Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21734 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. II, 27/08/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 27/08/2019), n.21734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19300-2016 proposto dal:

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che lo rappresenta e

difende ex lege;

– ricorrente –

contro

F.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 6

aprile 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Ubaldo Bellini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Decidendo su un giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli odierni intimati, per ottenere l’equa riparazione del danno sofferto a causa della durata non ragionevole di un giudizio amministrativo davanti al Tar del Lazio, promosso con ricorso depositato il 22 ottobre 2002, e con presentazione (il giorno successivo) di istanza di fissazione dell’udienza, la Corte d’appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei richiedenti dell’importo di Euro 1.350,00 ciascuno, dichiarando improponibile il ricorso per il periodo successivo al 25 giugno 2008.

Per la cassazione di questa decisione ricorre il Ministero sulla base di un motivo; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

1.1. – Il Ministero ricorrente ha, infatti, omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica del ricorso.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. sez. un. 627 del 2008, v. di recente Cass. n. 18361 del 2018) la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza (come nella specie) di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.(nella specie, il difensore del ricorrente neppure ha domandato di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1).

2. – Il Collegio dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Non vi è necessità di provvedere sulle spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2019

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