Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21737 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 01/07/2021, dep. 29/07/2021), n.21737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23371-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BONAVENTURA VENERA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e difende

assieme all’Avvocato LEONARDI MARIOLINO giusta procura speciale

estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2869/18/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 3/8/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile l’appello erariale per mancato deposito della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22 e degli artt. 2699,2700 e 2727 c.c., avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione proposta a mezzo posta costituisse elemento indefettibile il deposito dell’avviso di ricevimento;

1.2. la doglianza va disattesa;

1.3. invero, la CTR, nel ritenere l’inammissibilità dell’impugnazione, ha per un verso considerato la necessità del deposito dell’avviso di spedizione dell’atto di appello, in ciò contravvenendo ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nn. 13452 e 13453 del 2017, ma ha poi rilevato che la data di spedizione non poteva evincersi né dall’avviso di ricevimento, che recava unicamente il timbro di ricezione dello stesso, né dalla distinta predisposta dall’Agenzia delle entrate contenente l’elenco delle raccomandate, in quanto privo di timbro postale;

1.4. rispetto a tale motivazione, l’Agenzia ricorrente si è limitata a prospettare l’esistenza del timbro attestante la data di spedizione dello stesso del 21.2.2012 che, tuttavia, dalla visione degli atti, consentita a questa Corte in relazione al vizio processuale dedotto, non compare affatto nel detto documento;

1.5. la ricorrente nemmeno ha contestato l’affermazione della C.T.R. circa l’assenza di timbro attestante la data di spedizione all’interno della distinta contenente l’elenco delle raccomandata predisposta dall’Ufficio;

2. ne consegue che il ricorso va respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in misura pari ad Euro 7.830,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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