Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21736 del 26/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 21736 Anno 2015
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 17802-2014 proposto da:
SIPPIC S.P.A. C.F. 00274940634, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio
dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CLAUDIO GAETA, giusta
2015

delega in atti;
ricorrente

3233

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F.
POLIS,

già

ESABAN

11210661002 già EQUITALIA

S.P.A.

e

già

COMMISSARIO

Data pubblicazione: 26/10/2015

GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI, EQUITALIA SUD S.P.A.
C.F. 11210661002, già EQUITALIA POLIS, già GESTLINE
S.P.A.;
– intimati nonchè contro

SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, SCIPLINO
Vt (/ESTER ADA, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 6420/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2013 R.G.N.
6389/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/07/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
uditi gli Avvocati RIZZO NUNZIO e GAETA CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi, la Sippic s.p.a. proponeva opposizione avverso le
cartelle esattoriali n. 07120040099747323 e n. 07120060019772743
con le quali l’INPS chiedeva il pagamento di contributi da DM 101\4,
rimasti insoluti, relativi ai mesi di maggio e novembre 2001, aprile
maggio giugno e luglio 2003, novembre e dicembre 2003 e gennaio

(elettrici).
La società eccepiva la genericità dell’intimazione di pagamento e
chiedeva la compensazione dei debiti verso l’Inps con il credito vantato
a titolo di sgravi contributivi per la matricola autoferrotranvieri non
riconosciuti dall’Inps per il periodo 1968-1981, per i quali proponeva
domanda riconvenzionale di E.3.695.973,68, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa al saldo ed oltre
alla restituzione delle sanzioni civili pagate con i condoni previdenziali.
L’Inps si costituiva, eccependo la prescrizione dei crediti vantati a titolo
di sgravi per il periodo 1968/81 e deducendo la non spettanza degli
accessori su tali pretesi crediti.
Il Tribunale adito, acquisita la consulenza tecnica espletata nel giudizio
svoltosi tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Napoli e deciso con
sentenza n. 12862\07, con sentenza n.23077\07 rigettava le opposizioni
dichiarando inammissibili le domande riconvenzionali e compensava le
spese.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Sippic, affidato a quattro
motivi di gravame. Resistevano le parti appellate.
Con sentenza n. 6420\13, depositata in data 19.12.13, la Corte di
appello di Napoli, rigettava l’appello e compensava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato ad
unico motivo; l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione
1.-La ricorrente denuncia l’omesso esame circa un punto decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c.).

3

maggio 2004, oltre sanzioni civili, riguardanti la matricola 5108393311

Lamenta che alla Corte partenopea fu devoluto specifico motivo di
gravame con cui la società lamentava che il primo giudice ritenne
erroneamente inammissibile la riconvenzionale inerente la
compensazione del credito Sappic per €.7.222.890 col suo debito nei
confronti dell’INPS per €.6.581.988, in quanto già proposta nel giudizio
conclusosi con sentenza n.12862\07, non considerando che in tale

Tribunale avrebbe dovuto valutarla per la parte non accolta), e che
comunque, accertati i rispettivi crediti suddetti, il Tribunale avrebbe
dovuto portare in compensazione la differenza di €.640.902,23.
Che la Corte di merito ritenne che il Tribunale aveva rilevato, all’esito
delle risultanze documentali, che il credito opposto in compensazione
era già stato interamente considerato, precludendo ogni esame della
medesima ragione creditoria in quel giudizio di appello afferente
pretese contributive del tutto diverse e successive.
Lamenta la Sippic che la società aveva devoluto al giudice di appello la
compensazione del debito risultante dalla cartella esattoriale in
questione col credito risultante dalla sentenza del Tribunale n.
12862\07 (€.640.902,23), questione per nulla esaminata dalla sentenza
oggi impugnata.
Il motivo è in parte inammissibile, non essendo stata prodotta la
sentenza n.12862\07 del Tribunale di Napoli, rendendo così impossibile
valutarne l’esatto decisum e le ragioni a sostegno dello stesso, né gli
atti processuali necessari ad identificare esattamente il contenuto del
primo ricorso e di quello successivamente proposto e deciso in sede di
gravame con la sentenza oggi impugnata. La doglianza risulta parimenti
inammissibile perché viene censurata come vizio di motivazione
l’omessa pronuncia sull’eccepita compensazione.
La censura è comunque infondata perché il “credito contestato in un
separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la
sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere
liquidato soltanto in quel giudizio”, Cass. 23716/2013; deve inoltre

4

giudizio la riconvenzionale era stata solo parzialmente accolta (sicché il

considerarsi che “La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243,
secondo comma, cod. proc. civ., presuppone l’accertamento del
controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione
medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui
esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che
il relativo accertamento sia divenuto definitivo”, cfr. Cass. 6820/2002.

contestato quanto accertato dalla Corte di merito e cioè che il primo
giudice aveva rilevato che il credito opposto in compensazione era già
stato interamente considerato, precludendo comunque l’esame della
questione afferente pretese contributive del tutto diverse e successive,
limitandosi l’attuale ricorrente a ribadire l’esistenza di un credito per
E.640.902,23, a suo dire accertato dalla sentenza n. 12862\07 del
Tribunale di Napoli, tanto più che la medesima compensazione non
risulta opposta nel giudizio n.r.g. 7823\14 avente ad oggetto proprio
il ricorso per cassazione awerso la sentenza n. 6421\2013 della Corte
d’appello di Napoli, resa tra le parti nel giudizio di appello avverso la
sentenza n.12862\07 del Tribunale di Napoli che risulta aver esaminato
la compensazione in questione, riproposta invece nel presente giudizio,
n.r.g. 17798\14 (e nel giudizio n.r.g. 17802\14), detraendo i relativi
importi dal dovuto all’INPS, sicché risulta corretta anche l’affermazione
contenuta nella sentenza impugnata circa l’inopponibilità della
medesima ragione creditoria in altri diversi giudizi aventi ad oggetto
pretese contributive diverse.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese, non avendo
svolto le parti intimate attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve prowedersi, ricorrendone i
presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

5

Il motivo è ancora infondato per non avere la società adeguatamente

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo
risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA