Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21728 del 29/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, (ud. 14/05/2021, dep. 29/07/2021), n.21728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE F. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20280-2015 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P. ZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO SOMMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 342/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

4 Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 342/52/15, depositata il 15.1.2015, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso sentenza con cui la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da N.G. avverso avviso di accertamento – con riferimento all’anno 2006 – traente origine da PVC redatto dalla G. di F. a carico della società L. C. srl Unipersonale (di cui il N. era legale rappresentante) con il quale era stata contestata, ai fini Ires Iva ed Irap, la contabilizzazione di ricavi relativi a cessioni di beni inesistenti nei confronti della soc. Nuova Distribuzione srl, beni derivanti da acquisti fittizi – risalenti all’anno 2006 – dalla soc. 5P sas.

– Con il ricorso introduttivo del giudizio, il N. aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove e degli acquisiti, difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 19, incompetenza dell’ufficio accertatore e violazione del ne bis in idem.

– La CTP aveva accolto il ricorso per violazione del principio di specialità sul rilievo che fosse speciale la norma penale, per effetto della contestazione di un dolo specifico e che fosse in corso un procedimento penale essendo stato il verbale della G. di F. trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli.

– La sentenza della CTP era gravata di appello da parte dell’Ufficio che deduceva la inammissibilità dei motivi aggiunti e l’errata applicazione del principio di specialità, oltre a insistere, nel merito, sul coinvolgimento del N. nel meccanismo fraudolento di cui al PVC.

– Tale sentenza era riformata dalla CTR che – in accoglimento dell’appello dell’Ufficio – censurava la statuizione contenente l’accoglimento di eccezione (quella di violazione del principio di specialità) proposta tardivamente (in sede di motivi aggiunti) in assenza di qualsivoglia motivazione al riguardo e, comunque, per non avere fatto corretta applicazione del principio generale del concorso apparente tra la norma penale e quella tributaria, atteso che nella specie non era ancora conosciuta la fattispecie di reato contestata risultando accertato unicamente che il verbale della G. d. F. era stato trasmesso all’autorità giudiziaria.

– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza il N. propone ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze (non costituito) e dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di sei motivi che recano: 1) “Carenza di motivazione”; 2) “Cancellazione della società”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 55”; 4) “Violazione del principio di specialità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 19”; 5) “Competenza dell’ufficio accertatore”; 6) “Ne bis in idem”.

– Va preliminarmente evidenziato che il Ministero delle Finanze -peraltro, privo di legittimazione passiva – risulta coinvolto nel presente contenzioso per la prima volta nella odierna sede: da qui la inammissibilità del ricorso nei confronti del menzionato Ministero.

– Occorre ora, sempre in via preliminare, prendere in esame l’eccezione di inammissibilità del ricorso – formulata dalla resistente – per avere parte ricorrente omesso di indicare le specifiche norme di legge di cui assume la violazione e il riferimento puntuale alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1.

– Il ricorso effettivamente presenta le caratteristiche denunciate da parte resistente, di talché è giustificato un giudizio di inammissibilità dello stesso, quanto meno con riferimento ai motivi primo, secondo, quinto e sesto.

– In ogni caso un esame del ricorso nel merito porta alla conclusione che lo stesso non è accoglibile, per plurime ulteriori ragioni, e va dunque rigettato.

– Quanto al primo motivo, la censura – attinente a presunta carenza di motivazione dell’avviso è proposto per la prima volta nella presente sede: da qui la inammissibilità dello stesso.

– Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la illegittimità della notifica dell’atto di contestazione, in quanto effettuata ad amministratore di società cessata: la notifica reca la data del 7.3.2013; la soc. L. C. srl Unipersonale, della quale il N. era stato amministratore, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.7.2010 per trasferimento all’estero (Barcellona); da ciò consegue – è la conclusione del ricorrente – che questi non aveva alcuna legittimazione attiva che giustificasse il ricevimento della notifica di qualsivoglia atto, non potendosi riconoscere al fine di conferire legittimità all’atto impositivo – la qualifica di “autore delle violazioni” (poi “amministratore di fatto”) utilizzato dalla parte epariale.

– Il carattere della novità connota anche tale censura, per altro carente anche per autosufficienza, con la conseguenza che il motivo va giudicato come inammissibile.

– Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta che l’Ufficio non ha proposto specifiche ragioni a sostegno dell’appello.

– Il motivo è inammissibile per mancanza totale di autosufficienza, nulla essendo stato riportato, tanto più a fronte dell’espressa e puntuale valutazione della CTR.

– Con il quarto è denunciata la violazione del principio di specialità.

– Il motivo è da rigettare, perché inammissibile -così confermandosi quanto motivatamente affermato dalla stessa CTR sul punto- a ragione della proposizione della questione in sede di motivi aggiunti al ricorso introduttivo; invero il contribuente, in violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 24, ha proceduto alla integrazione dei motivi di ricorso, sebbene la medesima non fosse stata resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera di altre parti del processo.

– Quanto alla asserita incompetenza della Direzione provinciale, di cui al quinto motivo, esso va dichiarato inammissibile in quanto prospettato anch’esso – in sede di memorie aggiuntive al ricorso introduttivo, rilevando quindi la correttezza della sentenza impugnata, per avere la CTR, la quale ha affermato la tardività della proposizione della questione con conseguente inammissibilità del relativo motivo di appello; va anche detto, per completezza, che tale statuizione non è stata (ndr: testo originale non comprensibile) con la conseguenza che sul punto si è formato il giudicato.

– Le ragioni appena esposte supportano anche il commento del sesto motivo, secondo cui sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, censura formulata in carenza di specificità, che (ndr: testo originale non comprensibile) la ratio della decisione.

– Conclusivamente il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate va rigettato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 25mila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2021

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