Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21730 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

POMODORO DA MICHELE DI ERCOLE MICHELE E C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

MARIA CRISTINA 8 presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato OMENETTI TRONELLI

GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 128/2006 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 31/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato GOBBI GOFFREDO, che si riporta

agli scritti;

il P.M. non si oppone alla Relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche n. 128/4/06, depositata il 31 ottobre 2006, con la quale, accolto parzialmente l’appello della società Pomodoro da Michele di Ercole Michele snc, la sanzione, irrogata per la mancata registrazione di quattro dipendenti nella gestione di un ristorante, veniva ulteriormente ridotta, dopo che il primo giudice a sua volta aveva riconosciuto m parte fondata l’opposizione avverso il relativo avviso di irrogazione. In particolare il giudice di appello affermava che i giorni di effettivo lavoro prestato dai dipendenti erano molto ridotti rispetto a quanto preteso dall’agenzia, giusta anche le dichiarazioni rese dai medesimi. La Pomodoro da Michele resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che le dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori dell’Inps non potevano costituire prova, ma solo indizio, che non poteva avere alcuna efficacia in mancanza di altri elementi, posto che normalmente le persone subordinate nel rapporto di lavoro fanno affermazioni non veritiere anche per tema di licenziamento o altro, con la conseguenza che la contribuente doveva fornire la prova del suo assunto.

Il motivo è infondato. Invero il collegio non ignora che il D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. nella L. 23 aprile 2002, n. 73 – il quale prevede l’applicazione cella sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso dall’inizio dell’anno e la data della contestazione della violazione – è stato introdotto per inasprire ulteriormente il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni di varia natura volte ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso in tema di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. Pertanto il predetto meccanismo presuntivo esclude qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno, e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a quella durata, fino a prova contraria, facente carico all’autore della violazione (Cfr.

anche Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010, Sezioni Unite: n. 23206 del 2009). Peraltro la possibilità di introdurre, nel giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, fa sì che esse hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e come tali devono essere valutate dal giudice – non potendo costituire da sole il fondamento della decisione – nei contesto probatorio emergente dagli atti, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 5957 del 15/04/2003, n. 4269 del 2002) . Tuttavia nel caso in esame la CTR osservava esattamente che gli elementi favorevoli alla contribuente appellante erano costituiti, oltre che dalie dichiarazioni degli stessi lavoratori, anche dal fatto che la relativa contabilità circa la loro assunzione lo stesso giorno del sopralluogo dei funzionari dell’Inps si trovava presso il consulente del lavoro dell’azienda, e che due dipendenti erano risultati, allo dipendenze di terzi fino a pochi giorni prima.

Si tratta di valutazioni di fatto che non possono essere messe in discussione in questa sede.

3. Con il secondo, terzo e quarto motivi, la ricorrente denunzia violazione di norme di legge circa la decorrenza della sanzione e la contraddittorietà della motivazione relativamente alla prova presuntiva ex lege, i quali rimangono assorbiti da quanto enunciato col primo motivo.

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, atteso l’esito alterno del giudizio nei gradi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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