Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21736 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 27/10/2016), n.21736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12465-2011 proposto da:

POLLO IRPINO S.A.S., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso l’avvocato FRANCESCO MONETTI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFONSO MONETTI, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI (già

Società Gestione Crediti BP spa), nella qualità di procuratore

speciale della BANCA POPOLARE DI VERONA, S. GEMINIANO E S. PROSPERO

S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), cessionaria del Banco Popolare di Verona e

Novara s.c.ar.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MASSIMILLA 189 – PAL.

B, presso l’avvocato ANTONIO URCIUOLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CRISCOLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3573/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO MONETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FRANCESCO CRISCOLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Pollo Irpino S.a.s. di D.C.G. ha proposto opposizione al decreto del 14 novembre 1997 con cui il Presidente del Tribunale di Benevento aveva ingiunto alla società, quale avallante di tre cambiali emesse dallo stesso D.C. e da tale B.F., nonchè a questi ultimi e ad una ulteriore avallante, il pagamento, in favore della Banca Popolare di Novara S.c.a.r.l., della somma complessiva di Lire 99.232.533, oltre accessori e spese.

A fondamento dell’opposizione, per quanto rileva, la società ha inizialmente dedotto la nullità dell’obbligazione posta a fondamento della domanda spiegata con il ricorso monitorio, obbligazione assunta dal D.C., nella qualità di rappresentante della società, per il fatto che tale obbligazione esulava dai poteri dell’amministratore.

La Banca Popolare di Novara S.c.a.r.l. ha resistito all’opposizione.

2. – Il Tribunale di Benevento ha respinto l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, con condanna della società opponente alle spese di lite.

3. – Pollo Irpino S.a.s. di D.C.G. ha proposto appello al quale il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., incorporante la società originariamente opposta, ha resistito.

Con sentenza del 28 ottobre 2010 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’impugnazione e condannato l’appellante alle spese.

La Corte territoriale ha in particolare osservato:

1) che la società appellante non aveva interesse a far valere la nullità dell’obbligazione assunta, medio tempore eccepita, per violazione dell’art. 2624 c.c. nel testo all’epoca vigente, che vietava ogni commistione tra gli interessi della società e quelli degli amministratori, dal momento che Pollo Irpino S.a.s. di D.C.G. aveva garantito non soltanto l’obbligazione del D.C., ma anche quella parallela del B., nei confronti del quale non ricorreva il profilo di nullità dedotto;

2) che lo stesso argomento impediva di accogliere il motivo di gravame concernente l’estraneità della prestata garanzia all’oggetto sociale della società appellante.

4. – Contro la sentenza Pollo Irpino S.a.s. di D.C.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Società Gestione Crediti BP società consortile per azioni, già Società Gestione Crediti BP S.p.A., quale procuratore speciale della Banca Popolare di Verona, S. Germiniano e S. Prospero S.p.A., cessionaria di ramo d’azienda dal Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene cinque motivi.

p. 5.1. – Con il primo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2624 c.c. (vigente all’epoca dei fatti), artt. 1418 e 2384 c.c., per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Secondo la società ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe illustrato gli argomenti posti a fondamento della propria decisione incorrendo così un vizio di omessa o quantomeno insufficiente motivazione.

p. 5.2. – Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 2624 c.c. (vigente all’epoca dei fatti), artt. 1418 e 41 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per non aver dichiarato la corte territoriale la nullità assoluta dell’obbligazione di garanzia assunta dalla società ricorrente”.

Con il motivo si sostiene che la violazione del divieto previsto dall’art. 2624 c.c. comporterebbe la nullità radicale per contrasto con norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1, nullità rilevabile d’ufficio anche per quanto concernente la garanzia prestata dal B..

5.3. – Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2298 e 2697 c.c., per omessa o quanto meno insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia e violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

La società ricorrente sostiene di aver dedotto in sede di appello che il Tribunale aveva errato nel ritenere legittimamente assunta l’obbligazione di garanzia da parte della società, non rientrando nei poteri dell’amministratore il rilascio di garanzie in favore di terzi. A fronte di ciò la motivazione adottata dalla Corte d’appello non aveva tenuto conto che l’eccezione di nullità formulata dalla società mirava a conseguire un risultato utile quale quello di sottrarsi al pagamento di una ingente somma siccome non dovuta.

5.4. – Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2284 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ai sensi dei quali doveva essere accertata e dichiarata la nullità dell’obbligazione di garanzia prestata dalla società ricorrente”.

