Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21730 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 29/07/2021), n.21730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25100-2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO SOMMA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2015 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 13/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 455/2015, depositata il 13.3.2015, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Entrate notificava a N.G., quale amministratore di fatto e socio accomandatario occulto della s.a.s. 5P Cinquepi di B.B.M.M. avviso di accertamento per l’anno 2006 – scaturente da PVC della G. di F. – recante rideterminazione del reddito con conseguente rideterminazione di Irpef ed Iva, oltre sanzioni.

– All’esito del giudizio instaurato a seguito del ricorso proposto dal N. avverso il predetto atto impositivo, nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello da parte del contribuente, era confermata dalla CTR.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, il N. propone ricorso al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che svolge pure ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Va preliminarmente evidenziato che il Ministero delle finanze -peraltro, privo di legittimazione passiva – risulta coinvolto nel presente contenzioso per la prima volta nella odierna sede: da qui la inammissibilità del ricorso nei confronti del menzionato Ministero.

– Il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate va dichiarato, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., inammissibile – inammissibilità, peraltro, invocata anche da parte resistente – per plurime ragioni: manca la precisa esposizione dei fatti rilevanti di causa ed è invece presente un assemblaggio degli atti e dei documenti del giudizio di merito; i motivi – id est, le ragioni per cui si chiede la cassazione – non sono esattamente indicati e manca la indicazione delle norme sulle quali i motivi stessi si fondano (recte: si fonderebbero), dovendosi sottolineare che la natura di mezzo a critica vincolata del ricorso per cassazione -possibile solo per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c. – impone una rigorosa individuazione delle censure, mentre la odierna richiesta di cassazione della sentenza si risolve in una mera depuncia in termini di ingiustizia asseritamente sofferta.

– L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’Ufficio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 25 mila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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