Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21731 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 27/10/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 27/10/2016), n.21731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

COMUNE DI BISCEGLIE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO, N. 1/A, nello studio dell’avv. COSTANTINO GIORGIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASTROPASQUA

Nicolò, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S. – L.F., Elettivamente domiciliati in Roma,

via Portuense, n. 104, nello studio della dott.ssa Antonia De

Angelis; rappresentati e difesi dall’avv. Egidio Pignatelli, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

L.E., – L.G. – S.G., Elettivamente

domiciliate in Roma, viale Parioli, n. 180, nello studio dell’avv.

Sanino; rappresentate e difese dall’avv. Massimo F. Ingravallo,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COOPERATIVE EDILIZIE: NAXOS – FRATELLANZA – E.B. –

LEVANTE – EXEDRA – IL SOLE – L.L. – LA QUERCIA – S.SILVESTRO

– SOLEIDEA – SIRIO I – PRIMA CASA – EDEN – TARGET – MAGNOLIA – ASCOM

CASA – HARMONY;

SOCIETA’: SASSO S.R.L. – EREDI D.L. D.L.N.L. &

C. S.N.C. – P.L. & C. S.N.C. – IMPRESA EDILE ART.

EDIL S.R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, n. 1171,

depositata in data 16 settembre 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per il Comune di Bisceglie l’avv. Costantino;

sentito per L.E. ed altri l’avv. Ingravalle;

sentito per L.S. e F. l’avv. Pignatelli;

udito il P.M., nella persona del Sost. Procuratore Generale dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2009 il Comune di Bisceglie proponeva davanti alla Corte d’appello di Bari opposizione alla stima nei confronti dei soggetti indicati in epigrafe, deducendo l’inadeguatezza per eccesso dell’indennità di espropriazione, pari ad Euro 1.541.745,00, determinata dal Collegio arbitrale nominato ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 in relazione ad un’area di terreno estesa per mq 7.491, appartenente in nuda proprietà ai signori S., F., E. e L.G. e in usufrutto alla sig.ra S.G., sottoposta a procedimento ablativo con decreto emesso in data 24 marzo 2009 nell’ambito della attuazione del PEEP adottato con Delib. 21 dicembre 2000.

1.1 – I proprietari convenuti, ritualmente costituitisi, eccepivano la tardività dell’opposizione, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni – previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21 – a loro avviso decorrente, per il Comune, dalla data di deposito della relazione del Collegio peritale.

1.2 – Nel merito, contestavano la fondatezza dell’opposizione ed in via riconvenzionale chiedevano che l’indennità fosse determinata in misura maggiore, sulla scorta delle indicazioni del consulente da loro nominato.

1.3 – Nel giudizio così instaurato intervenivano le cooperative edilizie e le imprese specificate in epigrafe, aderendo, in sostanza, alle richieste dell’ente territoriale.

1.2 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che, come affermato da un indirizzo giurisprudenziale precedentemente formatosi in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 19 il dies a quo stabilito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 vale a dire il termine iniziale per impugnare l’indennità determinata dal collegio dei tecnici nominato ai sensi del precedente art. 21, corrispondente alla data della notifica del decreto di espropriazione o della stima peritale, sarebbe stabilito soltanto per la proposizione dell’opposizione alla stima da parte dall’espropriato.

1.3 – Per il Comune, al contrario, il suddetto termine decorrerebbe – ad avviso della Corte distrettuale – dalla data del deposito della relazione di stima: opinando diversamente, tale ente potrebbe fissare a suo arbitrio il termine per proporre opposizione, che diverrebbe così “perentorio” soltanto per l’espropriato.

1.4 – E’ stato espresso, infine, giudizio di fondatezza in merito alla domanda propcsta in via riconvenzionale, nella parte in cui si chiedeva la conferma della stima effettuata dal collegio arbitrale.

