Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21732 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 10/03/2016, dep. 27/10/2016), n.21732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19324-2010 proposto da:

F.R., (C.F. (OMISSIS)), F.E. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114-A, presso

l’avvocato FRANCO PASCUCCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA SELLA HOLDING S.P.A., (P.I./C.F. (OMISSIS)), già denominata

SELLA HOLDING BANCA S.P.A. e già BANCA SELLA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C. FRACASSINI 4, presso l’avvocato ALESSANDRA NERI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EUGENIO BARCELLONA,

ANTONELLA VALENTI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C. ROSSANO, con delega, che si

riporta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato A. NERI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – F.R. e F.E. hanno convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Cuneo la Banca Sella Spa, poi Banca Sella Holding Spa, e, dopo aver premesso di aver stipulato con la società convenuta un contratto di conto corrente sul quale avevano accreditato l’importo di Lire 37.500.000, impiegato per l’acquisto di CCT per un controvalore di Lire 37.247.310, hanno riferito che il 10 ottobre 2001 la stessa convenuta li aveva avvisati che il conto in questione presentava un saldo passivo di Lire 5.037.683 oltre interessi, aggiungendo di aver quindi constatato che la banca, senza alcuna loro autorizzazione, aveva venduto i titoli in questione, girando il ricavato, pari a Lire 38.000.000, su un diverso conto corrente intestato a F.E. e alla moglie B.M..

Su tali premesse gli attori hanno chiesto accertarsi l’inesistenza del debito di conto corrente di Lire 5.037.683 e condannarsi la banca convenuta alla restituzione della medesima quantità e specie di titoli già esistenti sul conto corrente ovvero, in via subordinata, alla restituzione dell’importo di Lire 38.000.000, oltre al risarcimento dei danni.

La Banca Sella Spa ha resistito alla domanda ed ha eccepito che tanto l’ordine di vendita dei titoli quanto l’accredito sul secondo conto corrente erano stati regolarmente disposti per iscritto dagli attori, per il tramite del F.E., e che la vendita dei titoli era stata documentata con l’invio della nota informativa, nonchè riportata nell’estratto conto inviato alla chiusura del mese di riferimento.

A fronte di ciò gli attori hanno disconosciuto la sottoscrizione del F.E. apposta sui documenti invocati dalla controparte, sicchè la Banca Sella Spa ne ha chiesto la verificazione.

p. 2. Il Tribunale di Cuneo, disposta consulenza tecnica grafologica sulle sottoscrizioni attribuite al F.E., con sentenza del 9 giugno 2004, ha rigettato la domanda e condannato gli attori alle spese.

Il giudice, in particolare, ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, secondo il quale tali sottoscrizioni erano state effettivamente apposte dal F.E..

p. 3. Proposto appello da parte dei soccombenti, nel contraddittorio con la Banca Sella Holding Spa, la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 12 giugno 2009, ha rigettato l’impugnazione e condannato gli appellanti F. alle spese.

La Corte di merito ha in breve ritenuto:

1) che non vi fossero ragioni per disattendere la valutazione di piena affidabilità attribuita dal primo giudice alla consulenza tecnica grafologica, aggiungendo che neppure potevano essere condivisi gli argomenti logici addotti dagli appellanti a sostegno della tesi della falsità delle sottoscrizioni attribuite al F.E., mentre era semmai da sottolineare che nessun plausibile movente consentiva di addebitare alla banca l’ipotizzata falsificazione delle sottoscrizioni;

2) che, una volta provata la provenienza dal F.E. degli ordini di accredito e giroconto della somma ricavata dalla vendita dei titoli, anche la stessa vendita doveva logicamente attribuirsi al medesimo F., il quale non poteva lamentare di non aver dato alla banca l’ordine di vendita, avendo egli stesso poi disposto del ricavato;

che entrambi F. non avevano contestazione alcuna, se non a seguito diffida al rientro dello scoperto, all’operato della banca dopo che quest’ultima aveva inviato loro la nota informativa dell’operazione e l’estratto conto recante il richiamo alla movimentazione della somma proveniente dalla vendita dei titoli;

4) che l’infondatezza della domanda emergeva d’altronde dallo stesso tenore delle conclusioni spiegate dagli originari attori, che avevano chiesto la condanna della banca alla ricostituzione del portafoglio titoli ovvero alla restituzione del ricavato, risultato in entrambe le ipotesi irrealizzabili, se non a prezzo di una indebita locupletazione a favore dei F..

p. 4. – Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo F.R. e F.E..

La Banca Sella Holding Spa ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 5. – Il ricorso contiene un solo motivo svolto da pagina 14 sotto il titolo: “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

I ricorrenti, nel corpo del motivo, hanno denunciato l’erroneità della consulenza tecnica grafologica sulla quale il Tribunale prima e la Corte d’appello poi avevano fondato la propria decisione, a fronte delle dettagliate obiezioni contenute nella consulenza tecnica di parte che essi stessi avevano depositato. Dopodichè gli stessi ricorrenti hanno sostenuto che la giurisprudenza di questa Corte riconoscerebbe, in generale, un rilievo probatorio modesto a tali consulenze, così da imporre la valutazione della coerenza logica delle risultanze della consulenza tecnica considerata nel quadro coordinato degli altri elementi istruttori disponibili. Hanno inoltre aggiunto i F. di aver contestato che la banca convenuta avesse informato delle operazioni effettuate sul conto corrente loro intestato, non avendo mai ricevuto l’informativa bancaria prevista dalla regolamentazione Consob nè l’estratto conto.

p. 6. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 giugno 2009, sicchè trova nella specie applicazione l’art. 366 bis c.p.c. nel testo vigente tra il 2 marzo 2006 e ed il 4 luglio 2009 (v. L. n. 69 del 2009, art. 58).

Orbene, nel vigore dell’articolo 366 bis c.p.c. il motivo che denunci un vizio di motivazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con un momento di sintesi, dal quale deve risultare chiaramente, in modo sintetico, evidente e autonomo, senza che si renda necessaria la lettura dell’intero motivo, il fatto controverso rispetto al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 12 giugno 2014, n. 13368).

Nel caso in esame la formulazione del momento di sintesi è radicalmente assente, con conseguente inammissibilità del ricorso.

p. 7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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