Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21738 del 26/10/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21738 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimata
Studio Tecnico s.r.l.
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 258/2012/63
depositata il 4/12/2012 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/9/2015 dal
’14
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa dallo Studio Tecnico s.r.l.
contro l’Agenzia delle Entrate ha ad
oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n.
R0A030400421-426 per iva e irap
2004 e 2005. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla
Agenzia delle Entrate
contro la sentenza della CTP di Bergamo n. 7/1/10 che aveva
parzialmente accolto
il ricorso della società. Il ricorso proposto si articola in unico
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2911/14
Gi3b
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 26/10/2015
motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. A seguito di relazione ex art. 380 bis
c.p.c. è stata fissata l’udienza del 22/9/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 e 42 del
corpo dell’avviso di accertamento debbono risultare le ragioni giuridiche e di fatto che hanno giustificato la sua emanazione. Il rinvio ad un provvedimento pubblicato della G.U. sarebbe sufficiente ad integrare la motivazione.
La censura è inammissibile in quanto estranea alla ratio decidendi della decisione impugnata. La CTR ha ritenuto il richiamo al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
27/7/2007- pubblicato sulla G.U.- una mera formula di stile che “non spiega perché siano
stati aumentati i ricavi del 30%”, rilevando che l’Ufficio solo in sede di giudizio avrebbe
spiegato l’iter logico giuridico che aveva portato all’aumento percentuale annullato. Di
talchè il giudice di merito non ha escluso la possibilità di un rinvio ad atti conoscibili dal
contribuente, bensì che, nel caso di specie, tale rinvio non era sufficiente a consentire al
contribuente un’adeguata difesa.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 22/9/2015
dott.
dpr 600/73, in relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR afferma che dal