Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21730 del 27/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/10/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 27/10/2016), n.21730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10495 – 2015 R.G. proposto da:

N.F., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Meta

(NA), al corso Italia, n. 62, presso lo studio dell’avvocato

Donatello Esposito, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia;

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 23.6/13.10.2014 della corte d’appello di Roma,

assunto nel procedimento iscritto al n. 51742/2013 V.G.;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 22

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla corte d’appello di Napoli in data 28.6.2010 N.F. si doleva per l’irragionevole durata del giudizio introdotto innanzi al tribunale amministrativo regionale della Campania con ricorso depositato il 26.1.1989 e definito dal tribunale adito, con l’accoglimento dell’iniziale istanza, con sentenza n. 901/2010.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 10.5/6.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava la propria incompetenza per territorio e la competenza ratione loci della corte d’appello di Roma.

Riassunto il giudizio, con decreto dei 23.6/13.10.2014 la corte d’appello di Roma accoglieva in parte il ricorso e condannava il Ministero resistente a pagare al ricorrente per l’irragionevole durata del giudizio presupposto la somma di Euro 3.750.00 oltre interessi.

Esplicitava la corte che il periodo indennizzabile si identificava con quello compreso tra il 26.1.1989, dì del deposito del ricorso al t.a.r., ed il 16.9.2004. data in cui “amministrazione aveva riconosciuto il diritto vantato e corrisposto le relative somme – (così decreto impugnato, pag. 2); che dunque il periodo successivo al 16.9.2004 non poteva “aver avuto alcun riflesso sulla persona del ricorrente in termini di sofferenza, paterna d’animo per l’attesa dell’esito della lite – (così decreto impugnato, pag. 2).

Esplicitava altresì che l’indennizzo per ciascun anno ricompreso nel periodo di irragionevole durata, decorrente dal febbraio 1992, poteva computarsi in Euro 300,00, “considerato anche il disinteresse manifestato nei confronti del giudizio presupposto – (così decreto impugnato, pag. 2).

Esplicitava inoltre che in dipendenza dell’entità dell’importo – Euro 10.500,00 inizialmente invocato le spese di lite potevano compensarsi fino a concorrenza di 1/2, con condanna del Ministero resistente a pagare il residuo 1/2 al difensore anticipatario del ricorrente.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di tre motivi N.F.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, degli artt. 2056 e 1226 c.c. nonchè dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U.; altresì l’esiguità dell’indennizzo riconosciuto.

Deduce che la quantificazione, in Euro 300,00, dell’indennizzo per ciascun anno di irragionevole durata risulta illogica ed ingiustificata rispetto al parametro di Euro 750,00, quale determinato dalla giurisprudenza di legittimità in aderenza alle indicazioni della Corte di Strasburgo.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, e dell’art. 2056 c.c.; segnatamente il mancato riconoscimento dell’indennizzo in relazione a parte del procedimento.

Deduce che la corte di merito avrebbe dovuto liquidare il danno tenendo conto pur del periodo successivo al 16.9.2004.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’operata regolamentazione delle spese di lite, la violazione e mancata applicazione delle norme in materia di soccombenza.

Deduce che il buon fondamento delle addotte ragioni avrebbe giustificato la condanna del Ministero all’integrale pagamento delle spese di lite: che al contempo si impone l’adeguamento degli onorari alla liquidazione operata nell’analogo giudizio tra C.D. ed il Ministero dell’Economia.

Si giustifica la disamina contestuale dei motivi di ricorso.

I motivi invero sono strettamente connessi.

In ogni caso sono tutti destituiti di fondamento.

Si rappresenta, in primo luogo, che è priva di peculiare valenza la prospettazione del ricorrente, veicolata propriamente dal primo motivo, secondo cui, contrariamente all’assunto della corte “appello di Roma, aveva “depositato istanza di fissazione in data 21.06.1989 smentendo in tal modo la presunta manifestazione di disinteresse” (così ricorso, pag. 5).

E difatti, depositata l’istanza di fissazione in data 21.6.1989, a distanza di sei mesi dal deposito dell’iniziale ricorso, effettivamente non risulta che N.F. abbia entro la data del 16.9.2004 – e, dunque, in un arco temporale che si proietta ben oltre la data del 21.6.1989 – in qualche modo sollecitato la trattazione o la definizione del processo (la corte distrettuale ha puntualizzato testualmente che “il ricorrente non ha mai presentato istanza di prelievo (cfr., la nota estratta dal sito della giustizia amministrativa) tanto che, con decreto reso in data 7.7.2008. il far. dichiarava la perenzione del ricorso-: così decreto impugnato, pag. 1. Ovviamente occorre tener conto che l’istanza di prelievo disciplinata dal R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 e l’istanza di fissazione d’uidienza, regolala dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 assolvono ci funzioni distinte, avendo la prima la.finalità di accelerare il processo mediante il riscontro del persistente interesse del ricorrente, e la seconda duella d’impedire, mediante il perfezionamento della costituzione del ricorrente e la fissazione dell’udienza. la perenzione del giudizio: cfr. Cass. (ord.) 19.1.2015, n. 780).

