Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21734 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 08/10/2020), n.21734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21686/2016 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, (DIREZIONE AFFARI LEGALI DI (OMISSIS) DI POSTE

ITALIANE), presso lo studio dell’avvocato PAOLA FABBRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO LEDDA;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO ALFANI 29,

presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/03/2016 R.G.N. 416/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 89/2015, resa in data 28.1.2015, il Tribunale di Pescara ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore di Poste Italiane S.p.A., nei confronti di T.S., per la somma lorda di Euro 63.107,74, a titolo di restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una pronunzia del Tribunale di Roma, poi riformata dalla Corte di Appello di Roma, con la quale era stata disposta, in favore della T., la conversione di un contratto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato; ed in parziale accoglimento della domanda della società, ha condannato la lavoratrice alla restituzione della somma di Euro 18.759,38 (v. pag. 2 della sentenza impugnata), oltre accessori, corrispondente a quella al netto delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, effettivamente riscossa dalla medesima;

che, con sentenza contestuale letta all’udienza del 24.3.2016, la Corte di Appello di L’Aquila ha respinto il gravame interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di T.S., avverso la predetta pronunzia, riportandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito nella materia; che per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso articolando tre motivi illustratri da memoria all’art. 380 bis e cfr.;

che T.S. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; artt. 12 e 14 preleggi; artt. 2033 e 2041 c.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 23 e 64, ed in particolare, si lamenta che la Corte di merito si sia limitata a riportare, a fondamento della decisione impugnata, uno stralcio della sentenza n. 1464/2012 della Suprema Corte, senza un compiuto esame in ordine alla tassatività delle ipotesi di rimborso delle imposte non dovute ed alla legittimazione a richiederne la restituzione, come ha, invece, fatto la Corte di Cassazione che – nello stabilire se il datore di lavoro, quando procede al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, debba effettuarlo al lordo o al netto delle ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali – ha svolto un’analisi più complessa ed articolata; si deduce, inoltre, che la Corte di Appello avrebbe del tutto omesso di verificare, una volta accertato che il datore di lavoro Poste Italiane S.p.A. possa ripetere l’indebito, quale sia la norma che dia titolo al recupero e se la società Poste, quale sostituto di imposta, possa ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per ottenere la restituzione delle ritenute a suo tempo operate, anche in considerazione del fatto che, poichè il citato D.P.R. n. 602, art. 64, comma 1, definisce il sostituto di imposta come colui che, “in forza di disposizione di legge è obbligato al pagamento d’imposte in luogo di altri…. ed anche a titolo d’acconto”, lo stesso presuppone che anche il lavoratore-sostituito debba ritenersi dall’origine, e non solo in relazione alla fase di riscossione, obbligato solidale di imposta e, quindi, anch’esso soggetto al potere di accertamento ed a tutti i relativi oneri: con la conseguenza che, a parere della società ricorrente, “il datore di lavoro può pretendere dal lavoratore la restituzione delle somme indebitamente erogate al lordo delle ritenute di legge ove, come nel caso di specie, non abbia già effettuato la richiesta di restituzione dell’imposta non dovuta all’Amministrazione finanziaria”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett. d-bis) (TUIR); D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23; artt. 53 e 111 Cost.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; art. 112 c.p.c.; ed inoltre, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al cit. D.P.R. n. 917, art. 10, comma 1, lett. d-bis) e si lamenta, in sostanza, che la Corte di merito non abbia considerato il fatto che il cit. D.P.R. n. 917, art. 10, comma 1, lett. d-bis), consente al dipendente, nel periodo in cui la somma è restituita, di poter operare una corrispondente deduzione dal proprio imponibile pari all’importo lordo di ritenute corrisposto al datore di lavoro; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e si deduce che i giudici di merito avrebbero affermato erroneamente che, anche a voler ammettere l’assoluta inutilizzabilità dello strumento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, stante la mancanza di altri rimedi specifici ed in considerazione del fatto che il diritto alla restituzione è sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, la società avrebbe comunque a disposizione l’istituto residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la possibilità di presentare istanza di rimborso entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; a parere della società ricorrente, invece, quest’ultima norma non sarebbe applicabile, poichè, “in tema di imposte dirette, e quindi anche di ritenute IRPEF esistono disposizioni specifiche e, cioè quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè quella del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1 lett. d-bis), che consentono il recupero dell’imposta al dipendente”, mentre “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, non trova, comunque, applicazione relativamente al datore di lavoro, sostituto d’imposta, che, a seguito di riforma in appello della sentenza di primo grado con la quale era stato condannato a pagarle, debba chiedere in restituzione le somme corrisposte”;