1.5 – Per la cassazione di tale decisione il Comune di Bisceglie propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui L.S. e F., da un parte, e, dall’altra, E. e L.G., nonchè S.G., resistono con controricorso, parimenti illustrato, quanto a questi ultimi, da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, l’ente ricorrente sostiene che erroneamente la corte distrettuale avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione alla stima, affermando che per il Comune il termine per proporla non decorrerebbe dalla data di notificazione della relazione di stima, se successiva – come nella specie – alla notifica del decreto di esproprio, ma dalla data di deposito di detta stima peritale presso la stessa amministrazione.

Si deduce, in particolare, che in tal modo risulta disattesa la portata del citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 che non opera alcuna distinzione, quanto al decorso dei termini per proporre opposizione alla stima, sulla base dei soggetti che eseguono la relativa notifica.

2.1 – Con il secondo mezzo, denunciando la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il Comune deduce che la domanda riconvenzionale proposta dagli espropriati S. e F. dopo il decorso del termine di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, sarebbe stata esaminata dalla Corte distrettuale in violazione degli artt. 167 e 112 c.p.c..

2.2 – Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’esame della domanda riconvenzionale delle signore S.G., G. ed L.E., in quanto espressamente subordinata al rigetto dell’eccezione pregiudiziale inerente alla tardività dell’opposizione proposta dal Comune.

3 – La prima censura è fondata.

Nella decisione impugnata si afferma che, essendo le due norme connotate dalla medesima “ratio”, non vi sarebbero ragioni, quanto all’opposizione prevista dal citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 per discostarsi dall’orientamento – formatosi in merito all’applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 – secondo cui l’amministrazione, venendo a conoscenza della stima, sarebbe tenuta a impugnarla dalla data del deposito presso i propri uffici: in caso contrario, stabilendo quando notificare la relazione stessa alle controparti, il Comune sceglierebbe la data di decorso del termine per impugnare.

3.1 – La Corte di appello sembra essersi conformata a un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, relativo proprio alla (diversa) fattispecie prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 19. Si era affermato, infatti, che, ai fini della decorrenza, per l’espropriante che cumuli in sè anche la veste di Autorità competente ad emanare il decreto di esproprio, del termine per l’opposizione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 19 nelle ipotesi in cui il decreto di esproprio contenga già compiutamente in sè (e perciò ancor prima della pubblicazione, sul FAI, dell’avviso di deposito della stima) l’indicazione dell’indennità definitiva siccome stimata, il momento di piena, attuale ed insuperabile conoscenza della stima al quale si lega la decorrenza del termine decadenziale, non può essere fissato, in parallelo a quanto accade, invece, in questi casi, per l’espropriato, in quello dell’avvenuta notifica del decreto di esproprio, ma in quello in cui il decreto di esproprio venga ritualmente adottato dallo stesso espropriante. Infatti, altrimenti, a collegare, anche per l’espropriante, la decorrenza del termine decadenziale al momento della notifica del decreto ablatorio all’espropriato (attività – quest’ultima – evidentemente rimessa alla discrezionale iniziativa dell’espropriante stesso), si perverrebbe all’inammissibile conseguenza di far dipendere dalla attività dello stesso soggetto interessato all’attività impugnato-ria, il decorso dell’invece perentorio termine per il suo compimento, con evidente violazione dei principi della predeterminatezza e della alterità della fonte della decadenza (Cass., 29 maggio 1997, n. 4748).

3.2 – Deve tuttavia rilevarsi che, con una recente decisione (Cass., 25 giugno 2014, n. 14452), questa Corte ha ribadito che l’intento del legislatore, colto dalla giurisprudenza unanime, è che il termine di decadenza decorra solo allorchè siano compiute tutte le formalità previste per la messa a conoscenza delle parti, dell’avvenuta determinazione amministrativa dell’indennità (notifica, deposito, pubblicazione: Cass. 6.10.2011, n. 20527).

Ha quindi osservato che dal coordinamento della L. n. 865 del 1971, art. 10, comma 2, art. 15, comma 2 e art. 19, comma 1, si delinea un procedimento amministrativo voluto dal legislatore e scandito anche sotto il profilo cronologico, in base al quale l’espropriante in primo luogo comunica, mediante avvisi notificati agli interessati, l’indennità che compete ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono. Successivamente, depositata nella segreteria del Comune la relazione redatta dalla Commissione provinciale, il Sindaco rende noto al pubblico l’eseguito deposito mediante avviso da affiggere nell’Albo del Comune e da inserire nel Fai della Provincia.

