Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2173 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2173 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 5756-2017 proposto da:
ISCHIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FUSCO 104, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentata e
difesa dall’avvocato NICOLA SIMEONE;
– ricorrente contro
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GENNARO DI MAGGIO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 7176/44/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/07/2016;

C- O

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario
effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve
ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che
l’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i
servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono
comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a
mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla I. n. 890 del 1982, tra cui vanno
annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n.
19467/16, 23887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord.
n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non
condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama
giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v.
Cass. sez. un. 13453/17).
Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come
incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente
controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la
concorrenza.
La I. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con
decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. Igs. 22
luglio 1999, n. 261.
soppressione
Tale
abrogazione
espressa
comporta,
quindi,
la
dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale
fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e
comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della I. n. 890/1982, nonché dei
servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi
dell’art. 201 del d. Igs. n. 285/1992.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla
succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura
interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta
abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11, comma 1, delle
disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne
la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di
pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo
invio raccomandato.
Inoltre, bisogna evidenziare come il comma 57 dell’art. 1 della I. n.
124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato
disposto con il comma 58 della citata norma.

Ric. 2017 n. 05756 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

R.G. 5756/17
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il comune
impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la
sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI
2008, lamentando il vizio di violazione di norme di diritto, in relazione
all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., relativamente alla censura sollevata in
appello sulla modalità di notifica dell’atto impositivo mediante posta privata,
che i medesimi giudici d’appello avrebbero dovuto considerare inesistente.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.
Il motivo è fondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario,

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società
intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in
C.2.300,00 oltre C 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 21.12.2017

Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all’art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente
periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le
notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 […], deve essere
subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla
sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei
servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal
29 agosto 2017) «l’autorità nazionale di regolamentazione di cui all’articolo
1, comma 2, lettera u-quater) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261» «determina, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del predetto decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, sentito il
Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle
licenze individuali relative ai servizi di cui all’articolo 5, comma 2, secondo
periodo, del medesimo decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 26, introdotto
dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità
determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e
all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura
dei medesimi servizi».
Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove
licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva
sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare
ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla
giurisprudenza di questa Corte innanzi citato.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione
dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi,
con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente
inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n.
14916/16, in particolare, v. §2.8 lett. a).
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art.
384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.
Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l’alterno esito con
il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza per la presente fase e
sono liquidate come in dispositivo.

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