Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21737 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6667-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LOLTEX SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1681/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

2)udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Loltex s.r.l. impugnava dinanzi alla C.T.P. di Milano l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, sul rilievo che la società contribuente non potesse usufruire dell’esenzione IVA D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41 chiedeva il pagamento della maggiore IVA dovuta ed irrogava le relative sanzioni. Nell’atto impugnato, l’Amministrazione finanziaria rilevava che la società aveva effettuato una serie di operazioni di cessione nei confronti di un cliente inglese la cui partita IVA, essendo cessata, non dava luogo all’esenzione di cui all’art. 41 cit..

2. L’adita commissione tributaria accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che le operazioni oggetto dell’avviso di accertamento potessero beneficiare dell’esenzione, annullando le conseguenti sanzioni, ad eccezione della sanzione emessa per irregolare compilazione degli elenchi delle cessioni, nella misura di Euro 5.160,00, che veniva invece confermata.

3. La pronuncia veniva impugnata in via principale dall’Ufficio, ribadendo la legittimità dell’avviso di accertamento, e in via incidentale dalla contribuente, la quale, con riferimento alla sanzione confermata dalla C.T.P., si doleva del fatto che il giudice di primo grado non avesse applicato una sanzione ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12.

4. La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n. 162/24/06, respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, rideterminava, in applicazione della continuazione, la sanzione irrogata in Euro 774,00.

5. Avverso tale decisione, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Con il primo, denunciava violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 lamentando che la C.T.R. aveva accolto l’appello incidentale della società con il quale, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 si contestava la misura della sanzione irrogata, nonostante la questione fosse stata introdotta per la prima volta in sede di gravame, avendo in primo grado la contribuente prospettato soltanto la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione IVA D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate censurava la sentenza impugnata per avere applicato l’istituto della continuazione, pur prevedendo espressamente il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11,comma 4, che l’inesatta compilazione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie desse luogo al cumulo materiale delle sanzioni.

6. Questa Corte, con sentenza n. 1681 del 24/01/2013, confermava la sentenza impugnata, osservando che non sussisteva corrispondenza tra l’unico motivo di ricorso, concernente profili di ordine processuale, ed il quesito di diritto formulato, afferente ad una questione di carattere sostanziale. Rilevava, inoltre, che, ove si volesse dare prevalenza al motivo di impugnazione, questo avrebbe dovuto essere respinto, non essendo possibile conoscere, attraverso il solo ausilio del ricorso per cassazione, quale fosse il contenuto del ricorso originario e verificare, in tal modo, se l’eccezione inerente la misura della sanzione irrogata fosse stata sollevata solo in appello.

7. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per revocazione, deducendo che il ricorso per cassazione si fondava su due distinti motivi, mentre la sentenza dava atto della esistenza di un unico motivo, fondando sullo stesso la decisione.

8. La società contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso proposto, l’Agenzia delle entrate deduce l’errore revocatorio della sentenza di questa Corte n. 1681/2013, consistito nell’errato convincimento, desumibile dagli atti, che il ricorso per cassazione, per il mancato esame della pagina 4 del ricorso, medesimo, si componesse di un unico motivo e non di due motivi, conseguentemente correlando erroneamente al primo motivo il quesito di diritto formulato per il secondo.

La revocazione è fondata.

Il Collegio, invero, non ha considerato che a pagina 4 del ricorso per cassazione, oltre ad essere formulato il quesito di diritto relativo al primo motivo, era riportato anche il secondo motivo di ricorso, il quale si concludeva alla pagina successiva con la formulazione del pertinente quesito di diritto.

Ricorre pertanto, nella fattispecie, una ipotesi di errore revocatorio di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza della Corte di cassazione, posto che il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell’erronea supposizione dell’inesistenza del motivo stesso non è frutto di una mera omissione, ma di un errore di percezione di un fatto processuale (in termini, Cass. civ., sez. lav., 13-12-2016, n. 25560).

2. Accolta la revocazione, occorre procedere, in sede rescissoria, all’esame dei motivi del ricorso per cassazione deciso con la citata sentenza n. 1681/2013.

3. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 lamentando che la C.T.R. aveva accolto l’appello incidentale della società con il quale, in relazione al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 si contestava la misura della sanzione irrogata, nonostante la questione fosse stata introdotta per la prima volta in sede di gravame, avendo in primo grado la contribuente prospettato soltanto la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione IVA D.L. n. 331 del 1993, ex art. 41.

La censura si palesa inammissibile.

Con la sentenza n. 1681 del 2013, questa Corte, dopo aver (per errore di fatto) rilevato che non sussisteva corrispondenza tra l’unico motivo di ricorso, concernente profili di ordine processuale, ed il quesito di diritto formulato, afferente ad una questione di carattere sostanziale, ha osservato che, ove si volesse dare prevalenza al motivo di impugnazione, questo avrebbe dovuto essere respinto, non essendo possibile conoscere, attraverso il solo ausilio del ricorso per cassazione, quale fosse il contenuto del ricorso originario e verificare, in tal modo, se l’eccezione inerente la misura della sanzione irrogata fosse stata sollevata solo in appello.

La Corte, quindi, ha comunque proceduto all’esame del primo mezzo di impugnazione, disattendendolo per non avere l’Agenzia ricorrente posto in condizione il giudice di legittimità di verificare, sulla base dell’esame del solo ricorso per cassazione, se l’eccezione in questione fosse effettivamente nuova, in quanto non formulata in primo grado. Tale statuizione non è stata censurata dalla ricorrente e si palesa conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nell’ipotesi in cui si prospetti un error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (in termini, Cass. n. 15367 del 2014).

4. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere applicato l’istituto della continuazione, pur prevedendo espressamente il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, comma 4, che l’irregolare compilazione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie comportasse il cumulo materiale delle sanzioni.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 11, comma 4, prevede che l’omessa presentazione degli elenchi di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da Euro 516 ad Euro 1.032 per ciascuno di essi.

Orbene, ritiene la Corte che la portata precettiva della norma suddetta sia limitata alla previsione di una sanzione per ogni irregolare compilazione degli elenchi, senza tuttavia derogare al principio del cumulo giuridico tra le sanzioni, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12 e correttamente applicato, nella fattispecie, dalla C.T.R. della Lombardia.

5. In conclusione, accolta la revocazione, va rigettato – in sede rescissoria – il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 162/24/06.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato,, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

 

accoglie la revocazione e rigetta il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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