L’osservanza di queste regole procedimentali comporta che – a differenza del procedimento di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51, secondo cui l’opposizione alla stima decorre dalla notifica del decreto di esproprio – il sistema introdotto dalla L. n. 865 del 1971 fa decorrere dall’inserzione nel Fai il termine di trenta giorni per proporre opposizione alla stima, sistema peraltro dichiarato in regola con la Carta costituzionale dal giudice delle leggi (Corte cost. 14.5.1985, n. 226). Nei casi di anomalia procedimentale di un decreto espropriativo, che segua e non preceda la pubblicazione sul Fai dell’avviso di deposito della stima dell’indennità di espropriazione definitiva della Commissione provinciale espropri, dalla notifica di tale provvedimento ablatorio decorre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 per l’opposizione alla stima, in quanto solo con l’espropriazione sorge il diritto di chiedere la determinazione dell’indennità relativa, come effetto della necessità di reintegrare la perdita della proprietà ad opera dell’atto ablatorio (Cass. 17.2.2012, n. 2329).

Si è quindi rilevato che lo stesso meccanismo riguarda anche l’espropriante, atteso che il legislatore, con la lapidaria affermazione “l’opposizione può essere proposta anche dall’espropriante”, senza altra precisazione, all’art 19, comma 2, che preceduto dai dettami procedimentali per l’espropriato di cui al comma 1, ha inteso stabilire un rigida identità di disciplina, indipendentemente dalla provenienza dell’iniziativa diretta alla determinazione giudiziale dell’indennità (Cass. 25.11.2010, n. 23966; 3.7.2013, n. 16614), a nulla rilevando che l’ente espropriante, in quanto soggetto da cui promana l’atto, ne abbia avuto legale conoscenza in un momento anteriore (Cass. 6.7.2004, n. 12318).

L’unitarietà della disciplina riguarda, poi, anche i possibili terzi interessati all’espropriazione, per i quali il termine non decorre se non abbiano ricevuto notifica individuale, oltre all’inserzione sul Fai (Cass. 2.2.2007, n. 2238).

3.3 – Questa Corte ha quindi precisato che tali principi non potevano considerarsi modificati per effetto dell’abolizione del Fai.

La disciplina sul termine per la proposizione dell’opposizione, dunque, conserva la sua attualità nella formulazione tradizionale della giurisprudenza che richiede adempimento di tutte le formalità previste dal combinato disposto della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 10, concentrandosi ora l’atto di pubblicità legale nella sola affissione nell’Albo pretorio.

3.4 – E’ stata inoltre ritenuta priva di pregio l’obiezione secondo cui il Comune espropriante sarebbe così divenuto arbitro della tempistica del procedimento, rilevandosi, in primo luogo, che, a seguito della pronuncia n. 67/90 della Corte costituzionale, l’azione di accertamento dell’indennità può essere proposta indipendentemente dalla determinazione amministrativa, sicchè nè l’espropriato nè l’espropriante sono condizionati dall’attesa degli adempimenti descritti. Si è aggiunto che l’obiezione inoltre è casualmente riferita all’ipotesi in cui ente espropriante sia il Comune (titolare dell’Albo pretorio), e non tiene conto che anche la notifica individuale, dalla quale soltanto i ricorrenti pretendono decorra il termine dell’art. 19, è effettuata dal Sindaco.

4 – Deve premettersi che le parti, e la stessa Corte di appello, ritengono che nella specie si applichi la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 327 del 2001: non esistono ragioni per dissentire da tale impostazione, non risultando che l’approvazione del P.e.e.p. in esame, ancorchè anteriormente adottato, sia intervenuta in epoca anteriore alla data indicata per l’applicazione del citato D.P.R. n. 327, art. 57, con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità, nella specie coincidente con la suddetta approvazione.

4.1 – Il sistema introdotto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, nella versione applicabile “ratione temporis”, vale a dire prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 10 settembre 2011, n. 150, art. 34 prevede: ” L’opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.

