Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21731 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in Roma, piazza
Tarquinia n. 5/d, presso lo studio degli avv.ti Fallo e Iardella,
rappresentato e difeso dall’avv. Riommi Maurizio, giusta delega in
atti;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 13/06/06, depositata il 4 agosto 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 13/06/06, depositata il 4 agosto 2006, con la quale è stato riconosciuto a S.G. il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2002.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il ricorso, con i cui due motivi si denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (ora art. 53, comma 1, del nuovo TUIR, entrato in vigore il 1 gennaio 2004), è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (giurisprudenza consolidata a partire da Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 del 2007).
La sentenza, inoltre, contiene un accertamento di fatto circa l’insussistenza nella fattispecie dei detti requisiti, il quale è oggetto di censure generiche e non autosufficienti.
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011