Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21738 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18835/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la

rappres. e difende;

– ricorrente –

contro

Sicil Prodet s.r.l., in amministrazione giudiziaria, in persona del

legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via dei Monti

Parioli n.48, presso l’avv. Ulisse Corea, rappres. e difesa

dall’avv. Roberto Pignatone, con procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/25/2011 della Ctr della Sicilia,

depositata in data 14/6/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’11.4.2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Sicil Prodet s.r.l. propose ricorso, innanzi alla Ctp di Palermo, avverso un avviso d’accertamento afferente al recupero a tassazione iva in ordine alla cessione di beni aziendali alla Sicil Prodet s.p.a..

L’ufficio si costituì con controdeduzioni.

La Ctp accolse il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di giudicato sollevata, fondata su una sentenza emessa dalla Ctp di Palermo che escluse la sussistenza, tra le stesse parti, di un negozio di cessione dell’azienda in ordine al rilievo relativo all’imposta di registro.

La Ctr respinse l’appello della società.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in quanto la Ctr ha erroneamente ritenuto efficace e opponibile il giudicato formatosi in altro giudizio, tra le stesse parti, in materia di imposta di registro.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato un vizio della motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’operatività del giudicato esterno.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso, eccependo l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità dl secondo, ovvero l’infondatezza di entrambi i motivi.

Il ricorso è infondato.

Parte ricorrente ha eccepito che il giudicato esterno, formatosi tra le stesse parti in ordine all’insussistenza di un contratto di cessione aziendale tra le parti, in una controversia avente ad oggetto l’addebito dell’imposta di registro, non sarebbe efficace nel giudizio relativo all’applicazione dell’iva inerente allo stesso fatto oggetto del primo giudizio, e ciò alla luce dei principi reiteratamente affermati da questa Corte, secondo i quali il giudicato non potrebbe essere correttamente evocato nel caso in cui le due cause (vale a dire, quella in cui si è verificato il giudicato e quella in cui questo si vuol far valere) avessero ad oggetto imposte diverse.

In materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo – non solo per l’obbligazione, ma anche per l’illecito tributario nell’autonomia dei periodi di imposta allorchè, assumendo un elemento della fattispecie un carattere tendenzialmente permanente, sussista quel presupposto della “invarianza nel tempo”, che ne costituisce il momento condizionante (Cass., n. 25762 del 5.12.2014; n. 6953 dell’8.4.2015).

Il Collegio non ignora il contenuto di dette pronunce, ma tuttavia ritiene che esse non valgano a consentire la definizione di quella oggetto d’esame.

Ed infatti, l’efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento (Cass., n. 20257 del 9.10.2015).

Assunti tali principi di diritto, nel caso concreto va osservato che non sussiste la violazione dell’art. 2909 c.c., in quanto il giudicato in questione ha riguardato la medesima fattispecie di fatto che ha costituito oggetto del giudizio in esame, in ordine all’accertamento dell’iva.

La sentenza passata in giudicato fu emessa in un giudizio avente ad oggetto l’accertamento, tra le medesime parti del giudizio in esame, di un contratto di cessione d’azienda, quale presupposto per verificare la sussistenza dell’obbligo di versare l’imposta di registro.

La causa in questione, dunque, verte sul medesimo accertamento afferente al contratto di cessione aziendale, ed ebbe origine da un accertamento dell’ufficio inerente all’iva.

Inoltre – ed il rilievo appare decisivo -, l’alternatività tra l’imposta di registro e l’iva, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 comporta che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato in ordine all’insussistenza del contratto di cessione aziendale contestato dall’ufficio sia preclusivo di un nuovo accertamento sul medesimo rapporto, tra le stesse parti in ordine alla debenza dell’iva (esattamente in termini, Cass., n. 25139/16)

Invero, la preclusione da giudicato scaturisce dalla medesimezza del rapporto oggetto dell’accertamento di cui si discute, in virtù del principio dell’invarianza nel tempo degli elementi costituivi dell’obbligazione tributaria.

Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 10000,00 oltre alla maggiorazione del 15%, quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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