Anche in questo caso, la norma non opera alcuna distinzione fra espropriato e promotore dell’espropriazione, ragion per cui non vi è alcuna ragione per affermare una diversa decorrenza del termine per proporre opposizione, anche con riferimento all’ipotesi in cui il promotore dell’espropriazione e l’autorità espropriante vengono a coincidere, nell’ambito di una disciplina sostanzialmente unitaria.

4.2 – Deve poi rilevarsi che anche la disciplina tuttora vigente, regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 al comma 3, quanto al termine in esame, la cui natura processuale è stata ribadita di recente (Cass., 14 gennaio 2016, n. 442), così recita:” L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.

4.3 – Mette conto di precisare che questa Corte ha già affermato, in un caso assolutamente analogo, in cui vi era coincidenza fra autorità espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazione, che la norma impone “a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all’atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 2 e art. 54, comma 1, ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di cui all’art. 152 c.p.c. (cfr. Cass., 28 febbraio 2011, n. 4880, in cui, per altro, viene evidenziata una sostanziale differenza fra il procedimento disciplinato dalla L. n. 865 del 1971, art. 19 e quello previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 nel senso che, mentre nel primo caso il Comune veniva per primo a conoscenza della stima effettuata dalla competente commissione, “ove la stima sia stata determinata dalla commissione dei tecnici di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21, tra cui quello nominato dalla parte espropriata per procedere insieme alla “determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione”, tutte le parti del procedimento possono conoscere la stima operata, prima del deposito di essa presso il Comune”.

5 – Nel caso in esame, dovendosi prescindere dalla notifica del decreto di espropriazione, in quanto anteriore alla data di notifica della relazione di stima, deve rilevarsi che, poichè la stessa venne effettuata in data 11 giugno 2009, l’atto di opposizione – notificato il successivo 29 giugno 2009 – venne tempestivamente proposto.

6 – Parimenti fondati sono il secondo ed il terzo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente correlati.

Benvero questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui la proposizione di una domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione alla stima, certamente ammissibile trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, prescinde dal decorso dei termini previsti per l’opposizione stessa (Cass., 12 marzo 2004, n. 5106; Cass., 20 gennaio 1998, n. 483). Tale orientamento si fonda sulla considerazione che la tempestiva opposizione alla stima da parte di uno dei soggetti legittimati fa venir meno l’efficacia vincolante della stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, sicchè sia l’espropriato (nel caso che l’opposizione sia stata proposta dall’espropriante), sia l’espropriante (nella normale ipotesi contraria) possono avanzare richieste in ordine all’accertamento dell’indennità, senza che nessuna delle parti sia vincolata al termine per l’opposizione.

6.1 – Del pari consolidato è il principio secondo cui la domanda riconvenzionale, atteso il suo carattere autonomo – di controdomanda volta ad ottenere un provvedimento positivo favorevole nei confronti dell’attore e non il mero rigetto delle di lui pretese, come invece nel caso dell’eccezione riconvenzionale – deve essere esaminata e decisa anche se sia dichiarata inammissibile la domanda principale (Cass., 29 gennaio 2004, n. 1666; Cass., 26 settembre 1991, n. 10043).

6.2 – Deve tuttavia rilevarsi che, non potendo attribuirsi alla domanda principale, ove, come nella specie, ritenuta inammissibile, l’efficacia caducatoria della relazione di stima, la domanda riconvenzionale, attesa la sua autonomia, sopra evidenziata, non poteva ritenersi svincolata dal rispetto dei termini previsti dal citato D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 che nella specie risultano ampiamente decorsi. Nel caso, poi, degli espropriati G. ed L.E., nonchè della S., l’esame della loro domanda era precluso dall’accoglimento della loro eccezione pregiudiziale di inammissibilità, al cui rigetto era espressamente subordinata (cfr. per un caso analogo, Cass., 12 settembre 2014, n. 19304).

La ritenuta ammissibilità dell’opposizione proposta dal Comune comporterà, naturalmente, la determinazione della stima sulla base delle contrapposte domande.

7 – All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra richiamati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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