Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2173 del 01/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 01/02/2021), n.2173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7903/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA

GIANNICO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

Z.G., P.M., M.L.,

PE.CL., S.A., MA.AN., PI.BR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2544/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2014 R.G.N. 3823/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto ai ricorrenti Pi., P.M., M.L., Pe.Ca., Sa.Ag., Ma.An., Z.G., tutti dipendenti della Texas Instrumenti Italia il c.d. beneficio amianto.

Con riferimento alla ricorrente Z.G. la Corte ha ritenuto fondato l’appello in quanto tale lavoratrice aveva affermato di essere stata esposta all’amianto fino (OMISSIS) e non come indicato in sentenza fino (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con due motivi. Pi., P.M., M.L., Pe.Ca., S.A., Ma.An. Z.G., sono rimasti intimati.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo l’Inps denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Rileva che i ricorrenti avevano affermato di essere stati esposti all’amianto fino al (OMISSIS) e la Z. fino al (OMISSIS) e che invece erroneamente la sentenza aveva riconosciuto l’esposizione fino al (OMISSIS). Lamenta che in appello aveva denunciato tale fatto,ma che tuttavia la Corte aveva omesso di pronunciarsi.

4. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per non aver valutato che la ricorrente Z. riducendo l’esposizione fino al (OMISSIS) non raggiungeva il prescritto periodo di esposizione decennale.

5. Il ricorso è fondato.

6. Come risulta dalla stessa sentenza impugnata i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del beneficio dell’amianto per il periodo fino (OMISSIS) e che, invece, erroneamente il Tribunale aveva accertato il beneficio per il periodo successivo fino al (OMISSIS).

Nel giudizio d’appello l’Istituto aveva denunciato tale circostanza, ma la Corte d’appello ha omesso di esaminare e decidere la questione sollevata dall’appellante limitandosi a valutare la posizione della sola ricorrente Z. riconoscendo ad essa il beneficio fino al (OMISSIS),come affermato dal CTU, e non già quello riconosciuto dal Tribunale per il periodo fino al (OMISSIS).

L’Istituto denuncia, inoltre,che anche la pronuncia nei confronti della Z. era erronea in quanto emessa in violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non avendo valutato il rilievo secondo cui la Z. non raggiungeva il prescritto periodo di esposizione all’amianto ultradecennale. Anche sotto tale profilo la Corte d’appello ha omesso qualsiasi pronuncia circa la sussistenza dell’esposizione decennale di detta lavoratrice e dunque anche sotto tale profilo il ricorso è fondato.

7. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, il giudizio deve essere rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perchè esamini i rilievi fattuali formulati dall’Istituto e denunciati nel ricorso in cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2021

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