Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2173 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.27/01/2017),  n. 2173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10151-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro in carica, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., F.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 73/2013 della CORTE D’APPELLO DI REGGIO

CALABRIA, emessa il 10/01/2013 e depositata il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Gabriella D’Avanzo, per l’Avvocatura Generale dello

Stato, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione contro B.P. e F.G., avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 22 febbraio 2013.

p.2. Nessuna delle intimate ha svolto attività difensiva.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione alla difesa erariale unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

p.3. Il ricorso pone una questione pregiudiziale inerente la irritualità della notificazione nei confronti della B..

Invero, nel giudizio di appello la medesima è rimata contumace, ma la difesa erariale ha provveduto a notificarle il ricorso presso un difensore domiciliatario, evidentemente quello che aveva il patrocinio della B. in primo grado, dove il giudizio insorse con un ricorso per decreto ingiuntivo che essa stessa aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria.

Poichè la domiciliazione presso il difensore di primo grado, se la parte rimane contumace nel giudizio di appello, resta priva di effetti ai fini della successiva impugnazione della sentenza di appello, la notificazione del ricorso per cassazione alla B. appare nulla (Cass. sez. un. n. 10817 del 2008) e, conseguentemente, si palesa la necessità che debba ordinarsi il rinnovo della notificazione personalmente alla medesima.

Ne segue la necessità che, affinchè si provveda in questo senso, la trattazione del ricorso venga fissata in camera di consiglio ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Ne segue che, previo rilievo della nullità della notificazione del ricorso per le ragioni indicate dalla relazione, deve essere ordinato a parte ricorrente di provvedere al suo rinnovo nei confronti di B.P..

All’uopo si concede temine di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente.

PQM

La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso nei confronti di B.P., ne ordina il rinnovo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente, con successivo rispetto delle formalità di cui all’art. 371-bis c.p.c. Rinvia la trattazione a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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