Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21737 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 27/10/2016), n.21737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13035-2011 proposto da:

M.M., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 114-A, presso l’avvocato FRANCO PASCUCCI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO VITTORIO

BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.;

– intimata –

nonchè da:

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), già

RASBANK S.P.A., già DIVAL-SIM S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PANAMA 88, presso l’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 492/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO ROSSANO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ANTONIO MANGANIELLO, con delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento virtuale

del ricorso principale e per l’accoglimento dell’incidentale; in

subordine rimessione della causa alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – M.M. ha convenuto in giudizio Rasbank S.p.A. dinanzi al Tribunale di Mondovì e ne ha chiesto condanna al pagamento della somma di 135.101,63.

L’attore, a fondamento della domanda, ha sostenuto di aver consegnato detto importo in diverse successive occasioni, dal (OMISSIS), a tale R.M., promotore finanziario di Dival Sim Spa, società, quest’ultima, successivamente incorporata dalla convenuta, ed ha lamentato che il R., invece di investire la somma attraverso la società di intermediazione, si era appropriato dell’importo, come egli aveva appreso nel (OMISSIS), quando Rasbank S.p.A. aveva altresì comunicato che il promotore era stato rimosso.

Rasbank S.p.A. ha resistito alla domanda, formulando anzitutto eccezione di prescrizione e contestando il merito dell’avversa pretesa, anche con riguardo alla consegna del denaro oggetto della domanda.

2. – Il Tribunale di Mondovì, con sentenza del 16 maggio 2007, ha respinto la domanda, dichiarando la prescrizione del diritto fatto valere dal M., ed ha regolato di conseguenza le spese di lite.

p. 3. – Promosso appello dal Mazzocchi, la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio con Ra-sbank S.p.A., con sentenza del 1 aprile 2010, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante alle spese.

La Corte territoriale ha ritenuto:

1) che il Tribunale avesse errato nel dichiarare prescritto il diritto fatto valere, dovendosi far decorrere il termine di prescrizione quinquennale applicabile, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dall’effettiva conoscenza dell’illecito, mediante l’esternazione, da parte del promotore finanziario, dell’interversione del possesso della cosa, e tenuto altresì conto di successivi atti inter-ruttivi del corso della prescrizione;

2) che il R. aveva agito in un contesto di “occasionalità necessaria” sicchè sussisteva, in linea di principio, la responsabilità solidale della società di intermediazione finanziaria, ai sensi della L. n. 1 del 1991, art. 5;

3) che, tuttavia, il M. non aveva provato l’effettiva consegna al promotore finanziario della somma di Euro 135.101,63, dal momento che la ricevuta in proposito rilasciata dal R., concernente una parte del detto importo, non era opponibile alla banca e che, quanto alla residua somma, mancava ogni prova dell’effettuato pagamento, tanto più che il processo penale, conclusosi con una condanna, svoltosi a carico del R. aveva riguardato vicende diverse da quella in contestazione.

p. 4. – Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M. affidato a due motivi.

Allianz Bank Financial Advisor S.p.A., già Ra-sbank S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su due mezzi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Il ricorso principale contiene due motivi.

5.1. – Il primo motivo denuncia: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2702 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Sostiene in breve il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che la ricevuta rilasciata dal R. ad esso M. fosse priva di efficacia probatoria, trattandosi di documento proveniente da un terzo. Nel motivo si pone l’accento sul rilievo che la responsabilità della società di intermediazione finanziaria per l’illecito del promotore finanziario trova titolo negli att. 2049 e 1228 c.p.c., giacchè il promotore finanziario agisce in qualità di mandatario ed ausiliario della società. In tale contesto, secondo il M., essendo il promotore finanziario titolare del potere di rilasciare quietanza di pagamento, essa sarebbe necessariamente opponibile alla società di intermediazione, tanto più che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza numero 15.169 del 2010, avevano chiarito che il documento provenienze da un terzo non è sempre privo di efficacia probatoria in giudizio, dovendosi distinguere dalle altre scritture private quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità.

