Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21733 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 22/03/2016, dep. 27/10/2016), n.21733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7968-2010 proposto da:

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO S.P.A., (c.f./P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato

GOFFREDO GOBBI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALARICO MARIANI

MARINI, giusta procura speciale per Notaio

S.S.d.M.P. ( P.) – Rep. n. 13.360 del 10.5.2010;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 02/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GOBBI LUISA, con delega

avv. MARIANI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 23-26.05.1992 la Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.a. (in seguito: FBM) adiva il Tribunale di Perugia e dedotto che, con decreto del 22.03.1990, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (in seguito: MBAC) aveva disposto l’occupazione temporanea per 12 mesi di un terreno di sua proprietà, adibito a cava di argilla, sito in (OMISSIS), in quanto vi erano stati trovati reperti archeologici (per i quali con D.M. 23 maggio 1988 e del D.M. 7 settembre 1988 era stato imposto il vincolo archeologico, con divieto di qualsiasi attività estrattiva), che l’occupazione, eseguita il 29.05.1990 era stata prorogata sino all’11 marzo 1992 con decreto dell’11.03.1991 e che, nonostante l’intervenuta scadenza della proroga, l’area non le era stata restituita, chiedeva la condanna dell’Amministrazione convenuta al risarcimento del danno da lei subito per il protrarsi senza titolo dell’occupazione in questione o per la perdita del bene se acquisito dall’Amministrazione pubblica ovvero, in via subordinata, la condanna alla restituzione dello stesso.

Con ulteriore atto di citazione in data 23.11.1993, la FBM, ribaditi i fatti già esposti nell’atto di citazione del 23.05.1992 e dedotto che solo il 15.04.1992 l’Amministrazione aveva emesso un terzo decreto di occupazione temporanea per proseguire le ricerche archeologiche, che il 13.08.1991 e il 19.08.1992 la Soprintendenza archeologica per l’Umbria aveva comunicato che l’indennità di occupazione per i periodi inclusi nei primi due decreti era stata determinata in Lire 17.875.950 annue: che nessuna indennità era stata, invece, prevista per la protrazione dell’occupazione in base al decreto del 15.04.1992; che, con separato atto di citazione, del 9.05.1991 (data precedente a quella di determinazione dell’indennità per il primo periodo di occupazione), l’esponente aveva convenuto il MBAC innanzi alla Corte di Appello di Perugia, per sentir determinare l’indennità dovuta per il primo periodo di occupazione; che la Corte, con sentenza del 24.04.1993, passata in giudicato, aveva declinato la propria competenza, giacchè spettante ratione materiae al Tribunale; che l’indennità determinata dall’Amministrazione doveva ritenersi del tutto inadeguata, adiva di nuovo il Tribunale di Perugia, per sentir determinare l’indennità dovuta dall’Amministrazione per l’occupazione temporanea dei beni in questione dalla data iniziale sino a quella in cui avesse avuto termine e per sentire, inoltre, ordinare al MBAC il pagamento dell’indennità “nelle forme di legge”, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con sentenza del 6-19/2/2003, il Tribunale adito, riunite le due cause, nel contradditorio delle parti ed anche in base all’esito della CTU, dichiarava avvenuta alla data del 22/03/992 l’acquisizione della proprietà sui terreni in oggetto da parte della convenuta P.A.; condannava il MBAC al pagamento in favore della FBM, di Lire 155.696.000 (Euro 80.410,00) per rimborso della spesa sostenuta per la scoperta” del terreno: di Lire 40.517.800 (Euro 20.926,00) per indennità di occupazione legittima per anni due: Lire 233.544.000 (Euro 120.616,00) per il valore venale del terreno; con l’aggiunta degli interessi legali alle prime due somme e degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata per quanto inerente alla terza.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il MBAC chiedendo che in riforma della stessa fosse dichiarata inammissibile o comunque respinta ogni domanda proposta nei suoi confronti. Costituitasi in giudizio, la FBM chiedeva la reiezione dell’appello e in via incidentale, che il danno risarcibile fosse determinato in Euro 2.611.695,94, salva la diversa somma ritenuta “di ragione”; chiedeva condizionatamente all’eventuale accoglimento dell’appello principale sull’an debeatur, la conferma della sentenza di primo grado.

