Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21734 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 29/07/2021), n.21734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14664/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MARINE CONSULTING Srl, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Siringo Graziano in virtù

di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in data

19 aprile 2021, elettivamente domiciliato in Siracusa, nel viale

Tunisi n. 53 presso lo studio dell’Avv. Siringo Graziano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5191/16/2015 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, depositata in

data 15 dicembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno

2021 dal Consigliere Dott. Corradini Grazia.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5191/16/2015, depositata in data 15.12.2015, la CTR della Sicilia – Sezione distaccata di Siracusa accolse l’appello proposto dalla Srl Marine Consulting avverso la sentenza della CTP di Siracusa che aveva rigettato l’iniziale ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato, aveva calcolato, per quanto ancora interessa, le sanzioni per omessi versamenti delle liquidazioni periodiche IVA relativi ai mesi da febbraio a luglio e dicembre 2008, nonché l’omesso acconto IVA, per un totale di Euro 140.483,58, escludendo la operatività del ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 199,7 ex art. 13 per avere la società versato il solo saldo di imposta in due soluzioni, nelle date del 29.1.2009 e 16.7.2010.

Il primo giudice aveva rigettato il ricorso della contribuente – la quale aveva dedotto l’errato calcolo delle sanzioni iscritte a ruolo, in violazione del combinato disposto del D.L. n. 2003 del 2005, art. 2, comma 10, lett. b) e del D.Lgs. n. 472 del 1995, art. 13, comma 1 lett. b -rilevando che il ravvedimento operoso non si era perfezionato per omesso versamento, nei termini di legge, della somma integralmente dovuta per imposta, sanzione ridotta ed interessi.

La CTR, decidendo sull’appello della contribuente, che aveva lamentato come il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che la società aveva eseguito i versamenti prima del ricevimento dell’avviso, datato 22.11.2011, riformò la sentenza di primo grado poiché la società ricorrente aveva corrisposto l’imposta dovuta, pur se in due soluzioni, entro il termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione per l’anno 2008, per cui era applicabile il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b), il quale prevedeva la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni avveniva entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; con la conseguenza che nel caso in esame doveva essere applicata la sanzione di 1/5 sul minimo edittale del 10% corrispondente a quello chiesto dalla società contribuente, mentre le altre questioni restavano assorbite.

Avverso la sentenza della CTR, non notificata, la Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 13/20 giugno 2016, affidato ad un solo motivo, al quale resiste la contribuente con controricorso e successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con un unico motivo la Agenzia delle Entrate lamenta violazione e/o falsa applicazione il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 (ritardati o omessi versamenti diretti) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1, lett. b), (ravvedimento), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabile “la sanzione di 1/5 sul minimo edittale del 10% corrispondente a quello richiesto dalla società contribuente” in contrasto con la sanzione prevista dal D.Lgs n. 471 del 1997, art. 13 (30%) e non desumibile neppure dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (che prevedeva una sanzione scaglionata con riguardo al termine in cui avveniva il pagamento) e per avere altresì violato le condizioni di operatività del ravvedimento che prevedevano, per il suo perfezionamento, tanto il versamento del tributo quanto il versamento delle sanzioni, nella misura ridotta prescritta, e degli interessi legali nei termini prescritti ed in particolare che il versamento integrale della sanzione, sia pure in misura ridotta, dovesse avvenire contestualmente alla regolarizzazione dell’obbligo tributario, ivi compresi gli interessi di mora, posto che altrimenti si finirebbe per attribuire rilevanza a qualsiasi pagamento anche se incompleto e non indicativo di effettivo ravvedimento.

2.Con le controdeduzioni la contribuente oppone la inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza per non avere il ricorso richiamato precisamente e trascritto i documenti da cui emergeva la questione decisa, né indicato da chi e quando erano stati prodotti, nonché la infondatezza del ricorso poiché la contribuente aveva termine fino al 6.1.2012 per regolarizzare i versamenti e le sanzioni e lo aveva fatto prima della scadenza del termine, a nulla rilevando che lo avesse fatto in due soluzioni.

3. Il motivo è ammissibile, poiché, al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente, la Agenzia delle Entrate ha indicato correttamente nel ricorso per cassazione, ai fini della autosufficienza (pag. 5), che aveva dimostrato con i documenti allegati nn. 3, 4, 5, 6 7 e 8 alle controdeduzioni di primo grado (che sono stati nuovamente allegati con il n. 2 al ricorso per cassazione unitamente alle controdeduzioni in primo grado) che la società aveva versato in due tranche le somme dovute a titolo di imposta e non aveva provveduto a versare contestualmente la sanzione ridotta e gli interessi moratori; il che è peraltro incontestato in causa poiché tale circostanza fattuale è riconosciuta dalla sentenza impugnata e dalla stessa controricorrente che ritengono la circostanza, pur pacifica, irrilevante per altri motivi.

4. Ciò posto, il ricorso è fondato.

5. Questa Corte, con affermazione di principio cui va data continuità, ha già ritenuto che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’Amministrazione finanziaria” (Cass. n. 19017 del 24/09/2015).

6.Ilversamento frazionato e non comprensivo di sanzione ed interessi rende, pertanto, inammissibile l’intero ravvedimento operoso. D’altronde, l’accoglimento della tesi di parte contribuente si risolverebbe nell’attribuzione di rilevanza ad un pagamento purchessia, ancorché incompleto, della pur ridotta sanzione di legge, ciò che contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso “si perfeziona” con l’esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall’amministrazione finanziaria (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 3). Cosicché si può concludere che solo l’integrale -e dunque necessariamente esatto adempimento degli obblighi predetti- consente di beneficiare degli effetti dell’istituto di cui al citato D.Lgs., art. 13, (in termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8296 del 09/04/2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14298 del 2012 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12661 del 2011; da ultimo, Sez. 5 -, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018 Rv. 650394 – 01).

7. Il giudice del merito ha perciò errato a ritenere “pienamente ammissibile il ravvedimento operoso in due tranche”.

8. Il ricorso è peraltro fondato anche con riguardo alla base di calcolo del ravvedimento operoso ritenuta applicabile nel caso in esame dal primo giudice (1/5 sul minimo edittale del 10% corrispondente a quello chiesto dalla società contribuente) poiché il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 prevedeva e prevede la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, mentre il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 prevedeva, in tema di ravvedimento operoso, nel testo in vigore ratione temporis, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che “1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”.

9. Ne consegue che la pronuncia impugnata deve essere cassata e la controversia rimessa al medesimo giudice del merito affinché, sulla scorta dei principi sopra enunciati, riesamini gli aspetti devoluti a mezzo dell’appello. Il giudice del rinvio provvederà anche sul carico delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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