Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21729 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 27/01/2017, dep.20/09/2017),  n. 21729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1207-2011 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUGENIO

CISTERNA 44, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ALESSIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 42/2010 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALESSIO che si riporta al ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi

formulati, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO

che:

R.E. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 42/4/2010 dep. 20.5.2010, che su impugnazione di cartella di pagamento con la quale era stato richiesto il pagamento del residuo importo di Euro 21714,00 sulla somma percepita a titolo di TFR nel 2003, notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

Il R. aveva impugnato la cartella, contestando l’assoggettamento dell’importo di cui all’incentivo all’esodo erogato dal datore di lavoro Fondital s.p.a., che riteneva dovesse essere ridotto del 50%, non avendo egli ancora compiuto il cinquantacinquesimo anno di età: ciò in base al principio delle pari opportunità, come confermato dalla Corte di giustizia UE, che consente alle donne il pensionamento al cinquantesimo anno di età. Aveva altresì rilevato di avere già versato l’ulteriore somma richiesta in cartella (per Euro 281,82) e aveva chiesto la sospensione del processo tributario, in attesa della definizione del giudizio promosso davanti al giudice del lavoro.

La C.T.P., ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la sospensione del processo (ex art. 295 c.p.c.), e constatato l’avvenuto parziale sgravio della residua somma di Euro 281,82, rigettava il ricorso.

La C.T.R., su appello del contribuente, ha statuito che l’unico motivo sostanziale di richiesta di annullamento della cartella consisteva nella duplicazione dell’importo di Euro 282,82, pagato dal contribuente e non considerato nell’iscrizione a ruolo, del quale però sia l’Ufficio sia la C.T.P. avevano già in primo grado evidenziato l’avvenuto sgravio; ha confermato per il resto le statuizioni della sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza (ex art. 370 c.p.c., comma 1).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo del ricorso il R. deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 (art. 19, comma 4 bis, TUIR, concernente la disciplina fiscale applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro), per non avere la C.T.R. applicato la giurisprudenza comunitaria sulle pari opportunità, con conseguente disapplicazione della norma indicata.

Il motivo è inammissibile, non avendo la C.T.R. fatto applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, Tuir (norma abrogata dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 23, conv. nella L. 4 agosto 2006, n. 248 al fine di eliminare i profili di incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria), risultando non affrontata la questione dalla sentenza impugnata, dalla quale si evince che era stata richiesta solo la sospensione del giudizio tributario in attesa della decisione del giudice del lavoro ex art. 295 c.p.c..

Il denunciato vizio doveva in ogni caso essere proposto, con adeguato rinvio agli atti di causa ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia da parte del giudice di merito, integrante un difetto di attività da dedurre quale error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale, giacchè tale censura presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto (V. da ultimo Cass. n. 329 del 12/01/2016).

2. Col secondo motivo del ricorso si deduce vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla spettanza del beneficio fiscale sulla somma erogata per incentivo all’esodo, per avere la C.T.R. genericamente motivato sulla questione.

Questo motivo è fondato.

A fronte delle contestazioni del contribuente, che ha dedotto fin dal primo grado del giudizio e riproposto in appello la mancata applicazione della riduzione del 50% dell’aliquota sulla somma per incentivo all’esodo, la C.T.R. si è limitata ad affermare, con motivazione del tutto insufficiente, che “… non vi sono validi motivi addotti dal contribuente atti a inficiare il fondamento logico/giuridico della sentenza appellata, correlati alle argomentazioni in essa recepite”.

Il motivo va dunque accolto, con la precisazione che il contribuente potrà ottenere, ove il giudice di merito ne ravvisi i presupposti, esclusivamente l’annullamento della cartella, ma non anche il rimborso di quanto eventualmente versato in più, rimborso che non risulta sia stato richiesto ai sensi e nei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e non essendo ammessa nel processo tributario la domanda riconvenzionale.

3. In conclusione va accolto il secondo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, che provvederà anche sulle spese del giudizio.

PQM

 

Accoglie il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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