Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21732 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 08/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22956-2010 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO FIORENTINO,

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 185/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LECCE, depositata il 26/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

2)udito per il ricorrente l’Avvocato LAURA ROSA per delega

dell’Avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

3)udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI FABRIZIO, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

1)udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.B. impugnava dinanzi alla C.T.P. di Brindisi l’avviso di accertamento per maggiori imposte IRPEF ed ILOR relativo all’anno 1990, emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4. L’accertamento scaturiva da verifica fiscale operata dalla polizia tributaria, all’esito della quale i redditi dichiarati dalla contribuente venivano ritenuti non congrui a fronte delle spese sostenute per incrementi patrimoniali.

2. La commissione tributaria adita accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo errata la qualificazione di investimento data dall’amministrazione finanziaria alla prestazione di garanzie reali da parte della contribuente per debiti delle società di capitali da essa partecipate verso le banche per Lire 1.065.008.064; per il resto, riteneva, per un verso, insufficienti le prove addotte dalla contribuente a sostegno della autonoma capacità finanziaria delle società partecipate per far fronte all’incremento della voce immobilizzazioni materiali iscritta nei bilanci e, per altro verso, non assolto l’onere della prova della possidenza da parte della ricorrente, in epoca anteriore al periodo in contestazione, della provvista necessaria per effettuare gli investimenti.

3. Nei confronti di tale decisione proponeva appello la contribuente, deducendo che il giudice di primo grado aveva ritenuto in parte qua legittimo l’operato dell’Ufficio che, senza allegare nè provare alcunchè in ordine alla fittizietà degli atti posti in essere dalle società partecipate dalla contribuente e dal di lei coniuge, aveva fondato l’accertamento sintetico sulla sostanziale diretta riferibilità di tali atti ai soci. Si doleva, inoltre, l’appellante della mancata valutazione delle risultanze delle prove offerte nel corso del giudizio.

4. La C.T.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza depositata il 26/06/2009, confermava la decisione di primo grado, sul rilievo che la contribuente, a fronte dei dati risultanti dal P.V.C. e recepiti nell’avviso di accertamento, non aveva assolto l’onere di dimostrare, sulla base di elementi concreti, che la disponibilità finanziaria concerneva debiti non tassabili o esenti.

5. Avverso la suddetta sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “violazione del principio del contraddittorio”, la ricorrente intende denunciare, in realtà, violazione di legge per avere la C.T.R. omesso di rilevare d’ufficio la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.

2. Il motivo è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel periodo di vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, cioè tale da integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico (in termini, Cass. civ., sez. trib., 08-052013, n. 10758).

Nella specie, la ricorrente ha omesso di formulare il quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., norma applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 26 giugno 2009. Mette conto peraltro di rilevare che l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di procedere a preventivo contraddittorio con il contribuente è stato introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti – come quello di specie relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (da ultimo, Cass. (ord.), sez. 6, 31-05-2016, n. 11283).

3. Con il secondo motivo – rubricato “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” – la ricorrente formula il seguente momento di sintesi:

“Si chiede a codesta Ecc.ma Corte di valutare se nel caso di specie risulti viziata per insufficiente motivazione la decisione della C.T.R. che, per un verso, ai fini dell’accertamento sintetico nei confronti dell’odierna ricorrente, ritiene in qualche modo riferibili a questa (e al di lei coniuge), che ne avrebbe fornito la provvista, gli acquisti immobiliari effettuati dalle società di cui è socia e, per altro, nulla dice in ordine alla ritenuta inidoneità della documentazione versata in atti dalla contribuente/socia a dimostrare la autonoma e sufficiente capacità finanziaria delle società ad effettuare gli investimenti di che trattasi, limitandosi ad affermare che “la parte non è stata in grado di confutare e provare con elementi validi sotto l’aspetto probatorio quanto riportato nel PVC e contestato dall’Ufficio”. E’ di tutta evidenza la decisività della questione, dal momento che se l’Ufficio avesse considerato soltanto gli investimenti effettuati direttamente dalla ricorrente e ad essa riferibili, tali incrementi patrimoniali sarebbero risultati ampiamente giustificati dai redditi esenti e/o già tassati di cui la contribuente ha dimostrato il possesso”.