Con sentenza del 7.01-2.03.2009 la Corte di appello di Perugia in parziale riforma della sentenza appellata, respingeva la domanda proposta dalla F.B.M. volta alla declaratoria dell’avvenuto acquisto di proprietà, da parte del Ministero. per accessione invertita o per altri titoli, dei terreni; condannava il Ministero al pagamento in favore della F.B.M. sia della somma di 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno, per occupazione sine titulo dei medesimi fondi nei periodi dal 22/03/1992 al 14/04/1992 e dal 14/04/1994 al 26/05/1994; oltre al dovuto per interessi legali; sia della somma di 345.000,00 a titolo di indennità per occupazione legittima (ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43 e L. n. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 68) dei terreni in questione dal 22/03/1990 al 26/05/2003; oltre al dovuto per interessi legali; respingeva ogni altra domanda, proposta sia con l’appello principale che con l’appello incidentale: compensava per l’intero le spese di lite del grado; poneva a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, il costo della rinnovata c.t.u..

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

con il primo motivo di gravame. il MBAC aveva asserito l’erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui aveva dichiarato avvenuta alla data del 22.03.1992 l’acquisizione della proprietà da parte della P.A. sui terreni della F.B.M.. Il MBAC aveva, al riguardo, dedotto l’insussistenza dei presupposti per ritenere verificata, nel periodo di occupazione senza titolo dell’area, un’occupazione appropriativa in capo allo Stato, non essendo stata l’occupazione finalizzata all’espropriazione, ma disposta unicamente per condurre ricerche archeologiche; di ciò essendovi riscontro nel fatto che la procedura espropriativa era iniziata soltanto il 20.03.2000, data di emissione del D.M. dichiarativo della pubblica necessità dell’esproprio. Il MBAC aveva soggiunto che. pur se nell’intervallo di tempo intercorso fra la scadenza di validità del secondo decreto di occupazione (“12/3/1992″) e l’emissione (15/4/1992) di quello successivo non si era provveduto al rilascio dell’area, tale circostanza poteva, al più, rilevare per la determinazione di un indennizzo per l’occupazione sine titulo, ma non per dedurne l’acquisizione in capo allo Stato dell’area medesima.

E ciò anche per l’assorbente” considerazione che nei “34 giorni” di occupazione sine titulo nessuna irreversibile trasformazione del fondo poteva ritenersi realizzata, non potendo valorizzarsi a tal fine gli elementi indicati dal primo giudice – id est: “recinzione. predisposizione logistica per le visite delle scolaresche, protezione dei residui fossili dalle intemperie con opere visibili, creazione di aree di parcheggio e quanto altro” -. in quanto la recinzione non aveva interessato tutti i terreni occupati e le aree adibite a parcheggio erano ad essi esterne ed erano state realizzate solo in tempi recenti. peraltro dal Comune di (OMISSIS).

La doglianza doveva ritenersi fondata per il primo dei suoi aspetti, assorbente dell’altro.

Ed invero, l’occupazione della proprietà alla “mano pubblica” – che operava (ed avrebbe, pertanto, operato nel caso concreto) qualora l’intervento pubblico avesse inciso definitivamente, attraverso la destinazione all’uso pubblico, sulla funzione originaria del bene – postulava una dichiarazione di pubblica-utilità formale o connessa ad un atto amministrativo che. per legge, avesse prodotto tale effetto, che doveva disconoscersi in capo al decreto del MBAC in data 23 maggio 1988 (ribadito dal decreto del 7/09/1988), emesso non in funzione di successiva espropriazione, ma ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 3 e 21 unicamente al fine di dichiarare l'”interesse particolarmente importante” dei beni immobili contenenti i tronchi fossili e di sottoporli a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, con il – corredo – di prescrizioni inibenti l’esecuzione di costruzioni di qualsiasi genere e di eseguire sterri, movimenti di terra, opere di sistemazione anche agricola o interventi di qualsiasi tipo diversi da quelli necessari per ulteriori ricerche o per la sistemazione dell’eccezionale complesso paleontologico.

