Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21733 del 06/09/2018
Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 06/09/2018), n.21733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11262/2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,
(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.T.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1309/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.
Fatto
RILEVATO
che la corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21-30 ottobre 2015 nr. 1309, confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda proposta da C.T. – dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca (in prosieguo: MIUR) in qualità di docente- per il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità maturati, ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3, in ragione dei contratti a termine intercorsi tra le parti;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso il MIUR, articolato in un unico motivo, invalidamente notificato al difensore costituito in primo grado della C., rimasta contumace in appello;
che con decreto del 6 dicembre 2017 il Presidente di questa sezione ha ordinato, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., i.c., il rinnovo della notificazione del ricorso, fissando il termine di gg. 60, decorrente dalla comunicazione del provvedimento
che l’ordine di rinnovazione, comunicato al MIUR in data 20.12.2017, è rimasto ineseguito;
che il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso del 7 giugno 2018.
Diritto
CONSIDERATO
che preso atto della avvenuta rinuncia deve essere dichiarata la estinzione del giudizio; non vi è luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della controparte;
che tanto in ragione del contenuto della pronuncia che per la qualità della parte ricorrente (Amministrazione dello Stato) non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018