Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21727 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 20/09/2017, (ud. 21/12/2016, dep.20/09/2017),  n. 21727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9821-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EGIS GOMME SRL in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO

GLENDI con procura speciale del Not. Dr. D.L.R.

in (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 01/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CALDERARA per delega

dell’Avvocato MANZI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 20/26/12 dep. 1.3.2012, che su impugnazione da parte di Egis gomme s.r.l. (esercente attività di vendita e riparazione di pneumatici), di avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale, per Iva, Irap, Ires anno 2004, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto impositivo. Ciò in quanto la notifica è stata eseguita a mezzo posta direttamente dall’Ufficio e “non già tramite un agente della notificazione”, che avrebbe dovuto redigere apposita relata, “la cui mancanza dà luogo a giuridica inesistenza della notifica stessa”, come espressamente previsto per l’avviso di accertamento dalla L. n. 890 del 1982, art. 14 che richiama il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 che “inequivocabilmente stabilisce che la notificazione degli avvisi di accertamento è eseguita dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio delle imposte”.

Si costituisce con controricorso Egis gomme srl. e deposita successiva memoria in cui chiede l’applicazione del D.Lgs. n. 158 del 2015, trattandosi di provvedimento di irrogazione sanzioni su atto non definitivo cui è applicabile lo ius superveniens, da determinarsi da parte del giudice di merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo l’Ufficio dimostrato in appello, con la produzione degli avvisi di ricevimento, di avere notificato l’atto impositivo a mezzo posta (L. n. 890 del 1982, ex art. 14) con consegna al rappresentate legale della società in data 25.1.2008. La mancanza della relata di notifica costituisce pertanto mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario (Cass. 21945 e 21949 del 2007), ed è comunque sanata dalla costituzione in giudizio.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1.Contrariamente a quanto statuito dalla C.T.R., gli Uffici possono procedere direttamente alla notifica degli atti impositivi L. n. 890 del 1982, ex art. 14 a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 in base alle quali la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. Resta poi salvo, fra l’altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 o dalle singole leggi d’imposta. Va pertanto confermata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 28/07/2010 e, da ultimo, Cass. 14501/16).

2.2.Nè ha rilevanza, come erroneamente ritenuto dalla CTR, la mancanza della relata di notifica, poichè in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315 del 2014; n. 14501 del 2016).

2.3.In ogni caso, esclusa l’ipotesi di inesistenza della notifica (Cass., S.U., n. 14916/16), qualsiasi irregolarità e nullità della stessa deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 2, stante la tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento da parte della società contribuente (cfr., da ultimo, Cass. 18480/16; 384/16).

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, che esaminerà anche la questione della rideterminazione delle sanzioni alla luce del D.Lgs. n. 158 del 2015, e provvederà sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA