Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21737 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Marzolo Riccardo, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
Contro
Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Casperia 30, presso l’avv. Rinaldi Guido che, unitamente all’avv.
prof, Giuseppe Morsillo, la rappresenta e difende giusta delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 29, n. 129/29/06 del 20 giugno 2006, depositata il 24
luglio 2006, notificata il 4-7 novembre 2006;
Vista la relazione ex art. 380-bis c.p.c. della causa svolta nella
Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 dal Relatore Cons, Raffaele
Botta;
Udito l’avv. Guido Rinaldi, per la parte controricorrente e
ricorrente incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;
Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c;
Rilevato che il Comune di Roma Ufficio contenzioso, con lettera del 19 aprile 2011 prot. Generale n. 28205 ha comunicato che, in relazione alla controversia in oggetto, la società Ettore Sibilia Pubblicità ed Affissioni s.r.l. si è avvalsa della definizione agevolata delle liti pendenti relative a tribuni comunali aboliti, sulla base della Delib. del Consiglio comunale n. 31 del 2009, con la conseguente cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che trattandosi di definizione per condono debbano essere compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011