L’assunto rinveniva conferma nel fatto che la L. n. 1089 del 1939 indicava come alternativi (con scelta rimessa alla P.A.) lo strumento dell’occupazione e quello dell’espropriazione dell’area, disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 14, 15 e 43 e dagli artt. 54 e ss. Legge stessa.

Conseguentemente, non poteva essere data valenza di “decreti di occupazione d’urgenza” (“tipici” strumenti di attuazione della procedura espropriativa) ai decreti di occupazione temporanea del 22/3/1990 e seguenti, tutti motivatamente finalizzati al compimento di attività di ricerca e di tutela dei resti fossili.

Nessun rilievo assumeva, dunque, ai “nostri” fini, la circostanza che fra il secondo ed il terzo decreto di occupazione – emessi, rispettivamente, 1’11/3/1991 (validità 12 mesi, dies a quo il 22/03/1992, data di scadenza della validità del precedente decreto) e il 15/04/1992 – vi fosse stata soluzione di continuità di alcuni giorni.

Nè, del pari, agli stessi fini assumeva rilievo la circostanza che soluzione di continuità (giorni 42) vi fosse stata fra il quarto decreto di occupazione (emesso il 15/04/1994. con validità 12 mesi) ed il quinto (emesso il 27/05/1995).

Tali soluzioni di continuità comportavano unicamente che nei periodi detti l’occupazione-detenzione dei terreni era da qualificare sine titulo e, dunque, illegittima, con il conseguente seguito sul piano del risarcimento del danno.

Esclusa la configurabilità dell’occupazione appropriativa, la domanda della FBM intesa ad ottenere il risarcimento del danno per tale titolo doveva essere respinta, giacchè priva di fondamento.

Ritenutane. ma soltanto in via di ipotesi, l’ammissibilità, il fondamento alla “pretesa” di risarcimento non poteva essere riconosciuto in forza dell’argomento (esposto dalla FBM in sede di appello incidentale) secondo cui l’area in questione era da ritenere “acquisita al Demanio” ai sensi dell’art. 822 c.c., in relazione alla L. n. 1089 del 1939, art. 44 (“ora” – nel momento della redazione dell’atto difensivo – D.Lgs. 22 ottobre 1999, n. 490, art. 88) sin dal momento della scoperta. L’appartenenza al Demanio ai sensi delle norme citate era da ritenere limitata alle emergenze archeologiche (L. n. 1089 del 1939, art. 44: “Le cose ritrovate appartengono allo Stato…”), senza potersi estendere all’area in cui le stesse erano presenti, neppure considerando l’ulteriore l’argomento della “preponderanza del publicum sulla proprietà privata a seguito dell’emergere delle testimonianze storico culturali”. Nè – anche in tal caso ritenutane soltanto in via di ipotesi l’ammissibilità – il fondamento alla domanda in esame poteva essere riconosciuto sulla scorta dell’ulteriore argomento addotto dalla FBM, secondo cui la tutela risarcitoria avrebbe dovuto essere consentita al privato anche nei casi di “irragionevole” perdurare di occupazioni legittimamente disposte.

La “pretesa” non sarebbe stata (qualora ammissibile) meritevole di accoglimento sia, da un lato, per quanto già detto nei precedenti paragrafi in punto di insussistenza dei fondamenti per la configurabilità di occupazione appropriativa, sia, da un altro lato, perchè i vari decreti di occupazione temporanea risultavano essere stati di volta in volta motivati con evidenziazione delle ragioni di interesse pubblico comportanti il protrarsi, nell’immanenza del vincolo. del sacrificio della proprietà privata, e non avrebbero potuto, pertanto. essere ritenuti illegittimi sol perchè protratti e reiterati nel tempo.

