Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21735 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana n.

1, presso l’avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dall’avv.

Mollo Antonio giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 3/12/08, depositata il 6 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Antonio Mollo per il ricorrente;

udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ennio Attilio Sepe, il quale ha dichiarato aderire alla relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Castel San Pietro Terme propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 3/12/08, depositata il 6 febbraio 2008, con la quale, accogliendo gli appelli riuniti di C.A., è stata affermata la illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, ai fini dell’ICI per gli anni 1998/2003, nei confronti del contribuente in relazione ad unità immobiliare iscritta nel catasto terreni come fabbricato rurale.

Il C. non si è costituito.

2. In applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, aggiunto dalla Legge di conversione n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del esente da fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

3. Pertanto, in applicazione del riportato principio, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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