Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21735 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 11/04/2017, dep.20/09/2017),  n. 21735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13750/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

Radio e Reti s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te

domic. in Roma, alla Emilio dei Cavalieri n. 11, presso gli avv.ti

Pierfrancesco Zecca e Aldo Fontanelli che la rappres. e difendono,

con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/45/2011 della Ctr della Lombardia,

depositata in data 25/11/2011;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio dell’11.4.2017.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Radio e Reti s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, un avviso d’accertamento, per il 2005, con recupero a tassazione a fini ires, irap e iva. La Ctp accolse parzialmente il ricorso; la società propose appello e l’ufficio si costituì con controdeduzioni, proponendo appello incidentale.

La Ctr respinse gli appelli.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente ha denunziato un errore processuale per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in quanto la Ctr aveva deciso solo alcune questioni relative alle imposte dirette, ma non quelle che furono oggetto dell’appello incidentale, che fu respinto, in ordine all’imputazione per competenza delle spese di pubblicità.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato altro errore processuale, avendo la Ctr disapplicato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e l’art. 111 Cost., comma 6.

Il motivo, formulato nell’ipotesi in cui si ritenesse che la Ctr avesse pronunciato sull’appello incidentale della stessa Agenzia, riguarda l’omessa decisione in ordine alla questione dell’imputazione per competenza delle spese di pubblicità. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo in ordine alla medesima questione di cui al motivo precedente.

Con il quarto motivo, la ricorrente ha denunziato l’errore processuale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per disapplicazione del suddetto art. 36, comma 2, n. 4, lamentando che la sentenza della Ctr fosse priva dei requisiti essenziali, in ordine alla concisa esposizione dei motivi, in fatto e diritto, e alla motivazione, in quanto il giudice d’appello aveva aderito apoditticamente alla decisione della Ctr, senza esporre i relativi motivi con riguardo alle questioni in tema iva, relative alla violazione dell’obbligo di autofatturazione per la permuta, e alla dichiarazione per imposta indebitamente detratta per le spese di rappresentanza.

Con il quinto motivo, la ricorrente ha denunziato l’insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo afferente alla indebita detrazione dell’iva per versamenti di denaro a titolo di mera dazione, esclusi dall’ambito delle operazioni tassabili ai fini iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3.

Si è costituita la Radio e Reti s.r.l. che ha eccepito l’infondatezza dei motivi del ricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

Con il primo, la società ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, poichè la Ctr aveva deciso in violazione di un giudicato esterno, rappresentato da una sentenza della Ctr della Lombardia, emessa nel 2009, che ebbe ad oggetto i medesimi rilievi di cui all’avviso d’accertamento impugnato.

Con il secondo motivo, la società ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, avendo la Ctr qualificato le spese per “conventions” di Vienna quali spese di rappresentanza e non spese commerciali.

Il ricorso principale è infondato.

Il primo motivo è destituito di fondamento, in quanto le domande che sarebbero oggetto dell’omessa pronuncia, in ordine alla violazione del principio di competenza per le spese pubblicitarie, sono state in realtà decise dalla Ctr nella parte in cui, escludendo l’indebita deduzione di costi per violazione del principio d’inerenza, ha affermato che la società contabilizzò tra i costi dell’anno 2005 la somma ricevuta dalle agenzie di viaggio a titolo di liberalità, anzichè classificarla tra i ricavi, soggiungendo che era risultato agli atti che, in base ad accordi intercorsi con le stesse agenzie di viaggi, la società otteneva quale controprestazione la concessione di pacchetti turistici di importo pari alla prestazione pubblicitaria.

Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, poichè tra loro connessi, e sono infondati, in quanto il giudice d’appello motivò sulla questione dedotta, di cui al primo motivo, per cui non sussiste l’errore processuale denunziato dalla ricorrente.

Il quarto motivo è infondato, in quanto la Ctr ha esplicitato i motivi della condivisione della sentenza di primo grado, in quanto pronunciandosi in ordine alle violazioni lamentate in tema d’iva, ha escluso che le operazioni in esame afferissero a cessioni di denaro, rappresentando invece operazioni commerciali e, come tali, rientranti nel campo applicativo dell’iva.

Anche il quinto motivo è destituito di fondamento, avendo la Ctr motivato sulla qualificazione onerosa del versamento di denaro per i premi di pubblicità anzichè quale operazione non imponibile, richiamando per relationem la motivazione del giudice di primo grado che motivò in ordine a tale fattispecie, indicando anche alcuni precedenti.

Al riguardo, a fronte del giudizio di riferimento alla sentenza di primo grado, la parte ricorrente non ha indicato in quale misura e sotto quale aspetto il richiamo sarebbe inadeguato.

Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, nè che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass., ord. n. 9746/17; n. 6024/17).

Nel caso concreto, la società non ha riprodotto il testo della sentenza richiamata, nè ha allegato idonea certificazione, al fine di dimostrarne l’effettivo passaggio in giudicato.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza in quanto la società non ha riprodotto l’avviso d’accertamento, indicandone solo alcuni stralci frutto di commento, essendo dunque preclusa la verifica della doglianza.

Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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