Doveva ritenersi configurabile. a far tempo, rispettivamente, dal 22/3/1992 e dal 15/4/1994. in entrambi i casi per un periodo assai limitato (sino al 14/4/1992 incluso nel primo caso: sino al 26/5/1994 incluso nel secondo caso), una mera occupazione-detenzione illegittima degli immobili in questione, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c.: mentre, per tutti i restanti periodi (a partire dall’11/3/1991 sino al 26/5/2003, data di scadenza della validità dell’ultimo dei decreti di occupazione, emesso il 27/5/2002), con i suddetti intervalli, doveva ritenersi configurabile occupazione legittima ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 43.

Per l’illecita occupazione-detenzione posta in essere nei due suddetti brevi periodi competeva risarcimento del danno.

Per i periodi di occupazione legittima, la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata l’indennità, così come stabilito dalla L. n. 1089 del 1939, art. 43 era da determinare ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 65 e ss. applicabile ratione temporis.

Ivi, all’art. 68, si dettava (la legge era poi stata abrogata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 58 con effetto dal 30/6/2003, abrogazione ribadita dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 24 con la decorrenza in tale disposizione prevista) che l’indennità “deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze”.

Per ciò che atteneva al primo dei suddetti titoli (risarcimento del danno), non specificamente contestato dal M113AC ed anzi pressochè esplicitamente riconosciuto (“la circostanza può al massimo rilevare per la determinazione di un indennizzo…” – pagina 5 dell’atto di appello), la liquidazione del danno doveva essere effettuata in via equitativa, ricorrendone ogni presupposto.

Tenuto in considerazione che, pur in assenza di provvedimento di occupazione temporanea, restava immanente il vincolo imposto, con le connesse prescrizioni indicate nel precedente paragrafo 1.1 e nel paragrafo 4 della premessa di fatto, inibenti qualsiasi attività di tipo produttivo, il danno doveva restare determinato in cifra pressochè simbolica, dovendo essere attualizzato in 2.500,00 per ciascuno dei periodi considerati.

Per ciò che atteneva al secondo dei suddetti titoli, l’indennità “deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze”.

In giurisprudenza era stato affermato che la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall’occupazione a fini di ricerca e di tutela di beni di interesse archeologico non poteva essere ispirata a caratteri di integralità (non risultando, dunque. applicabili i criteri con cui si liquida l'”indennizzo” per l’occupazione preordinata all’esproprio), ma assumeva i connotati dell’obbligazione indennitaria, che, in quanto riferita alla lesione dell’altrui interesse a prescindere dal contegno illecito e dalla colpa, si risolveva nell’obbligo di versare un compenso inferiore al risarcimento, e, siccome ispirata a parametri elastici (perdita dei frutti, diminuzione del valore del fondo. durata dell’occupazione e tutte le altre valutabili circostanze), assumeva i caratteri della valutazione equitativa. Ai tini della determinazione dell’indennità in questione non poteva non assumere rilievo la natura conformativa dell’imposto vincolo, con la conseguente incidenza negativa sul valore del fondo.

In presenza di situazioni di tale specie, ma in ambiti di procedure espropriative, la giurisprudenza era univocamente e unanimemente orientata nel senso che l’indennità di espropriazione dovesse essere determinata commisurandola ai criteri di determinazione previsti per le aree agricole, tenuto conto dell’incidenza negativa del vincolo sul valore di mercato, senza che – giusta il rigido sistema bipolare istituito dalla L. n. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 4 – fosse possibile configurare, accanto alle aree edificabili ed alle aree agricole, una terza categoria per la quale, in ragione di particolari caratteristiche, l’indennità determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 16 dovesse essere incrementata con applicazione di un correttivo; dovendo, pertanto. escludersi la rilevanza della qualità di un terreno a destinazione agricola ma di riconosciuto interesse archeologico. Anche tale orientamento doveva essere condiviso, peraltro unicamente per gli aspetti di principio, dovendo con riferimento all’assai specifico caso di – nostro – interesse valere le considerazioni successive.

