Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21733 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26840-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 152/2010 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per l’inammissibilità quanto di

ragione in subordine l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.V. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Potenza l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori redditi per l’anno di imposta 1999, a seguito della plusvalenza conseguita, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) dalla vendita effettuata con atto pubblico del 16/02/1999, unitamente ai propri germani, di un terreno edificatorio pervenuto per successione ereditaria. Dedusse il ricorrente che, contrariamente all’assunto dell’Ufficio, aveva ritualmente presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in questione e trasmesso la documentazione richiesta con il questionario. Rilevò, nel merito, che erroneamente l’Ufficio non aveva attribuito alcun valore iniziale al suolo ceduto, ritenendo così plusvalenza tassabile l’intero corrispettivo ricevuto.

2. La commissione tributaria adita respingeva il ricorso.

3. L’appello proposto dal contribuente è stato accolto dalla C.T.R. della Basilicata, che, con sentenza del 30/06/2010, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.

Ha rilevato il giudice di appello che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 82 vigente ratione temporis, escludeva che il valore iniziale del bene ceduto potesse essere pari a zero; l’avviso di accertamento era quindi nullo, non rilevando la condotta tenuta dalla parte nella fase antecedente all’emissione dell’atto, posto che i dati utili per la determinazione della base imponibile erano in possesso dell’Ufficio e quindi, ai sensi dell’art. 6, comma 4, stat. contrib., non potevano essere richiesti al contribuente.

4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

5. Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b) nonchè dell’art. 6, comma 4, stat. contrib., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Deduce la ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto irrilevante la condotta tenuta nella fase istruttoria dal contribuente, il quale, pur richiesto con apposito questionario di presentare la documentazione necessaria, aveva adempiuto solo parzialmente, omettendo, in particolare, di presentare gli atti di acquisizione, inter vivos o mortis causa, degli immobili ceduti.

In via subordinata, censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. annullato l’atto impugnato, senza procedere, una volta ritenuti fondati i rilievi mossi dal contribuente, alla determinazione nel merito del valore iniziale del terreno oggetto di compravendita.

2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

I profili di doglianza inerenti l’incompleta produzione da parte del contribuente della documentazione richiesta dall’Ufficio si palesano inammissibili, sia in relazione al principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificamente indicato quali fossero i documenti rilevanti non esibiti dal P., sia per non avere l’Agenzia delle entrate adeguatamente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sul rilievo che i dati utili per la determinazione della base imponibile erano comunque in possesso dell’Ufficio.

E’, per contro, fondato il profilo di censura con il quale si lamenta che la C.T.R. si sia limitata ad annullare l’atto impugnato, senza rideterminare in concreto la pretesa impositiva.

Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di carattere sostanziale e non meramente formali, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. civ., sez. trib., 28-06-2016, n. 13294; Cass. civ., sez. trib., 19-112014, n. 24611; Cass. civ., sez. trib., 20-03-2013, n. 6918).

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con

rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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