Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21730 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SALERNO SISTEMI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Taranto n. 18,

presso l’avv. Antonio Brancaccio, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 328/9/11, depositata il 22

giugno 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

febbraio 2017 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Sorrentino Federico, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per la ricorrente e

l’avv. Laura Clarizia (per delega) per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 23421 del 2010, in controversia concernente due ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti della Salerno Sistemi s.p.a. al fine di recuperare, per gli anni 1998 e 1999, l’IRPEG non versata in forza del regime agevolativo previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427) e dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, per le società per azioni a capitale pubblico maggioritario istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22: regime qualificato “aiuto di Stato”, incompatibile con il mercato comune, con decisione della Commissione delle Comunità europee del 5 giugno 2002, 2003/193/CE.

Per quanto qui ancora interessa, il giudice di rinvio ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio, riducendo la pretesa per l’anno 1999 da Euro 647.080,22 ad Euro. 372.457,22, in accoglimento della domanda subordinata formulata dalla contribuente: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto documentalmente provata la tesi della società secondo cui nella dichiarazione relativa al predetto anno era stata riportata, per errore materiale, una variazione in aumento per un importo superiore a quello effettivo, così determinando una maggiore imposta pari ad Euro 274.623,00, errore che poteva e doveva essere corretto anche in sede contenziosa.

2. La Salerno Sistemi s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perchè il giudice di rinvio non si è pronunciato sull’eccezione dell’Ufficio secondo cui la domanda subordinata proposta dalla contribuente (ed accolta) si configurava quale tardiva richiesta di rimborso e, quindi, quale inammissibile domanda riconvenzionale.

Il motivo è inammissibile perchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ult., Cass. n. 321 del 2016), il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale sussiste esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (ciò che la ricorrente denuncia con il secondo motivo).

2. Col secondo motivo, infatti, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19 sulla base delle argomentazioni già esposte nella prima doglianza.

La censura è infondata.

E’ vero, e va qui ribadito, che il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, conseguendone, pertanto, la incompatibilità con la struttura del processo atteso il suo carattere impugnatorio – della domanda riconvenzionale da chiunque proposta; con la conseguenza che, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un qualsiasi atto lato sensu impositivo, il contribuente non può chiedere, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto – a suo avviso indebitamente – già versato (Cass. nn. 4334 e 15317 del 2002, 20516 del 2006, 20433 del 2011, 4145 del 2013).

Ma non è questo il caso di specie.

Come si legge, infatti, nello stesso ricorso per cassazione, l’Ufficio nel giudizio di rinvio aveva eccepito che “la dichiarazione armo 1999 (…) è stata presentata dalla parte ed autoliquidata, senza che intervenisse alcuna variazione da parte dell’Ufficio, il quale, con le comunicazioni-ingiunzioni ha solo recuperato le imposte autoliquidate e non versate dalla società. Pertanto in questa sede è preclusa al giudice la possibilità di qualsiasi valutazione di merito”.

Non essendovi stato, pertanto, alcun versamento d’imposta, e quindi alcun rimborso da richiedere, la contribuente aveva pieno titolo ad opporsi, in sede contenziosa, alla pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati, anche se questi si limitavano ad esigere il pagamento di imposte dichiarate dalla contribuente medesima.

Deve, infatti, ritenersi, in virtù del generale e ormai consolidato principio della emendabilità delle dichiarazioni fiscali, che, qualora il contribuente dichiari, ma poi ometta di versare, una determinata imposta, ben può attendere, senza che ciò comporti alcuna decadenza, l’eventuale pretesa dell’amministrazione e, mediante l’impugnazione dell’atto lato sensu impositivo notificatogli, opporsi in sede contenziosa alla pretesa stessa, facendo valere errori, di fatto o di diritto, commessi in suo danno nella redazione della dichiarazione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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