Sempre in ambiti di procedure espropriative. in giurisprudenza venivano, invero, fatte salve (dal rigido schema bipolare sopra indicato) le ipotesi, per le quali tornava ad applicarsi il criterio generale di valutazione (valore venale) stabilito dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 in cui non potesse trovare applicazione il menzionato criterio legale previsto dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, artt. 5-bis cit. e 16 (e 20) come quando si trattasse di immobile destinato a cava.

La cava era, secondo la giurisprudenza, da considerare bene produttivo individuabile in alternativa non già a suoli edificatori e agricoli, ma all’insieme di tutte le aree contemplate dalla norma, sfuggendo alla logica che, nell’ottica del citato l’art. 5-bis, presiedeva alla valutazione delle aree, sottraendosi alla dicotomia normativa tra suoli agricoli e suoli edificatori, che doveva essere determinata in modo tale da apprestare serio ristoro per l’ablazione del bene, attesa la sua peculiarità. Si riteneva, comunque, necessario che il bene espropriato costituisse effettivamente una cava, vale a dire che la cava fosse in esercizio e non si trattasse di un mero giacimento non ancora coltivato.

Tale “condizione” doveva ritenersi nel “nostro” caso avverata, constando che, previa approvazione del progetto, la coltivazione di cava era stata autorizzata con D.G.R. 27/3/1990 n. 2589 e che era stato dato corso ad estrazione di oltre 80.000 mc rispetto ai 680.000 me autorizzati.

Per ciò che atteneva alla “perdita dei frutti”. in giurisprudenza, ancora una volta in ambiti di procedure espropriative, era stato affermato che con riguardo ai redditi netti che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla coltivazione della cava, la liquidazione del danno andava effettuata facendo riferimento alla produttività della cava, alle specifiche possibilità di sfruttamento della medesima ed al valore di mercato del materiale all’epoca del venir meno della possibilità di sua estrazione.

Con riguardo al caso concreto, si doveva tenere in conto la sopravvenuta (in forza dell’imposizione del vincolo) assoluta inutilizzabilità del fondo (pur apparendo circoscritto ai tronchi fossili presenti nell’area, l’interesse archeologico era, tuttavia, da correlare al luogo nel suo complesso, in funzione delle finalità di ricerca e di tutela).

In giurisprudenza veniva anche affermato che, ai fini della determinazione dell’indennità, i criteri del valore agricolo ovvero della sommatoria dei redditi non prodotti e mancati per il passato e per la presumibile durata materiale e giuridica della cava (esaurimento materiale ed economico della cava) si dovevano applicare alternativamente (dovendo optarsi per quello in concreto più favorevole), non già cumulativamente, salva, ovviamente, l’ipotesi di compresenza anche di aree ad uso agricolo non coinvolte nella coltivazione della cava. Avrebbe dovuto essere tenuto in conto anche il deprezzamento eventualmente subito dalle parti residue (id est, nel “nostro – caso, quelle rimaste estranee all’occupazione ed al vincolo) del fondo.

Su tale tema, doveva, tuttavia, subito annotarsi che nessuna incidenza negativa risultavano avere subito, nel caso concreto, le parti residue del fondo di proprietà della FBM in località (OMISSIS), nulla essendo stato riferito nè alcunchè essendo ipotizzabile in proposito.

Per ciò che atteneva alla durata dell’occupazione, il dies a qua doveva identificarsi, così come chiesto (domanda originaria), nella data di emissione (22/03/1990) del primo dei decreti di occupazione temporanea, mentre il dies ad quem doveva identificarsi con il 26/5/2003, data di scadenza della validità dell’ultimo di tali decreti.