5.2. – Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale motivo il M. lamenta l’insufficiente motivazione in punto di valutazione complessiva delle prove, avuto riguardo al rilievo che il R. era effettivamente inserito quale promotore nella rete della società di intermediazione finanziaria, era poi cessato dall’incarico ed era stato condannato in sede penale per fatti di appropriazione in danno di numerosi investitori: sicchè la quietanza rilasciata dallo stesso R. doveva essere valutata in tale contesto, avuto riguardo all’efficacia probatoria del documento già illustrata nel motivo precedente.

p. 6. – Il ricorso incidentale spiegati da Rasbank S.p.A. contiene anch’esso due motivi.

p. 6.1. – Con il primo Rasbank S.p.A. ha denunciato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione di prescrizione, collocando il termine a quo per il decorso della prescrizione alla data in cui il M. aveva avuto conoscenza dell’appropriazione da parte del suo denaro da parte del R..

p. 6.2. – Con il secondo la medesima ricorrente incidentale ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza del requisito della “occasionalità necessaria”, tale da fondare la responsabilità dell’intermediario finanziario.

p. 7. – Il ricorso principale va respinto.

p. 7.1. – Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte ribadito che la responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore – responsabilità nella specie riconducibile ratione temporis alla disciplina della L. n. 1 del 1991, art. 5, comma 4, secondo cui: “La società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale” – integra un caso particolare di responsabilità oggettiva per fatto altrui, assimilabile a quella prevista dall’art. 2049 c.c., a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti imputabili ai domestici e ai commessi (Cass. 24 luglio 2009, n. 17393; Cass. 24 marzo 2011, n. 6829; Cass. 10 novembre 2015, n. 22956).

In tale contesto, quanto al riparto degli oneri probatori, trova applicazione quoad tempus la regola stabilita dalla citata L. n. 1 del 1991, art. 13, comma 10, secondo cui: “Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l’onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario”.

Se, dunque, alla luce di tale disposizione, spetta all’intermediario la prova di aver agito in assenza di colpa (in armonia, del resto, con la regola generale posta dall’art. 1218 c.c.), non v’è dubbio che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 2697 c.c., comma 1 ricada sull’investitore la prova del danno.

Orbene, considerato che l’intermediario si colloca nella posizione del terzo rispetto al promotore finanziario autore dell’illecito, neppure può dubitarsi che le scritture provenienti dal promotore finanziario non abbiano nei confronti dell’intermediario l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 c.c., ma debbano considerarsi alla stregua di scritture provenienti da terzi, scritture come tali prive dell’efficacia probatoria indicata da tale norma, le quali possiedono un rilievo probatorio meramente indiziario, sicchè esse possono essere liberamente contestate dalle parti, come nel caso di specie Ra-sbank S.p.A. ha fatto già nel primo grado del giudizio.

Nè vale invocare in contrario l’autorità di Cass., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15169, secondo cui, tra le altre scritture private, deve riservarsi un diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità. E’ difatti del tutto evidente che tale particolare natura – che le Sezioni Unite hanno riferito al testamento olografo e ai titoli cambiari non può certo essere riconosciuta alla quietanza rilasciata dal promotore finanziario infedele, documento che è ben lungi dal possedere una particolarmente intensa efficacia probatoria e, pertanto, deve considerarsi privo del valore probatorio che il M. vorrebbe per tale via attribuirgli.

7.2. – Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha osservato che il processo penale svoltosi a carico del R. aveva riguardato fatti totalmente diversi da quelli che avevano coinvolto il M., sicchè, in definitiva, nessun ulteriore elemento concorreva a comprovare un qualche versamento effettuato da quest’ultimo in favore del promotore finanziario.

Di qui il giudice di merito ha escluso che la quietanza rilasciata al R. potesse assumere un qualche rilievo probatorio attraverso l’esame del contesto degli altri elementi cui il M. ha fatto riferimento nel ricorso.

Orbene tale valutazione, concernente il merito della vicenda e plausibilmente motivata, si sottrae al sindacato motivazionale riservato a questa Corte in applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis: la norma in questione, difatti, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 3 maggio 2010, n. 10657; Cass. 4 marzo 2010, n. 5205; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 29 settembre 2009, n. 20844).

– Il ricorso incidentale è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale, e condanna il M. al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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