Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21731 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14303/2017 proposto da:

T.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso

lo studio dell’avvocato ANTONELLO CIERVO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI COMO, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI

CONIO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 2922/16 del GIUDICE DI PACE di COMO,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. Il cittadino albanese T.K. ricorre per cassazione per due mezzi nei confronti della Prefettura di Como e della Questura di Como contro l’ordinanza del 13 dicembre 2016 con cui il Giudice di pace di Como ha respinto il ricorso del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 13, comma 8.

Gli intimati non hanno svolto difese.

considerato che:

2. Il primo motivo denuncia omessa e/o carente motivazione in ordine alla pendenza del ricorso al Tar per la Lombardia numero 2689/2016 e dell’ordinanza numero 1554/2016, con conseguente violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/115/CE, cosiddetta “direttiva rimpatri”.

Il secondo motivo denuncia omessa e/o carente motivazione in ordine all’effettiva situazione dello straniero anche al momento dell’emissione del provvedimento di espulsione.

ritenuto che:

3. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

4. – Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni:

a) perchè esso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non contiene l’indicazione delle norme di diritto su cui i motivi spiegati si fondano, e che neppure riescono ad individuarsi dalla lettura dei motivi per esteso, non emergendo peraltro dai medesimi in che cosa consisterebbe la violazione dell’art. 13 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

b) perchè esso, pur senza richiamare dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile anche in caso di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c., denuncia vizi motivazionali, ma non indica quale sarebbe il “fatto”, da intendersi quale preciso fatto storico, che il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare, non potendosi certo considerare in tal senso il provvedimento cautelare di sospensiva che si assume adottato dal giudice amministrativo, senza considerare che, al riguardo, il giudice di merito ha espressamente preso posizione, richiamandosi all’indirizzo di questa Corte che preclude al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero ogni valutazione sulla legittimità del medesimo, spettante unicamente al giudice amministrativo;

c) perchè esso si fonda su una decisione cautelare adottata dal Tar riguardo alla quale è carente (anzi è del tutto assente) l’indicazione richiesta dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

d) perchè essa ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo affermato che: “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell’impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poichè tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l’impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l’impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l’altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l’atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo)” (Cass., Sez. U, 16 ottobre 2006, n. 22217), ribadendo anche di recente che: “In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perchè non richiesto (in assenza di cause di giustificazione,, revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudkialità giuridica necessaria, ne la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12976);

e) perchè nella specie si tratta di sospensiva ma che è stata data dopo il provvedimento del giudice di pace.

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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