Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21729 del 08/10/2020

Cassazione civile sez. I, 08/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 08/10/2020), n.21729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16846/2015 proposto da:

Equitalia Sud S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Ruccia, giusta

procura a margine del ricorso per cassazione, unitamente al quale è

elettivamente domiciliato in Roma, nello studio dell’avv. Fabio

Codognotto;

– ricorrente –

contro

Curatela fallimentare (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS), in persona del

Curatore, Avv. F.F..

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di BARI n. cronol. 2766/2015 del 21

maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bari, con decreto del 21.5.2015, ha rigettato l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da Equitalia Sud s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.a.s. della somma di Euro 2.698.179,26, per crediti iscritti nei ruoli formati e resi esecutivi a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, in ragione della mancanza di sottoscrizione dell’asseverazione richiesta dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 – della conformità al ruolo degli estratti del ruolo medesimo prodotti dalla concessionaria.

Equitalia Sud S.p.a. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) S.a.s. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.a. lamenta la violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, rilevando che la norma in questione non attribuisce al concessionario il potere di asseverare la conformità dell’estratto di ruolo al ruolo, ma solo quello di asseverare la provenienza dell’atto dall’ente impositore, e non richiede che detta asseverazione sia sottoscritta.

Il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto diverse da quelle dedotte dalla ricorrente.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 31190/2017, 16603/2018, 16112/2019) il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, il quale prevede che “sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”, non è riferibile agli estratti dei ruoli, che sono formati dallo stesso concessionario sulla base del documento informatico consegnatogli: il Tribunale ha pertanto erroneamente ritenuto applicabile tale norma al caso di specie.

Il riferimento normativo appropriato è invece rappresentato dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, nel testo, in vigore dal 25 gennaio 2011, sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 16, comma 1, il quale, al comma 2, stabilisce che “le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”, aggiungendo che “resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Nella specie, non risultando che il curatore ne avesse contestato la conformità all’originale, era dunque precluso al Tribunale di disconoscere l’efficacia probatoria degli estratti del ruolo prodotti dalla ricorrente, trattandosi di copie parziali su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, ed aventi quindi il medesimo valore del ruolo.

All’accoglimento del motivo consegue la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Bari, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2020

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