Secondo la ricorrente l’obbligazione di garanzia in discorso era stata assunta dall’amministratore della società non per il raggiungimento di scopi sociali ma unicamente per garantire un suo debito personale e comune al suo socio B.F., debito di ammontare sproporzionato rispetto alla capacità economica della società. Si censura, in proposito, il ragionamento svolto dal Tribunale di Benevento, che sarebbe stato recepito dalla Corte d’appello di Napoli, secondo cui la sottoscrizione di cambiali per avallo o comunque l’assunzione di obbligazione fideiussoria costituirebbero operazioni non eccezionali dello svolgimento di qualsiasi attività imprenditoriale, come tali non precluse all’amministratore D.C.G..

p. 5.5. – Con il quinto motivo si denuncia: “In subordine violazione o falsa applicazione dell’art. 2624 c.c., vigente all’epoca dei fatti, e dell’art. 1418 c.c., comma 1, che comminavano la nullità dell’obbligazione di garanzia assunta dalla Pollo Irpino S.a.S. in favore del suo amministratore dell’epoca D.C.G. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Si osserva nel motivo che il Tribunale di Benevento, pur avendo accennato alla nullità dell’obbligazione di garanzia assunta alla Pollo Irpino S.a.S. per debiti personali del suo amministratore, aveva omesso di affermarla. Di tanto si era doluta l’appellante società nel giudizio di secondo grado, ma la Corte di Napoli con la sentenza impugnata aveva affermato che la società ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse alla pronuncia richiesta. Ed invece non soltanto un beneficio ne avrebbe innegabilmente tratto la Pollo Irpino S.a.S., dal momento che la sua opposizione a decreto ingiuntivo necessariamente avrebbe trovato parziale accoglimento, con innegabile incidenza sulla disciplina dell’onere processuale, ma la declaratoria della nullità eccepita e rilevabile d’ufficio, consentiva alla società ricorrente esperire l’azione di responsabilità contro il suo amministratore per i danni arrecati con la prestazione di garanzia i suoi debiti personali, malgrado il divieto, penalmente sanzionato dalla legge vigente.

– Il Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l. ha sollevato eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, perchè priva della data di rilascio.

L’eccezione va respinta.

Ed infatti, è validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorchè il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poichè l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità (Cass. 26233/2005; 25725/2014).

p. 7. – Il primo e secondo motivo di ricorso, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono infondati.

Gli avalli cambiari per cui è causa sono stati rilasciati dalla società ricorrente sia a favore del socio D.C.G., sia di un terzo, B.F.. Orbene, l’art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61), nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle predette società garanzie per debiti propri, punisce condotte anche indirettamente finalizzate al risultato di obbligare una società per debiti del proprio amministratore, non anche per debiti altrui. Ne consegue che, ove la società abbia presentato una fideiussione a favore di un terzo, l’atto, in quanto relativo a debiti altrui, non è nullo ma sussiste un potenziale conflitto di interessi che, in assenza di specifica autorizzazione da parte della prima società, determina l’annullabilità del contratto di garanzia ex art. 1395 c.c. (Cass. 10109/2014).

E tuttavia, nel caso concreto, tale azione non risulta proposta in giudizio dalla ricorrente.

D’altro canto, l’istituto dell’avallo è riconducibile alla categoria negoziale della fideiussione, per cui sono applicabili ad esso le norme dettate in tema di fideiussione (Cass. 6451/2007). Ne discende che, così come la nullità di un singolo rapporto fideiussorio non si comunica agli altri, non potendo la cofideiussione essere considerata un contratto plurilaterale ex art. 1420 c.c. (Cass. 1843/1979), lo stesso è a dirsi per l’avallo prestato a favore di più persone.

p. 8. – Il terzo e quarto motivo, anch’essi da esaminare simultaneamente, sono parimenti infondati.

Le disposizioni degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., non applicabili in via analogica alle società di persone, svolgono un indubbio effetto di “irraggiamento” sull’intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell’affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall’oggetto sociale, da intendere con molta larghezza (Cass. 4774/1999).

Ne discende che la previsione statutaria secondo cui l’amministratore poteva compiere “tutti le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari (…) e fare ogni altra operazione ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell’oggetto sociale”, sia stata correttamente intesa nel senso di ricomprendere anche la prestazione di garanzie. Tanto più che dalla sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso (p. 7) si desume che il B. ed il D.C. svolgevano un’attività imprenditoriale, e che non era emerso dagli atti di causa che tale attività non fosse collegata o connessa con quella della odierna ricorrente.

p. 9. – Il quinto motivo è infondato.

Se la garanzia in questione non era invero, nulla – ai sensi degli artt. 1418 e 2624 c.c. nè estranea allo scopo sociale, per quanto concerne il B., essa era destinata comunque ad incidere negativamente sul patrimonio della società per l’intero importo del debito garantito. Per cui, come correttamente affermato dalla Corte di appello, difetta un interesse della ricorrente all’affermazione di una nullità parziale di detta garanzia.

p. 10. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 5700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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