Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21728 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 22/03/2017, dep.20/09/2017),  n. 21728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18127/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GENERAL ENTERPRISE COSTRUZIONI s.r.l., in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

D.G., rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Maurizio Eustachio Sarra, ed

elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte

Suprema di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata, n. 148/01/2013, depositata in data 16 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017

dal Cons. Lucio Luciotti;

Letta la memoria depositata in data 13/02/2017 dal Pubblico

Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso

Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

PREMESSO

– che l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Basilicata n. 148 del 16 aprile 2013, di rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze del processo verbale redatto dai propri funzionari in data 24.12.2008, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IVA, un maggior reddito d’impresa ai fini IRES ed un maggior valore della produzione IRAP per l’anno di imposta 2005, conseguiti dalla predetta società nella vendita di immobili, e non contabilizzati;

– che la CTR riteneva che la pretesa fiscale risultante dall’avviso di accertamento, peraltro privo di adeguata motivazione in quanto i maggiori ricavi erano stati desunti dal c.d. “valore normale” degli immobili compravenduti determinato mediante l’applicazione delle quotazioni OMI, che era criterio non più previsto dall’ordinamento stante l’intervento abrogativo operato dalla L. n. 88 del 2009, era infondata in quanto l’ulteriore elemento valutativo utilizzato dall’amministrazione finanziaria e consistente nel rilevato scostamento tra il corrispettivo pattuito e l’importo dei mutui erogati ad alcuni degli acquirenti degli immobili, non integrasse, alla stregua delle dichiarazioni rese dai mutuatari, quella prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei a giustificarla.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce l’error in iudicando in cui è incorsa la CTR sotto due diversi profili;

– che sotto il primo profilo sostiene che i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto inapplicabile al caso di specie – che, a dire della ricorrente, riguarda redditi conseguiti nell’anno di imposta 2006 – la presunzione legale di maggiori ricavi dalla compravendita di immobili desunta dai valori OMI, posta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), nella versione applicabile ratione temporis (ovvero come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006), e quindi anteriormente alla modifica apportata dalla Legge comunitaria 2008 (n. 88 del 2009), con conseguente violazione delle regole di riparto probatorio;

– che sotto il secondo profilo sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto, in presenza di diversi ed incontestati elementi presuntivi di maggiori ricavi, che l’accertamento fosse fondato solo sull’applicazione – peraltro legittima – delle quotazioni OMI;

– che con il secondo motivo lamenta insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere i giudici di appello obliterato qualsiasi valutazione delle circostanze di fatto, decisive per il giudizio, su cui l’amministrazione finanziaria ha fondato la propria pretesa, quali un valore degli immobili compravenduti dichiarato in misura inferiore sia a quello normale, determinato secondo le quotazioni OMI, sia al mutuo erogato all’acquirente, la genericità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti e l’assenza di qualsiasi prova circa la destinazione del maggior importo preso a mutuo, infine la circostanza che tutti quelli erogati agli acquirenti erano mutui fondiari, come tali concessi solo per l’acquisto degli immobili;

– che il primo motivo, è inammissibile perchè fondato sull’erroneo presupposto – peraltro ritenuto “pacifico”, anche se tale non è – che nel caso di specie la pretesa fiscale sia riferita all’anno di imposta 2006, risultando invece, dalle chiare indicazioni fornite dalla sentenza impugnata (sia nel frontespizio che nella parte narrativa dello svolgimento del processo) che i maggiori ricavi erano stati accertati con riferimento all’anno 2005, epoca nella quale la presunzione legale relativa riconosciuta ai valori OMI dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d), come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, non poteva essere operante;

– che il motivo è anche infondato perchè in contrasto con l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 20419 del 2014; conf. n. 26485, 26486 e 26487 del 2016), secondo cui “la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, (Legge Comunitaria 2008), ha modificato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 (così come l’omologo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in tema di IVA), eliminando le disposizioni introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35: ciò a seguito di un parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione europea, la quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2007/4575, aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificamente, all’IVA, ma ritenuta estensibile dal legislatore nazionale anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto comunitario. E’ stato così ripristinato il quadro normativo anteriore al luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene, con la conseguenza che tutto è tornato ad essere rimesso alla valutazione del giudice, il quale può, in generale, desumere l’esistenza di attività non dichiarate “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”: e ciò – deve intendersi – con effetto retroattivo, stante la ragione di adeguamento al diritto comunitario che ha spinto il legislatore nazionale del 2009 ad intervenire (cfr., anche, circolare dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2010)”;

– che laddove viene censurata la statuizione impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto, in presenza di diversi ed incontestati elementi presuntivi di maggiori ricavi, che l’accertamento fosse fondato solo sull’applicazione – peraltro legittima – delle quotazioni OMI, il motivo in esame (secondo profilo del primo motivo) non si sottrae al rilievo di palese infondatezza stante l’affermazione dei giudici di appello secondo cui, “come osserva l’ufficio appellante, l’avviso impugnato in primo grado appariva fondato su ulteriori elementi presuntivi di evasione quali la presenza (in quattro delle sei compravendite attenzionate) di mutui di importo superiore rispetto al prezzo pagato”;

– che il secondo motivo, diretto a censurare la consistenza della motivazione della sentenza impugnata e, quindi, finalizzato ad ottenere da parte di questa Corte la revisione del giudizio decisorio, sul presupposto della dedotta obliterazione da parte dei giudici di appello delle circostanze di fatto su cui l’amministrazione finanziaria ha fondato la propria pretesa e sopra analiticamente individuati, è inammissibile in quanto finiscono col contestare la sufficienza degli argomenti e la rilevanza di elementi istruttori, ponendo questioni oggi precluse in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), ratione temporis applicabile, visto che la sentenza impugnata è stata depositata in data 16 aprile 2013;

– che, invero, così come proposto il motivo in esame contrasta con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053 del 2014, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”;

– che, pertanto, poichè il vizio nella specie dedotto non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi in cui, secondo il Supremo consesso di questa Corte, è ammissibile il controllo di legittimità della motivazione, il motivo va dichiarato inammissibile;

– che, in estrema sintesi, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi di ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014;

– che, risultando soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

 

dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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