Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21730 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 06/09/2018), n.21730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14027/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO

25, presso lo studio dell’avvocato ANGELO REMEDIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO ROMEO, ALBERTO EMANUELE BONI;

– ricorrente

contro

PREFETTURA DI MODENA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICI DI PACE di MODENA, depositata il

27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – La cittadina albanese M.A. ricorre per cassazione per un motivo, nei confronti della Prefettura di Modena, contro l’ordinanza del 27 aprile 2017 con cui il Giudice di pace di Modena ha respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti il 23 gennaio 2017.

La Prefettura di Modena non ha spiegato difese.

considerato che:

2. – Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 2007, art. 1 e della L. 30 ottobre 2014, n. 161, in relazione alla fattispecie di soggiorno di breve durata.

ritenuto che:

3. Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

4. – Il ricorso e improcedibile.

Difatti, in violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 2, la ricorrente ha depositato una semplice copia fotostatica, mancante della certificazione di conformità, del provvedimento impugnato.

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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