Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21728 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 06/09/2018), n.21728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4401/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GENTILI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA (OMISSIS),

PROCURATORE GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1441/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la statuizione relativa al rigetto del riconoscimento della protezione internazionale; le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si rappresenta che la decisione della Commissione territoriale non sarebbe stata tradotta nella lingua indicata o in una delle lingue veicolari non coglie nel segno, avendo la Corte territoriale correttamente applicato il principio secondo cui il vizio in esame avrebbe dovuto essere fatto valere in sede di opposizione all’atto affetto da tale violazione (Cass., 13 gennaio 2012, n. 420; Cass., 8 settembre 2011, n. 18493); la seconda censura attiene al merito, essendosi posto in evidenza nel provvedimento impugnato la natura squisitamente economica delle ragioni dell’espatrio del ricorrente, per essere fortemente indebitata a seguito di un furto di bestiame subito, ed essendosi espresso un giudizio di inattendibilità, insindacabile in questa sede (e tanto valga anche per la protezione sussidiaria e per quella umanitaria), in merito al generico riferimento a possibili atti di violenza nei suoi confronti;

quanto al terzo mezzo, con il quale si sostiene che la corte distrettuale non avrebbe utilizzato tutti i mezzi a disposizione per raccogliere le prove necessarie a sostegno della domanda, non avrebbe concesso la richiedente “il beneficio del dubbio” e non avrebbe seriamente confutato le sue dichiarazioni, va osservato che alla genericità della doglianza si associa il rilievo secondo cui il ruolo attivo demandato al giudice nell’istruzione delle controversie relative alle domande di protezione internazionale e il dovere di integrare con una presunzione di buona fede le dichiarazioni del richiedente, in assenza di riscontri probatori specifici ma in presenza di un quadro generale di attendibilità della richiesta di protezione, non può comportare una restrizione del potere discrezionale del giudice nella valutazione delle prove e in particolare nella valutazione del quadro generale di attendibilità che il legislatore ha strutturato intorno ad alcuni parametri di riferimento la cui ricorrenza resta affidata alla valutazione discrezionale, seppure ovviamente motivata, del giudice di merito (cfr, Cass., 29 maggio 2012, n. 9500).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

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