Con il terzo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4, 5 e 6 e dell’art. 53 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)” – la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se l’utilizzo della presunzione relativa di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, imponga all’Ufficio di considerare quali indici di maggior reddito soltanto elementi e circostanze di fatto certi e, proprio in quanto tali, riferibili sicuramente al contribuente accertato – come sostenuto da questa difesa, ovvero se all’Ufficio sia consentito inferire la maggiore capacità contributiva da qualsivoglia elemento, ancorchè non riferibile al predetto contribuente e collegabile ad esso solo indirettamente (come nel caso di specie, in cui sono stati ritenuti indici di maggiore capacità contributiva acquisti di immobili effettuati dalle società di capitali di cui la contribuente accertata è socia) – come invece ritenuto dalla CTR”.

4. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio ha contestato all’odierna contribuente – e al di lei coniuge – le spese per investimenti effettuate nelle società Boccone del Cardinale s.r.l. e Torre Canne Terme S.p.A., rilevando che tali ingenti investimenti non erano giustificabili alla luce di quanto dichiarato dalla contribuente nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1990, sulla base degli elementi certi afferenti alla capacità contributiva risultanti dalla documentazione bancaria e dai bilanci delle società.

La C.T.R., nel confermare sul punto l’accertamento, ha evidenziato come i notevoli investimenti patrimoniali operati dai coniugi nelle società partecipate dimostrassero disponibilità finanziarie sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati, senza che la parte contribuente avesse fornito idonea prova contraria.

Orbene, le argomentazioni giuridiche ed il quadro probatorio su cui si basa la decisione impugnata non sono scalfiti dalle censure mosse dalla ricorrente.

Va, al riguardo, osservato come non appaiano conferenti le deduzioni che concernono gli acquisti immobiliari effettuati dalle società, non avendo la C.T.R. considerato tali elementi quali indici di maggiore capacità contributiva, bensì gli investimenti operati dalla socia nelle compagini sociali, sulla base dei quali è stato determinato sinteticamente il reddito della contribuente.

I dati rivenienti dai bilanci delle società e dalla ulteriore documentazione esaminata dall’Ufficio integrano elementi certi, validamente posti a fondamento dell’avviso di accertamento.

Le censure concernenti l’asserita mancata considerazione da parte della C.T.R. della documentazione versata in atti dalla contribuente al fine di dimostrare la sussistenza della autonoma e sufficiente capacità finanziaria delle società a realizzare gli investimenti in questione, oltre a non involgere – come in precedenza osservato – il rilievo posto a fondamento dell’accertamento inerente i conferimenti di somme da parte dei soci, si palesano carenti sotto il profilo della specificità, essendosi la ricorrente limitata a riportare il contenuto dell’avviso di accertamento e dei propri scritti difensivi, senza adeguatamente precisare le ragioni per le quali la valutazione di inidoneità dei documenti sarebbe insufficiente, illogica o contraddittoria, risolvendosi – sul punto – la doglianza nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

5. Con il quarto motivo – rubricato “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)” – la ricorrente formula il seguente momento di sintesi: “si chiede a codesta Ecc.ma Corte di valutare se, nel caso di specie, risulti viziata per insufficiente motivazione la decisione della CTR che affermi che “la parte non è stata in grado di confutare e provare con elementi validi sotto l’aspetto probatorio quanto riportato nel PVC e contestato dall’Ufficio accertatore”, senza fare nemmeno un cenno alla documentazione versata in atti dalla contribuente (dossier titoli ed atti di vendita di proprietà immobiliari) a riprova della disponibilità di redditi, già tassati, assoggettati a ritenuta alla fonte ovvero esenti, sufficienti a far fronte agli investimenti patrimoniali considerati dall’Ufficio indici di maggiore capacità contributiva, nè alle ragioni per cui detta documentazione sarebbe irrilevante sul piano probatorio. E’ di tutta evidenza la decisività della questione sol che si consideri che ove la CTR avesse considerato le risultanze probatorie dei documenti prodotti avrebbe dovuto necessariamente concludere nel senso che la contribuente disponeva delle risorse necessarie per far fronte agli investimenti patrimoniali considerati dall’Ufficio, e che si trattava di redditi già assoggettati a prelievo ovvero esenti”.

6. Il motivo è infondato.

Per consolidata giurisprudenza, l’accertamento del reddito con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 6, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia, la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; la norma richiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), ossia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (in termini, Cass. civ., sez. trib., 18-04-2014, n. 8995; Cass. civ. (ord.), sez. 6, 20-01-2016, n. 916).

Nella specie, la contribuente ha dimostrato la disponibilità, nel periodo in considerazione, di redditi risultanti da disinvestimenti di titoli e da compravendite immobiliari, senza tuttavia fornire idonea prova documentale della durata del possesso dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo alla contribuente proprio a tali ulteriori redditi.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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