Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21727 del 06/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 06/09/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 06/09/2018), n.21727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14476/2016 proposto da:

L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

M.A.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2830/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

l’avv. L.F. propone ricorso nei confronti dell’avv. M.A.D. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano, previa revocazione della sentenza della stessa Corte n. 3096 del 2010, ha rigettato la domanda del ricorrente di risarcimento del danno conseguente ad una serie di comportamenti illeciti attribuiti all’altra parte;

in particolare, ritenuta la sussistenza del vizio revocatorio, essendo la sentenza impugnata fondata sull’erronea percezione che il prezzo di un biglietto aereo rimborsato dal M. al L. era di Euro 350,00 e non 700,00, si è rilevato, nel merito, che la pretesa risarcitoria era articolata sotto un duplice profilo: da un lato la responsabilità precontrattuale correlata all’improvvisa interruzione, da parte del M., delle trattative inerenti all’apertura in forma associata di uno studio legale, dall’altro la condotta lesiva dell’onore e della reputazione del L. attraverso una serie di iniziative di natura amministrativa e giudiziale;

sotto il primo profilo si è osservato che non risultava dimostrato, da parte dell’attore in revocazione, che il recesso della controparte esulasse dai limiti della buona fede e della correttezza, essendo evincibile, dal complesso delle risultanze processuali, che fra professionisti che avevano inteso associarsi (compreso un terzo soggetto non interessato dalla presente vicenda processuale) erano affiorati dissapori e contrasti di natura economica (sull’entità delle spese relative alla realizzazione dello studio) tali da incidere negativamente su quella reciproca fiducia richiesta per una collaborazione professionale;

Quanto al secondo aspetto, si è richiamato l’orientamento secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, esclusa – come nella specie – l’ipotesi della calunnia, non è fonte di responsabilità; orientamento estensibile, anche sulla base di un arresto di legittimità (Cass. n. 1542 del 2010), all’ipotesi di esposti presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

per la cassazione di tale decisione il L. propone ricorso, affidato a due motivi;

la parte intimata non svolge attività difensiva;

il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 113,115,116 c.p.c., artt. 1175,1337,2043,2059 e 2697 c.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, è inammissibile nella misura in cui tende, attraverso una pletorica ricostruzione dei rapporti con la controparte, ad una più favorevole lettura delle risultanza probatorie, non consentita in sede di legittimità, laddove il complessivo giudizio formulato dalla Corte di appello circa l’insussistenza di responsabilità – sotto entrambi i profili esaminati – non esclude che il giudice del merito, rendendo in proposito una motivazione sintetica ma esaustiva, abbia tenuto conto delle circostanze indicate nel ricorso;

premesso che il giudizio espresso dalla Corte territoriale appare insindacabile in questa sede, in considerazione del principio di diritto già enunciato da questa Corte (cfr., ex multis Cass. n. 1554 del 2004) e secondo cui “in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento” deve rilevarsi che, nella sua attuale formulazione, nella specie applicabile “ratione temporis”, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).

il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile nè nel paradigma del n. 5, nè in quello del n. 4, non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione;

al lume di quanto testè evidenziato appare inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., anche la seconda censura, con la quale si denuncia la nullità della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost.;

invero la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 15 giugno 2017, n. 14888): nella specie, al contrario, le ragioni della decisione, sotto entrambi i profili sopra richiamati, appaiono esposte in maniera chiara e intelligibile;

non si provvede in merito al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA