Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2173 del 29/01/2010

Cassazione civile sez. I, 29/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 29/01/2010), n.2173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

OSSERVA

Che O.A., con ricorso per Cassazione notificato il 7.4.2008, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 16 aprile 2007 che, in parziale accoglimento della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio, introdotto innanzi al TAR Campania con ricorso 15.9.2000 e definito con sentenza 25 marzo 2005, in relazione all’eccesso di durata rispetto al limite di ragionevolezza apprezzato in tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale su base annua di Euro 960,00 e le spese processuali in Euro 293,58.

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha spiegato difesa.

Che il primo motivo, con cui il ricorrente richiama l’obbligo del giudice nazionale di uniformarsi alla giurisprudenza CEDU vincolante in sede nazionale e’ inammissibile. Premesso che la Corte territoriale si e’ uniformata al limite di congruita’ di tre anni indicato in sede europea, resta da osservare che sarebbe stato onere del ricorrente provare che le evenienze del caso concreto avrebbero consentito di definire il processo in tempo piu’ rapido; ne’ di certo tale onere puo’ ritenersi assolto mediante astratti richiami enunciati privi di correlazione con la fattispecie esaminata.

Che analoga sorte meritano le censure con cui si lamenta omessa liquidazione del bonus forfetario di Euro 2.000,00, in maniera parimenti generica. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto tale somma in relazione a determinate controversie di particolare importanza tra le quali ha inserito le cause previdenziali, ma cio’ non vuol dire che ogni causa di tale natura sia per cio’ solo importante, e la relativa valutazione e’ rimessa all’apprezzamento dell’organo di merito, che essendogli concessa la facolta’ discrezionale di adattare alla fattispecie i criteri indicativi di liquidazione, puo’ comprendere nella determinazione della componente non patrimoniale anche il bonus in discussione ove ritenga la particolare incidenza della natura della causa sul patema denunciato. Ne’ cio’ implica obbligo di specifica motivazione, che devesi ritenere implicita.

Che in ordine alla riferibilita’ dell’indennizzo liquidato al solo eccesso di durata, si richiamano i precedenti di questa Corte nn. 3716, 1354 e 10415 del 2008.

Che le censure in punto liquidazione del danno sono infondate poiche’ la Corte di merito ha applicato seppur nel minimo i parametri europei richiamati apportandovi riduzione ragionevole, giustificata alla luce della rappresentata assenza d’attivita’ sollecitatoria dell’istante, com’era in suo potere.

Che sono inammissibili le censure in punto spese laddove lamentano genericamente difetto di motivazione circa voci che si assumono pretermesse. Sono invece fondati i soli motivi con cui si censura errata applicazione da parte della Corte territoriale della tabella applicabile al procedimento in esame.

In parte qua l’impugnato decreto deve percio’ essere cassato, e non necessitando ulteriori indagini istruttorie, la causa puo’ essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., determinando le spese giudiziali secondo la tariffa vigente per i procedimenti ordinari nella misura indicata in dispositivo.

Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, le spese della presente fase di legittimita’ vengono compensate nella misura di 2/3, ponendo il residuo a carico dell’amministrazione soccombente. Con attribuzione in favore del procuratore antistatario per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali che liquida per la fase di merito in Euro 100,00 per esborsi, Euro 173,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario. Compensa per 2/3 le spese del presente giudizio di legittimita’ e condanna l’amministrazione soccombente al pagamento del residuo che liquida in Euro 210,00 oltre Euro 33,00 per esborsi, oltre ancora spese generali ed accessori di legge per entrambe le liquidazioni, con attribuzione in favore dell’Avv. Alfonso Luigi Marra per entrambe le liquidazioni.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010

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