Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21734 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27536-2010 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELO CURCIULLO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 428/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza e successivo processo verbale di constatazione, emergeva che M.S. aveva esercitato, nell’anno 1993, l’attività di falegnameria e, in modo saltuario, quella di pittore, senza la tenuta delle scritture contabili obbligatorie e senza aver mai presentato dichiarazione dei redditi.

2. Il consequenziale avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate rettificava, ai fini IRPEF ed ILOR, il reddito d’impresa del M., era impugnato dal contribuente dinanzi alla C.T.P. di Ragusa, che respingeva il ricorso.

3. La C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza del 24/09/2009, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente riconoscendo il diritto alle detrazioni per familiari a carico.

4. Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115, comma 2, lett. e-bis, deducendo che, nella specie, ricorreva l’ipotesi di esenzione dall’ILOR prevista dalla norma citata, poichè esso ricorrente, come risultava anche dal processo verbale di constatazione, era l’unico titolare dell’impresa e non disponeva di personale dipendente. Nella sentenza impugnata, invece, la C.T.R. si era limitata ad affermare che non spettavano le deduzioni ILOR, richieste solo in via subordinata dal contribuente.

2. Il motivo è fondato.

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115, comma 2, lett. e-bis, stabilisce l’esclusione dall’ILOR dei “redditi d’impresa derivanti dall’esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 87, comma 1 organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre”.

La C.T.R. ha osservato che “le deduzioni ILOR, invocate dal contribuente ai sensi della legge, citate dallo stesso, spettano a condizione che siano indicate nella Dichiarazione dei redditi e controfirmate. Dato che il contribuente non ha presentato D.R. per l’anno 93, tali deduzioni non spettano”.

In tal modo, il giudice di appello ha deciso la controversia applicando il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 120, comma 5, – secondo cui “La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si applica a condizione che l’imprenditore o la società attesti, nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l’esistenza dei requisiti indicati nei commi stessi” -, disposizione che espressamente subordina la fruizione della deduzione alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Risulta, invece, dalla parte narrativa della sentenza impugnata che il contribuente aveva richiesto – in via principale – l’applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, richiamato art. 115, comma 2, lett. e-bis, disposizione che attiene alla diversa fattispecie relativa alla esclusione dell’ILOR in presenza delle condizioni indicate dalla norma.

3. Non avendo la C.T.R. valutato se, nella fattispecie, ricorressero i presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 917 del 1986, citato art. 115, comma 2, lett. e-bis, la sentenza impugnata – assorbiti gli altri due motivi, con i quali si deducono il mancato riconoscimento di costi e, in via subordinata, il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento – va dunque cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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