveva altresì proposto domanda subordinata riconvenzionale nei confronti dei suddetti convenuti solo in caso di perdita dell’azienda, quale ultima cessionaria della stessa;

1.2. la doglianza va accolta;

1.3. pur dovendosi ribadire la natura solidale D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 57, della responsabilità tributaria (cfr., in questo senso, Cass. 19 novembre 2014, n. 24623 e Cass. 12 novembre 2014, n. 24098: quest’ultima precisa altresì che non sussiste litisconsorzio necessario tra i vari condebitori d’imposta nella lite tributaria ed il contraddittorio è regolarmente costituito anche con la partecipazione al giudizio di uno solo dei coobbligati solidali), l’obbligazione solidale prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti, non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, al che consegue che il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (cfr. Cass. 8 ottobre 2014, n. 21134; analogamente si è espressa Cass. 5 dicembre 2014, n. 25790, secondo cui, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al rapporto sostanziale, in quanto è esso ad essere l’indice della capacità contributiva colpita dall’imposta), dovendosi invece avere riguardo esclusivamente, ai fini della verifica della debenza o meno dell’imposta, pur nascente da una sentenza, alla situazione sostanziale che ha dato causa alla sentenza registrata. In caso di litisconsorzio facoltativo, infatti, pur nell’identità delle questioni, ben può permanere l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici, delle singole causae petendi e dei singoli petita, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte (cfr. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; in termini anche Cass., n. 16891 del 2009; n. 16745 del 2010; n. 14112 del 2010; n. 4805 del 2011; n. 1710 del 2018);

1.4. pertanto, l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essoLracchiuso, quale indice di capacità contributiva, ed il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (in questo senso cfr. Cass. 31 luglio 2007, n. 16917);

1.5. ne deriva che la parte convenuta nel processo civile, nei cui confronti la domanda sia stata rigettata per l’accertata estraneità al rapporto sostanziale ivi dedotto, non può considerarsi soggetto passivo dell’obbligazione tributaria derivante dalla registrazione della relativa sentenza;

1.6. poste tali premesse, nel caso di specie la ricorrente è rimasta estranea al thema decidendum del giudizio civile di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni e la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla stessa non ha assunto alcuna rilevanza in ordine alla suddetta pronunzia;

2. ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere inoltre decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte, con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente;

4. possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto della progressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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