che i motivi – da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – non sono fondati; al riguardo, è da premettere che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio conformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità – del tutto condivisi da questo Collegio che non ravvisa ragioni per discostarsene (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 29758/2019; 23519/2019; 15755/2019; 6942/2019; 12933/2018; 12933/2018; 1464/2012) -, alla stregua dei quali, qualora le ritenute fiscali non siano state versate direttamente ai lavoratori, il datore di lavoro non può pretenderne la ripetizione da parte dei dipendenti, perchè appunto da questi non percepiti. Ed invero, il D.P.R. n. 602 del 1973, all’art. 38, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 143 del 2005, prevede che “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’Intendente di Finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso cui è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento…. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”; e ciò, in quanto (cfr., tra le altre, Cass. nn. 9756/2019; 21699/2011) l’azione di restituzione e riduzione in pristino, proposta a seguito della riforma o cassazione della sentenza contenente il titolo del pagamento, si collega ad una esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e, dunque, a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti: e, pertanto, ad un pagamento non dovuto;

che, fatte queste premesse – ed altresì ribadito che il rimborso di quanto indebitamente versato può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. “sostituto di imposta”), sia da colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (c.d. “sostituito”), ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 (cfr., tra le molte, Cass. nn. 440/2019; 31503/2018; 239/2006) -, si osserva che, nella fattispecie, è pacifico che le ritenute fiscali non siano state versate direttamente alla T.; per la qual cosa, la società datrice, a prescindere da ogni altra considerazione, non avrebbe potuto ripeterle nei confronti della stessa, perchè, appunto, da quest’ultima non percepite;

che, pertanto, Poste Italiane S.p.A. non può pretendere somme al lordo delle ritenute fiscali, poichè le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale della lavoratrice (cfr., ex multis, Cass. nn. 13530/2019; 19459/2018; 2135/2018; 1464/2012, cit.; negli stessi termini, v. pure, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1164/2009, con riguardo al rapporto di pubblico impiego), come condivisibilmente argomentato dai giudici di seconda istanza;

che, inoltre, il principio (cui si è innanzi fatto riferimento) affermato da questa Suprema Corte (cfr. Cass. n. 82/2014), in base al quale, “quando il diritto alla restituzione del versamento sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, trova applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”, ribadito dalla sentenza impugnata, non è inconferente nella fattispecie, come sostenuto dalla società ricorrente, ma è pacificamente estensibile anche al rapporto di lavoro (del resto, la sentenza n. 1464/2012, cit., che attiene al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore è stata ritenuta applicabile anche ai casi di indebito pensionistico, sia pubblico che privato);

che, infine, per ciò che più specificamente riguarda la doglianza contenuta nel secondo mezzo di impugnazione, relativa alla nullità della sentenza per omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al cit. D.P.R. n. 917, art. 10, comma 1, lett. d-bis), va osservato che la parte ricorrente non ha provato i suoi assunti, in quanto non ha prodotto (nè trascritto, nè indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso) l’atto di gravame, in violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (cfr., ex plurimis, (Cass. nn. 16342/2015; 14541/2014); pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle censure mosse, sul punto, alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla società datrice; che, per le considerazioni innanzi svolte, i motivi non sono idonei ad incidere la sentenza oggetto del presente giudizio e, pertanto, il ricorso va respinto;

che nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, poichè il controricorso è tardivo per mancato rispetto dei termini di notifica (artt. 369,370 c.p.c., in combinato

disposto), in quanto il ricorso è stato notificato il 22.9.2016, (ricevuto il 27.9.2016) mentre il controricorso è stato notificato il 9.11.2016 (e consegnato per la notifica il giorno precedente), quindi oltre i quaranta giorni prescritti (arg. anche, da ultimo, da Cass., SS.UU. n. 7454/2020);

che, avuto riguardo, infine, alla conclusione del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

 

 

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