Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21732 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria n.

332, presso gli avv.ti de Majo Gabriele e Giuseppe de Majo, che lo

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 242/34/06, depositata il 3 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 242/34/06, depositata il 3 ottobre 2006, con la quale è stato riconosciuto a C.C., commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per il 1998.

Il contribuente resiste con controricorso.

2. Il ricorso (che è ammissibile, essendo stato notificato l’ultimo giorno utile presso il domicilio risultante dall’intestazione della sentenza impugnata e, comunque, in considerazione del fatto che l’eventuale nullità della notifica per essere stata eseguita in domicilio diverso da quello eletto – come eccepisce il resistente – risulterebbe sanata dalla proposizione del controricorso), con il cui unico motivo si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP, è manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (ora art. 53, comma 1, del nuovo TUIR, entrato in vigore il 1 gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007).

La sentenza, inoltre, contiene l’accertamento di fatto circa l’insussistenza nella fattispecie dei detti requisiti, che non è oggetto di censura.

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la giurisprudenza sopra citata si è formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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