Ciò, ovviamente, non comportava che, ai fini della determinazione dell’indennità, non si dovesse tener conto delle inibizioni dettate dai provvedimenti di vincolo.

Dalle rilevazioni compiute dal c.t.u. che aveva operato in questa fase (non censurabili, giacchè fondate sul dato obiettivo, e comunque fatte oggetto di censure dal c.t.p. della FBM in parte non pertinenti – avendo, ad es., il c.t.p. equivocato tra l’estensione dell’area assoggettata a vincolo e l’estensione dell’area espropriata (evento occorso, stando al c.t.u., nell’anno (OMISSIS)) – e in parte per aspetti di nessun interesse), era emerso che il vincolo archeologico, diretto e indiretto, aveva interessato un’area della superficie complessiva di circa 171.151 mq; che l’occupazione aveva interessato, in origine, un’area, inclusa in quella testè detta, della superficie complessiva di circa 71.502 mq., ampliatasi a 77.848 mq. in occasione della redazione di verbale di stato di consistenza del 12/7/1994: che tutti i terreni in questione erano classificati, nel Programma di Fabbricazione del Comune di (OMISSIS), come zona agricola. Nel dare risposta ai quesiti propostigli, il c.t.u. C. aveva dato puntuali e congruamente motivate indicazioni in ordine al valore dei terreni in questione.

Andavano tenute in conto le superfici interessate da vincolo e quelle effettivamente occupate nonchè il fatto che l’autorizzazione alla coltivazione di cava ebbe a riguardare una particella (n. 46 foglio 30 N.C.T. Comune di (OMISSIS)) della superficie di 85.550 mq., con previsione di scavo di 600.000 mc., ed un’ulteriore particella di superficie non specificata, con previsione di scavo per altri 80.000 mc.; andava altresì ritenuta l'”opportunità” di tenere in considerazione i valori dei terreni, sia in riferimento alla loro classificazione urbanistica (terreni agricoli) sia in riferimento alla loro specificità (attività estrattiva), nonchè la necessità di estrarre dalla pluralità di ipotesi di valori formulate dal c.t.u. quelle maggiormente significative. Si poneva anche questione se fra gli elementi da tenere in considerazione ai – nostri – fini dovesse essere tenuto in conto il costo sostenuto dalla FBM per asportare il terreno della cava che ha portato alla luce i tronchi fossili”.

Tale costo, indicato in Euro 164.965,00, era stato parzialmente (per la percentuale corrispondente all’entità della superficie occupata) riconosciuto dal primo Giudice siccome “costo di scoperta della cava- e liquidato in Euro 80,410,00.

Il MBAC aveva censurato tale pronuncia sia perchè viziata da ultrapetizione, mai la FBM avendo chiesto risarcimento per la scoperta del bene, sia in ragione dell'”assenza di ogni giuridico (ma anche logico) fondamento di una condanna del Ministero al pagamento, a “titolo di danno, delle spese sopportate da FBM per la scoperta della cava, attività di proprio esclusivo interesse, svoltasi ovviamente e logicamente prima dei provvedimenti di occupazione in discussione….

La censura doveva ritenersi non provvista di pregio.

La pronuncia gravata non era incorsa in alcun vizio di ultrapetizione. La suddetta somma non era stata liquidata a titolo di “premio di rinvenimento”, bensì a titolo di costo sopportato dalla FBM nella fase immediatamente precedente quella di coltivazione della cava, ed a questa seconda finalizzato; dovendosene, dunque, avere considerazione ai “nostri” fini, trattandosi di spesa affrontata per il raggiungimento di un risultato non realizzato per il sopravvenire del vincolo.

Ai fini delle determinazioni in punto di “perdita dei frutti”, doveva essere tenuto in conto il valore dell’argilla esistente nel giacimento e non più estraibile.