Si rappresenta, in secondo luogo, che ineccepibile è l’operata individuazione del dies ad quem del periodo indennizzabile.

Si rappresenta, più esattamente, a tal riguardo quanto segue.

Da un canto, che l’assunto del ricorrente, secondo cui “lo spontaneo riconoscimento (…) nel caso di specie non si è tradotto in una completa soddisfazione del diritto azionato (avendo la P.A. (…) solo parzialmente soddisfatto il diritto del ricorrente)” (così ricorso, pag. 10), è in pari tempo generico ed, in ordine alla specifica deduzione della parziale soddisfazione del diritto, indimostrato.

Dall’altro, che del tutto congrua e plausibile è l’individuazione del limite del 16.9.2004, quale dies ad quem del periodo indennizzabile, se è vero – siccome è vero – che al riconoscimento ha fatto seguito la corresponsione delle somme ex adverso reclamate, sicchè evidentemente alcun “patema d’animo” poteva significativamente persistere in relazione alla formale pendenza della lite, e se è vero – siccome è vero – che in sede di valutazione della domanda di equa riparazione, nell’accertare la violazione della durata ragionevole del processo, il giudice deve considerare tutte le circostanze del caso, ivi compreso il comportamento delle parti (cfr. Cass. 7.11.2002, n. 15611).

Si rappresenta, in terzo luogo, che non merita censura alcuna l’operata quantificazione – in Euro 300.00 – dell’indennizzo dovuto per ciascun anno di irragionevole durata.

Si rappresenta segnatamente a tal proposito, che questa Corte di legittimità spiega che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nell’interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione o la definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse. ha liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato, di regola, tra gli importi di Euro 350 e quello di Euro 550 per anno; che il giudice nazionale, quindi, deve liquidare l’importo complessivo dell’indennizzo alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi (cfr. in tal senso Cass. 6.9.2012, n. 14974, ove si è soggiunto che, in relazione ad un giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti, definito in primo grado con sentenza di rigetto dopo circa ventiquattro anni, non deve scendersi al di sotto della soglia complessiva di 12.000 Euro).

In questo quadro l’operata quantificazione dell’indennizzo annuo risulta più che giustificata, sicchè a pieno titolo può essere condivisa ed avallata.

All’uopo si rimarca che la materia del contendere – la “posta in gioco- – nell’ambito del giudizio “presupposto” oggettivamente non era di particolare rilievo, ovvero aveva una valenza del tutto modesta, giacchè concerneva il riconoscimento al N. di spettanze a lui dovute quale ex dipendente della “Circumvesuviana” (cfr. Cass. 12.7.2011, n. 15268, secondo cui. in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 il giudice nazionale deve fare riferimento ai criteri di determinazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati dalla Corte europea, potendosene discostare solo in presenza di determinate circostanze, quali la natura ed entità della cosiddetta “posta in gioco e le condizioni socio-economiche del richiedente; pertanto, legittimamente il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari C.E.D.U., qualora, come nella specie, accerti la modestia della “posta in giocò’ sia per il valore della causa. sia per la natura collettiva del ricorso, che può indurre ad una minore personalizzazione della controversia e, di conseguenza, ad una minore sofferenza per il suo prolungarsi).

Si rappresenta, infine, che i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dagli artt. 91 c.p.c. e ss. (cfr. Cass. 22.1.2010, n. 1101).

Ed, altresì, che la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); che, a tale fine. la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi. dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (cfr. Cass. 22.2.2016, n. 3438).

Su tale scorta si ribadisce che la corte territoriale ha, contrariamente alla prefigurazione del ricorrente, identificato con il 16.9.2004 il dies ad quem del periodo indennizzabile, sicchè ha solo in parte accolto la sua domanda. A pieno titolo, perciò, si configurano gli estremi della “parziale soccombenza”.

D’altro canto, questa Corte spiega che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. Cass. 31.1.2014, n. 2149). Ed, ancora, che, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice. che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289).

In questi ultimi termini del tutto ininfluente è nella fattispecie la liquidazione che la medesima corte d’appello di Roma ha operato nell’asserito analogo giudizio iscritto al n. 51743/2013 tra C.D. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha, di fatto, svolto difesa alcuna. Nonostante il rigetto del ricorso, pertanto, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013) (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2016

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