Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2173 del 05/02/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2173 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 16062-2012 proposto da:
DI BUO’ DOMENICO (DBEDNC43C11A462M), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VINICIO BAMONTI, GIACOMO IACHINI, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (01165400589) in
persona del Dirigente con incarico di livello generale Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE
144,
presso la SEDE LEGALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANA
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Data pubblicazione: 05/02/2015
ROMEO e LUCIA PUGLISI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– conttoricorrente avverso la sentenza n. 156/2012 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
M.AROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
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2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e non scalfite dalle osservazioni svolte dal
ricorrente nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.. In
quest’ultima, infatti, il Di Buò insiste nel dolersi della valutazione,
effettuata dai giudici del merito, a suo avviso sussistendo una carenza di
approfondimento in ordine all’esistenza, prima dell’inizio
dell’esposizione lavorativa, di fattori genetici o fisiologici di malattie
linfatiche ovvero in ordine all’incidenza, quantomeno concausale
(“remota ed indiretta”), dell’esposizione sulla sindrome linfopoiteica.
Come già evidenziato, però, la Corte territoriale, sulla base di un
accertamento in fatto incensurabile in questa sede, ha escluso, con
motivazione adeguata, la rilevanza della mera possibilità dell’origine
professionale della malattia denunciata in particolare evidenziando
Ric. 2012 n. 16062 sez. ML
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ud. 11-12-2014
potere discrezionale, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità
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come, nella specie, fosse mancato ogni riscontro in ordine alla pretesa
idoneità causale tra le sostanze cui il Di Buò era risultato esposto (carbon
black, vinil acetato, stirene e butadiene) rispetto a tale malattia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
f
proc. dv. per la definizione camerale del processo.
4 – Nu112, infine, è dovuto per le spese di giudizio, avendo il Di Buò
presentato dichiarazione per l’esenzione dalle spese processuali ai sensi
dell’art. 152 disp. att. cod. proc. dv., nel testo introdotto dal D.L. 30
settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con
modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, l’11 dicembre 2014
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3- Conseguentemente il ricorso va rigettato.