Il valore dato dal c.t.u. alla materia prima residua estraibile alla data del 22/5/1988 (prima dell’imposizione del vincolo archeologico) era di 228.484.

A tale risultato il c.t.u. risultava essere pervenuto tenendo in conto una pluralità di elementi: “durata dello sfruttamento della cava espressa in anni (anni 13,16 – n.d.e.); quantità totale di materiale estraibile; percentuale di non utilizzo della materia prima;

reddito medio annuo ordinario ritraibile; saggio (il più probabile – n.d.e.) di capitalizzazione; detrazioni e aggiunte a valor capitale (costi di estrazione e per recupero ambientale, spese generali, imposte – n.d.e.)”; prezzo di vendita (fatto uguale a Euro 1.91/mc, ricavato dall’analisi delle fatture in atti (risultano essere state esaminato le fatture di acquisto dell’argilla dalla cava di Casigliano nel periodo compreso tra il maggio 1989 e il dicembre 1992)1; costi di estrazione e per recupero ambientale; spese generali; imposte.

Il procedimento estimativo non era stato fatto oggetto di censura da parte di alcuno per quanto inerente allo schema (formula di estimo finanziario) proposto; in ogni caso, alla stima eseguita dal c.t.u. non doveva essere attribuita la valenza di “dogma”, bensì unicamente quella di parametro da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’indennità di cui si trattava.

La probabile durata della cava era stata determinata dal c.t.u. in anni 13,16.

Dovendo l’indennità da occupazione legittima essere determinata anche “tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze”, appariva necessario prendere in esame tali ulteriori elementi.

Tirando le fila, competeva alla FBM, per tutte le ragioni esposte, l’indennità di cui alla L. n. 1089 del 1939, art. 43, comma 3, (in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 68).

Tale indennizzo non si prestava, all’evidenza, ad una precisa determinazione del suo ammontare. Risultava, pertanto, consentito, dare corso a liquidazione in via equitativa. Dai dati acquisiti e precedentemente elencati e commentati apparivano emergere elementi fruibili quali parametri ai fini della quantificazione. Tenuti in conto tali parametri e tenuto, altresì, in conto il criterio dettato dalla giurisprudenza secondo cui la riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall’occupazione a fini di ricerca e di tutela di beni di interesse archeologico non può essere ispirata a caratteri di integralità (non risultando, dunque, applicabili i criteri con cui si liquida l’indennizzo” per l’occupazione preordinata all’esproprio), dovendo risolversi, in quanto riferita alla lesione dell’altrui interesse a prescindere dal contegno illecito e dalla colpa, nell’obbligo di versare un compenso inferiore al risarcimento, l’indennità in questione doveva essere determinata in complessivi Euro 345.000.00 importo (inclusivo degli interessi legali – trattavasi di debito di valuta) attualizzato.

In considerazione della soluzione accolta, sia in ragione della obiettiva “problematicità” delle questioni, le spese di lite del grado dovevano essere compensate per l’intero, nessuna modifica imponendosi in relazione alla regolamentazione data a quelle di prima istanza. Il costo dell’espletata c.t.u. doveva essere posto a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.

Avverso questa sentenza il Ministero per i beni e le attività culturali ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 17-19.03.2010 alla società Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.a., che il 13-19.05.2010 ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Ministero per i beni e le attività culturali denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, art. 43, della L. n. 2359 del 1865, art. 68, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20.”.

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ragione temporis. “Dica codesta Ecc. ma Corte se la Corte di appello, dopo avere accertato che l’area occupata era gravata da un vincolo archeologico che vietava in maniera assoluta lo svolgimento di un’attività estrattiva, avrebbe potuto qualificare detta area come immobile adibito a cava, affermando che, conseguentemente, l’indennità di occupazione dovesse essere determinata non in base al criterio normativamente previsto per le aree agricole bensì secondo il criterio generale del valore venale. Dica codesta Ecc.ma Corte se la Corte di appello, commisurando l’indennità spettante alla F.B.M. s.p.a. al valore venale del bene, abbia finito con l’accordare alla Società un risarcimento per l’apposizione del vincolo archeologico, con conseguente violazione della consolidata giurisprudenza di codesta Suprema Corte secondo la quale il vincolo archeologico, iscrivendosi tra le limitazioni legali della proprietà (art. 42 Cost, comma 2) ed avendo natura non ablativa ma conformativa del diritto sul bene, non è mai nè risarcibile nè indennizzabile”.

Il motivo, esaminabile nei limiti delineati nel formulato quesito di diritto, non merita favorevole sorte. Le censure che l’Amministrazione pone risentono, come pure evidenziato dai rubricati richiami normativi, di sovrapposizione e confusione tra la tutela che al privato proprietario di terreno assoggettato a vincolo archeologico la legge attribuisce nel caso di espropriazione per ragioni di pubblica utilità, contemplata all’epoca della vicenda dalla L. n. 1089 del 1939, artt. 54 – 57 con la diversa tutela che invece gli spetta nel caso di occupazione temporanea dalla PA ordinata, a norma dell’art. 43 medesima legge. per l’esecuzione di ricerche archeologiche, unico profilo che qui rileva; in definitiva le dedotte censure finiscono per non rivelarsi pertinenti rispetto alla ratio decidendi, che, distinti espressamente e chiaramente i due ambiti, ha applicato, con puntuali argomentazioni, coerenti con l’individuato oggetto di questo giudizio e con la specifica tipologia di restrizioni all’uso, al godimento ed alla disponibilità del terreno che erano state provocate dalla lecita iniziativa, le regole proprie della menzionata tipologia di occupazione temporanea e non quelle dell’espropriazione di P.U. e della correlata occupazione d’urgenza preespropriativa, estranee all’ambito controverso e per le quali l’incidenza del vincolo archeologico d’indole conformativa della proprietà si sarebbe dovuta doverosamente apprezzare ai fini non solo della qualificazione legale del suolo prescritta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 3 ma anche della determinazione dell’indennità ablativa, da ragguagliare al minore valore economico eventualmente indotto dalle apposte limitazioni di utilizzabilità del medesimo bene (cfr Cass. n. 2962 del 2014; n. 10102 del 2008). La L. n. 1089 del 1939, art. 43 e della L. n. 2359 del 1865, art. 68 invece, nel prevedere il diritto del proprietario del terreno temporaneamente occupato per le ricerche archeologiche ad un indennizzo per i danni subiti e nel disporre che esso dovesse essere determinato “..avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze” introducevano un’autonoma causa indennitaria, soggetta a valutazione equitativa di cui fissavano alcuni parametri, senza imporre una preventiva qualificazione legale ancorata al regime urbanistico del terreno occupato nè precludere l’inclusione nel danno indennizzabile, dell’eventuale pregiudizio correlato all’attività imprenditoriale estrattiva in corso, nel caso ragionevolmente ricondotto a perdite di investimenti ed introiti commerciali, prescindendo dagli effetti del vincolo archeologico, dalle sue dimensioni e dai provvedimenti limitativi all’uso, al godimento ed alla disponibilità del bene, seguiti alla sua apposizione ed adottati ai sensi della L. n. 1089 del 1931, artt. 3 e 21 rispetto ai quali, peraltro, non risultava giustamente elargito alcun sovrapponibile indennizzo.

2. “Omessa/insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: il quantum dell’indennità di occupazione legittima.”

3. “Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: il quantum del risarcimento per occupazione illegittima”.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso appaiono inammissibili per difetto della sintesi già prescritta dall’art. 366 bis c.p.c. per le censure, quali quelle in esame, inerenti alla motivazione della sentenza.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Natura e complessità delle questioni controverse giustificano la compensazione per intero delle spese di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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